CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/01/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Si contesta all'imputato di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto per un uso non esclusivamente personale, circa 570 grammi di marijuana e coltivato 24 piante di canapa indica/sativa dell'altezza variabile da 15 a 20 cm. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Sinatra, dapprima a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], poi revocato, e, successivamente, a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso che, come precisato dai difensori, supera il precedente, deducendo i seguenti motivi: 2.1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonostante si trattasse di coltivazione lecita ai sensi della I. 242/2016 e nonostante la stessa Corte d'appello abbia, in modo contraddittorio, ritenuta illecita la detenzione delle infiorescenze perché destinate a scopi diversi da quelle consentite nell'art. 2, comma 2, della citata legge, con ciò, tuttavia, dando per presupposto che quei derivati provenissero da coltivazioni lecite. La Corte di appello nella sentenza impugnata affronta il tema "se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2 della legge 242/2016, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L., rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa". Viene dunque affrontata la questione sfociata nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30475/2019. La Corte d'appello, facendo riferimento a tale pronuncia, ha ritenuto chiara la sussistenza, sia del delitto di detenzione, che del delitto di coltivazione di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Questo capo della sentenza è viziato nella misura in cui si riferisce, indifferentemente, alla condotta di coltivazione e detenzione delle inflorescenze; il precedente delle Sezioni Unite, ha ritenuto, espressamente, reato la condotta di detenzione e ha escluso dalla portata della decisione la condotta di coltivazione. Poiché a Sinatra sono contestati entrambi i reati, per la condotta di coltivazione egli doveva andare assolto con formula piena e non ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Del resto, se la Corte d'appello ritiene che la detenzione delle foglie e dei fiori non abbia copertura nella I. 242/2016, perché destinata a scopi diversi da quelli indicati nell'art. 2, comma 2, implicitamente ammette che si tratti di coltivazione di cannabiicertificata per la quale i giudici di merito non hanno messo in dubbio i documentile dichiarazioni offerte dalla difesa dell'imputato.2.2. La violazione di legge in relazione all'art. 5 cod. pen, 6 e 7 CEDU , 25, secondo comma, 27, 81, 111 e 112 Cost.Si censurano i punti e i capi della sentenza impugnata per i quali la Corte di appello di Palermo ha ritenuto che la condotta di detenzione di inflorescenze di canapa sativa L. sia da ritenersi comunque di particolare tenuità nonostante, all'epoca dei fatti, non fosse chiara la portata applicativa della legge 242 del 2016 e, in particolare, la liceità dell'attività di commercializzazione dei derivati della canapa. All'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti a Sinatra, il reato di detenzione di infiorescenze per scopi diversi da quelli indicati nell'art. 2, comma 2, della I. 242/2016 non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo in quanto frutto di una evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo con l'intervento delle Sezioni Unite nel 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Deve premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - che ha disciplinato e riconosciuto, pertanto, legale la coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole -, si è posto il dubbio se la vendita di derivati della cannabis sativa contenenti quantitativi minimi di principio attivo (e, ovviamente, anche la detenzione per la vendita, come appunto nel caso che ci occupa) possa ritenersi lecita (segnatamente non integrante l'ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, in effetti, in alcune pronunce di questa Corte si è esclusa la punibilità della condotta in presenza di particolari condizioni (iscrizione nel catalogo europeo delle specie di piante agricole con dosaggio di THC non superiore allo 0,2% e finalizzazione alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2, della medesima legge) (in questo senso, Sez. 6, n. 4920 del 29/11/2018 - dep. 2019, Castignani, Rv. 274616-01; Sez. 3, n. 7166 del 07/12/2018 - dep. 2019, PMT C/ Bravi, Rv. 275168-01). 2.1. Il dubbio ermeneutico è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema nella sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019. In tale arresto, si è affermato che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività, aggiungendo che la legge 2 dicembre 2016, n. 242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956- 01). Nell'articolata motivazione della decisione, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup. a prescindere dalla quantità di principio attivo in esse contenute, atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto, senza con ciò incorrere in alcuna incoerenza rispetto ai limiti di tollerabilità di cui all'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento, là dove la norma incriminatrice riguarda la commercializzazione dei derivati della coltivazione - foglie, inflorescenze, olio e resina - ove si concentra il tetraidrocannabinolo, mentre la legge del 2016 - nel promuovere la coltivazione agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, proveniente da semente autorizzata - pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazione presente nella coltura medesima, rilevanti anche ai fini della erogazione dei benefici economici per il coltivatore ed elenca tassativamente i prodotti che è possibile ottenere dalla coltivazione, tra i quali non sono ricompresi foglie, inflorescenze, olio e resina. 2.2.Chiarito che la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. (che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC) integra la condotta tipica delle norme incriminatrici in oggetto, le SU hanno fatto richiamo all'insegnamento giurisprudenziale che, da tempo, ha valorizzato il principio di concreta offensività della condotta nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti, oggetto di cessione. Principio che, come ricordato nella medesima sentenza n. 30475/2019, è stato espresso in diversi arresti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856; Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], 4 Rv. 239920) e dalla Corte Costituzionale (Corte cost., sent n. 109 del 2016). Le Sezioni Unite hanno, in particolare, affermato che, rispetto al reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, non rileva il superamento della dose media giornaliera, ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856) e - analizzando la specifica questione afferente alla eventuale inoffensività della cosiddetta coltivazione domestica di cannabis - che è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920). Per completezza, giova rilevare come il principio di necessaria offensività della condotta sia stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite in un arresto successivo alla pronuncia n. 30475/2019 (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 2020, Caruso, non nnassimata sul punto, in tema di coltivazione domestica). 2.3. Poste tali premesse, le Sezioni Unite hanno rimarcato come, ai fini della integrazione del reato, sia indispensabile verificare, non tanto la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (nella motivazione di Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, cit., si richiamano i seguenti precedenti: Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160, ove si è osservato che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, e Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013, Cecconi, Rv. 25485701, ove si è affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante). Anche questo principio è stato di recente ribadito dalle stesse Sezioni Unite nella già ricordata sentenza successiva alla pronuncia n. 30475/2019 (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-02). 3. Ciò premesso, deve osservarsi che la difesa non contesta l'illiceità della detenzione per la vendita, ma solo l'illiceità della coltivazione. La censura è infondata proprio alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine al fatto che, per essere lecita, la coltivazione deve avere tassative finalità, che, nel caso di specie, non sono state documentate. Va evidenziato che la difesa, peraltro, non contesta neppure la assenza di effetto drogante della sostanza. 4. Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto, ancorché minoritaria, e correlativamente esclude l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, non costituendo un overruling, ma essendo, invece, espressione del superamento del contrasto esistente in materia ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 41846 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Postiglione, Rv. 275105 - 01). 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore d