CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 20517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18914-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in 480 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrente principale - controricorrente incidentale — avverso la sentenza n. 5241/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2017 R.G.N. 42/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il giudice del lavoro chiedendo dichiararsi la nullità dei termini apposti a vari contratti intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, dichiararsi la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei medesimi con la società, oltre alla condanna alla corresponsione dell'indennità ex art. 32 I. 183/2010. 2. Il Tribunale di Roma dichiarava i ricorrenti decaduti dall'impugnazione con riferimento a tutti i contratti a termine antecedenti a quello intercorso dal 5 marzo 2012 al 22 febbraio 2013; per il contratto corrente dal 2 aprile al 31 luglio 2013 riteneva valida la sola impugnazione proposta con raccomandata spedita il 14 ottobre 2013, da considerare, quindi, tardiva, non potendo valere riguardo a quel contratto, in corso di esecuzione al momento della spedizione, le raccomandate a mano del 19 aprile 2013, così come l'impugnativa non poteva valere con riferimento al contratto in esecuzione dal 10 settembre 2013 al 31 agosto 2014, potendosi impugnare l'apposizione del termine solo alla scadenza del contratto; dichiarava l'inefficacia del termine apposto al primo contratto per genericità della clausola (in violazione art. 1 c. 2 d.lgs. 368/2001), con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 5 marzo 2012, e condannava la società al pagamento dell'indennità ex art. 32 c. 5 I. 183/2010. 3. La Corte d'appello di Roma, decidendo su ricorso principale della società e incidentale dei lavoratori, rilevava che per il contratto scaduto il 31/7/2013 era stato tempestivamente impugnato, perché l'impugnativa del 14 ottobre 2013 era da ritenere tempestiva in ragione della modifica legislativa che aveva ampliato da 60 a 180 giorni il termine per l'impugnativa giudiziale (art. 1 c. 11 lett. a legge n. 92/2012), ritenendo, inoltre, quanto al quinto contratto a termine, ammissibile l'impugnativa intervenuta nel corso del rapporto, sul rilievo che la scadenza del termine fissa il momento ultimo dal quale far decorrere il termine decadenziale per l'impugnativa stragiudiziale ma non preclude che tale impugnativa possa intervenire prima della scadenza; osservava che il terzo contratto recava clausola specifica, poiché faceva rinvio a esigenze organizzative connesse alle attività di cui alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente, individuando sia il contenuto delle ragioni tecnicheroduttive mediante detto rinvio, sia la portata spazio temporale, essendo fissata nella convenzione la durata; riteneva fondata la doglianza di Livi e Bonaventura per adibizione a compiti estranei alle convenzioni indicate nei contratti, rilevava con riguardo agli altri lavoratori la fondatezza della dedotta violazione del limite massimo di 36 mesi imposto dall'art. 5 c. 4 bis d.lgs. 368/2001. 4. Conclusivamente dichiarava l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere, anziché dalla diversa data indicata nella sentenza di primo grado (5/3/2012), dal 2/9/2013 per Porrega, dal 2/4/2013 per [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per Incocciati e dal 10/9/2013 per Livi. 5. Avverso la sentenza propone ricorso la società con tre motivi. 6. Resistono i lavoratori, proponendo ricorso incidentale con due motivi, resistiti con controricorso. 7. Vi sono memorie prodotte da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 c. 3 lett. a della I. 183/2010, anche in relazione agli artt. 11 e 12 delle preleggi, osservando che in virtù del disposto del citato art. 32 (che prevede la decorrenza del termine di impugnazione dalla scadenza del contratto) non era consentita l'impugnazione di un termine apposto a contratto ancora in corso di svolgimento, in mancanza di previsione espressa da parte del legislatore. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione art. 1 d.lgs. 368/2001, anche in relazione agli artt. 2967 c.c. e 115 e 112 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 v. 4 bis d.lgs. 368/2001, specificamente sulla ritenuta adibizione di Livi e [OSCURATO:PERSONA] a compiti estranei alle convenzioni; rileva la società che la ritenuta non contestazione delle mansioni in concreto svolte dalle lavoratrici viola l'art. 2697 c.c., poiché non tiene conto che era stata contestata specificamente la diversità delle mansioni rispetto a quanto concordato nei contratti e non risultava che in sede di distacco la Livi fosse stata chiamata a svolgere mansioni diverse; 3. Si deduce, ancora, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 40 e 43 I. 247/2007 e 5 c. 4 bis d.lgs. 368/2001, anche in relazione agli artt. 11 e 12 delle preleggi, riguardo al superamento dei tetto dei 36 mesi anche con riguardo ai rapporti intercorsi con Porrega e Incocciati: erroneamente, infatti, con riguardo all'ultimo contratto, era stata ritenuta l'equivalenza della mansioni, essendo i contratti decorrenti dai primi giorni di settembre 2013 caratterizzati da contenuto e mansioni difformi rispetto ai primi, giacché le assunzioni erano intervenute per dare esecuzione a una nuova e diversa convenzione datata 10 luglio 2013, avente oggetto diverso dalle precedenti. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato in diritto, posto che è censurata la clausola appositiva del termine, contrattualmente prevista dalle parti sin dall'inizio, sicché non si ravvisano elementi ostativi ad accedere a una interpretazione, quale quella accolta dalla Corte territoriale, che consenta una impugnativa di detta clausola in corso di svolgimento del contratto. 5. Anche il secondo motivo è infondato, giacché la ritenuta non contestazione riguarda le mansioni svolte, mentre non può riguardare il giudizio circa l'identità delle medesime, conseguente al loro accertamento, che investe l'attività valutativa del giudice. Il motivo, pertanto, è inammissibile perché prospetta una valutazione alternativa delle risultanze istruttorie complessivamente considerate dalla Corte territoriale e investe un ambito rimesso all'apprezzamento del giudice del merito (Cass. 3126 del 01/02/2019). 6. Il terzo motivo, infine, è generico poiché non indica in che cosa le mansioni relative ad altra convenzione si rivelino non equivalenti a quelle della convenzione precedente, non specificando gli aspetti significativi della diversità, né riportando, in relazione alla lamentata mancata ammissione di mezzi istruttori, il contenuto dei mezzi richiesti, indispensabile ai fini del vaglio circa la loro rilevanza (Cass. n. 23194 del 04/10/2017).7. Con il primo motivo di ricorso incidentale i lavoratori deducono omesso esame di fatti decisivi per il giudizio dai quali, specificamente, emergerebbe che la Convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'addendum del 2013 e la convenzione 1 luglio 2013 non costituivano nuove e diverse convenzioni rispetto a quella del 20/12/2002, bensì ulteriori proroghe di quella convenzione che si protraeva, pertanto, da oltre dieci anni. La Corte non avrebbe considerato che le attività per le quali i ricorrenti erano stati assunti a termine, anche se formalmente riferite alle singole convenzioni, inerivano alla ordinaria e stabile attività aziendale, rispetto alla quale non si distinguevano in alcun modo, sicché, in assenza di specifica indicazione in ordine alle ragioni per le quali l'assunzione avveniva a tempo determinato, a differenza dell'altro personale, rendeva l'apposizione del termine priva di qualsiasi giustificazione. 8. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 1 c. 2 D.Igs. 368/2001, per avere la Corte ritenuto che, anche per un'azienda che svolge la propria attività di impresa solo sulla base di contratti d'appalto, il mero fatto che ciascuno di essi abbia durata temporanea giustificherebbe, pur in assenza di altre specifiche ragioni, l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori. 9. Il primo motivo del ricorso incidentale, lungi dall'evidenziare fatti di cui è stato omesso l'esame, interviene a censurare la valutazione dei giudici di merito, fondata sull'autonomia delle diverse convenzioni, ritenuta anche in relazione all'oggetto delle stesse e, pertanto, è inammissibile. 10. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale non merita accoglimento, avendo la Corte ravvisato indici della genuinità delle esigenze temporanee sottese ai contratti a termine proprio nel collegamento, anche temporale, dei contratti alle singole e autonome convenzioni, in essi espressamente richiamate anche per individuare i filoni di attività cui adibire i lavoratori e ciò in conformità alla giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione di dati dì conoscenza che consentano la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione (ex multis Cass. n. 77 del 04/01/2019). 11. In base alle svolte argomentazioni devono essere rigettati il ricorso principale e quello incidentale.12. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese. 13. L'esito della lite giustifica, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello l'incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e inc