CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendola responsabile del reato di furto aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento, consistito nel farsi consegnare il bene, poi sottratto, presentandosi quale incaricata del parroco del paese, persona conosciuta e di fiducia, inducendo così in errore il titolare dell'esercizio commerciale in ordine all'effettivo destinatario della merce. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputata, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui si giunge ad affermare la responsabilità dell'imputata per il reato ascrittole. La corte territoriale, sostiene la ricorrente, recependo le valutazioni operate dal tribunale, avrebbe dato rilevanza alle sole dichiarazioni del sacerdote, don [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la deposizione del titolare dell'esercizio commerciale (che invece non avrebbe fatto cenno alcuno a condotte violente poste in essere dall'imputata) e senza considerare l'inidoneità della condotta posta in essere ad integrare l'aggravante contestata. 3. Il 12 marzo 2022, la ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A prescindere dalla ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione e dalle valutazioni del materiale probatorio, attinte da una generica valutazione di illogicità e contraddittorietà, il ricorrente si limita a rilevare da un canto come la sentenza impugnata non avrebbe fatto cenno alcuno alla deposizione della persona offesa (priva di riferimenti a condotte violente) e, dall'altro, che il carattere fraudolento della condotta non potrebbe desumersi unicamente dal fatto che l'imputata si sarebbe presentata come persona che agiva per conto del parroco del paese. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Quanto alla contestazione in ordine alla ritenuta carenza motivazionale, è sufficiente rilevarne l'assoluta genericità. Come già ritenuto da questa Corte, infatti, il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa (Sez. 2, n. 30918 del 7 maggio 2018, Rv. 273732). 2.2. Quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è sufficiente rilevare come il capo d'imputazione non contesta all'imputato condotte violente, bensì l'utilizzo del mezzo fraudolento. L.a censura, quindi, si presenta assolutamente eccentrica rispetto alla contestazione ed al relativo profilo motivazionale ed in quanto tale deve ritenersi inammissibile. 2.3. Quanto, infine alla natura della condotta posta in essere dall'imputata, ritiene questo Collegio che correttamente la corte territoriale abbia sussunto la condotta nella fattispecie del furto commesso con mezzo fraudolento. L'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen., infatti, è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924). Ebbene, la condotta assunta dall'imputata (che si è presentata come incaricata del sacerdote del paese, persona della quale la persona offesa aveva piena fiducia) si connota di particolare scaltrezza ed abilità, perché idonea, nel contesto ove è stata posta in essere, ad indurre in errore il titolare dell'esercizio commerciale in ordine all'effettiva destinazione del bene consegnato. In questi termini, il motivo di censura sollevato dalla ricorrente sollecita solo una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola, per come evidenziato, con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuale ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 2022 Il C • Rere este re Il Presidente h [OSCURATO:PERSONA]:v E V SEZIONE PENA