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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16534/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. IL ricorrente è stato condannato nel doppio grado di merito per il delitto di detenzione di armi clandestine, armi da guerra ed armi comuni da sparo, con il riconoscimento del vizio parziale di mente, alla pena ritenuta di giustizia.

A seguito di ricorso in Cassazione, la Prima Sezione, con sentenza n. 42440 del 21.10.2021, ha annullato con rinvio la sentenza di appello, per violazione di legge nella determ:nazione del trattamento sanzionatorio.

2. Nel corso del giudizio di rinvio, il difensore ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., per incertezza in merito alla sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Ha dedotto che, in un diverso giudizio per atti persecutori, celebrato anch'esso con rito abbreviato, era stata acquisita una relazione redatta dal medesimo professionista nominato nel corso del procedimento per cui è causa e che, all'esito dell'audizione del suddetto, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530, connma 3, cod. proc. pen., ritenendo il giudice dubbia la sussistenza della totale infermità mentale e non avendo la pubblica accusa, pur avendone l'onere, provato il contrario.

3. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, con la sentenza qui impugnata resa il 3 marzo 2022, ha ritenuto la questione preclusa dall'intervenuto giudicato sul punto e, ritenendo che la propria cognizione fosse limitata, in forza della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha giudicato inammissibile la richiesta presentata in udienza, che reiterava analoga richiesta già oggetto di motivi nuovi nel giudizio di legittimità.

4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] censurando, con un unico motivo proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), la decisione della Corte distrettuale e, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'onere probatorio in ordine alla capacità di intendere e di volere secondo cui «In tema di giudizio d'appello, l'allegazione dell'imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'innpugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente» (Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Aparo, Rv. 280863), ha dedotto che siffatto principio dovesse applicarsi anche al giudizio di rinvio per la sola determinazione de la pena, come espressamente affermato, dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto ad altra questione della medesima rilevanza e importanza, quale l'improcedibhità per bis in idem (Sez. 5, n. 15818 del 19/02/2020,Cuomo, Rv. 279202). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione di legge o incongruenze e contraddittorietà nella motivazione.

La Corte d'appello osserva, infatti, che il giudizio per cui è chiamata a decidere segue all'annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello avendo la Corte di cassazione ritenuto che la il giudice distrettuale aveva violato il divieto di reformatio in peius in quanto la pena base era stata quantificata relativamente al reato di cui all'articolo 23, comma 4,

I. n. 110 del 1975 con riferimento alla detenzione di un mitragliatore nonostante al prevenuto fosse stata contestata solo la fattispecie di cui al comma 3.

Il reato di cui a tale comma, infatti, è punito con la reclusione da uno a sei anni, mentre quello di cui al successivo comma 4 con la reclusione da due a otto anni.

Rileva ancora il Giudice distrettuale che il legale del ricorrente già dinanzi alla Corte di cassazione con i motivi aggiunti aveva rappresentato quanto poi successivamente dedotto come motivo di ricorso in appello, ma che in quella sede tali motivi non erano stati presi in considerazione.

Per queste ragioni, si legge nella motivazione, che pur essendo condivisibile, senza alcun dubbio, il principio secondo cui la mancanza di imputabilità può essere dichiarata anche d'ufficio, esso non può trovare applicazione quando la questione sia coperta da giudicato.

E ciò si è verificato nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte d'appello chiamata a decidere solo nei limiti strettamente determinati nella sentenza di annullamento.

Tale decisione è rigorosa e corretta un quanto, con riferimento alla violazione dell'articolo 627, comma tre, cod. proc. pen., dedotta dal ricorrente, deve evidenziarsi che, quando l'annullamento sia stato pronunciato, come nel caso de quo, per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

Nel caso in esame, al giudice di merito è stato solo espressamente demandato - con statuizione vincolante in punto di diritto - di effettuare una nuova rivalutazione del trattamento sanzionatorio « alla luce dei parametri edittali stabiliti dall'articolo 23, comma tre, legge n. 110 del 1975 che rappresenta la fattispecie su cui calcolare la pena fase irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con il conseguente rinvio per nuovo giudizio».

E', dunque, evidente che il vincolo del rinvio ha qui ad oggetto esclusivamente la determinazione della pena e che, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale si è mossa secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento provvedendo a colmare le lacune da questa ravvisate.

Nessun'altra valutazione avrebbe potuto e dovuto effettuare.

La Corte d'appello, dunque, non solo non è incorsa in alcun errore di diritto, ma ha motivato il proprio ragionamento con precisione, esaustività e intrinseca coerenza logica.

5. Per tali considerazioni il ricorso deve ritenersi infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. IL ricorrente è stato condannato nel doppio grado di merito per il delitto di detenzione di armi clandestine, armi da guerra ed armi comuni da sparo, con il riconoscimento del vizio parziale di mente, alla pena ritenuta di giustizia. A seguito di ricorso in Cassazione, la Prima Sezione, con sentenza n. 42440 del 21.10.2021, ha annullato con rinvio la sentenza di appello, per violazione di legge nella determ:nazione del trattamento sanzionatorio. 2. Nel corso del giudizio di rinvio, il difensore ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., per incertezza in merito alla sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Ha dedotto che, in un diverso giudizio per atti persecutori, celebrato anch'esso con rito abbreviato, era stata acquisita una relazione redatta dal medesimo professionista nominato nel corso del procedimento per cui è causa e che, all'esito dell'audizione del suddetto, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530, connma 3, cod. proc. pen., ritenendo il giudice dubbia la sussistenza della totale infermità mentale e non avendo la pubblica accusa, pur avendone l'onere, provato il contrario. 3. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, con la sentenza qui impugnata resa il 3 marzo 2022, ha ritenuto la questione preclusa dall'intervenuto giudicato sul punto e, ritenendo che la propria cognizione fosse limitata, in forza della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha giudicato inammissibile la richiesta presentata in udienza, che reiterava analoga richiesta già oggetto di motivi nuovi nel giudizio di legittimità. 4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] censurando, con un unico motivo proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e), la decisione della Corte distrettuale e, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'onere probatorio in ordine alla capacità di intendere e di volere secondo cui «In tema di giudizio d'appello, l'allegazione dell'imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'innpugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente» (Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Aparo, Rv. 280863), ha dedotto che siffatto principio dovesse applicarsi anche al giudizio di rinvio per la sola determinazione de la pena, come espressamente affermato, dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto ad altra questione della medesima rilevanza e importanza, quale l'improcedibhità per bis in idem (Sez. 5, n. 15818 del 19/02/2020,Cuomo, Rv. 279202). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione di legge o incongruenze e contraddittorietà nella motivazione. La Corte d'appello osserva, infatti, che il giudizio per cui è chiamata a decidere segue all'annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello avendo la Corte di cassazione ritenuto che la il giudice distrettuale aveva violato il divieto di reformatio in peius in quanto la pena base era stata quantificata relativamente al reato di cui all'articolo 23, comma 4, I. n. 110 del 1975 con riferimento alla detenzione di un mitragliatore nonostante al prevenuto fosse stata contestata solo la fattispecie di cui al comma 3. Il reato di cui a tale comma, infatti, è punito con la reclusione da uno a sei anni, mentre quello di cui al successivo comma 4 con la reclusione da due a otto anni. Rileva ancora il Giudice distrettuale che il legale del ricorrente già dinanzi alla Corte di cassazione con i motivi aggiunti aveva rappresentato quanto poi successivamente dedotto come motivo di ricorso in appello, ma che in quella sede tali motivi non erano stati presi in considerazione. Per queste ragioni, si legge nella motivazione, che pur essendo condivisibile, senza alcun dubbio, il principio secondo cui la mancanza di imputabilità può essere dichiarata anche d'ufficio, esso non può trovare applicazione quando la questione sia coperta da giudicato. E ciò si è verificato nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte d'appello chiamata a decidere solo nei limiti strettamente determinati nella sentenza di annullamento. Tale decisione è rigorosa e corretta un quanto, con riferimento alla violazione dell'articolo 627, comma tre, cod. proc. pen., dedotta dal ricorrente, deve evidenziarsi che, quando l'annullamento sia stato pronunciato, come nel caso de quo, per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). Nel caso in esame, al giudice di merito è stato solo espressamente demandato - con statuizione vincolante in punto di diritto - di effettuare una nuova rivalutazione del trattamento sanzionatorio « alla luce dei parametri edittali stabiliti dall'articolo 23, comma tre, legge n. 110 del 1975 che rappresenta la fattispecie su cui calcolare la pena fase irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con il conseguente rinvio per nuovo giudizio». E', dunque, evidente che il vincolo del rinvio ha qui ad oggetto esclusivamente la determinazione della pena e che, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale si è mossa secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento provvedendo a colmare le lacune da questa ravvisate. Nessun'altra valutazione avrebbe potuto e dovuto effettuare. La Corte d'appello, dunque, non solo non è incorsa in alcun errore di diritto, ma ha motivato il proprio ragionamento con precisione, esaustività e intrinseca coerenza logica. 5. Per tali considerazioni il ricorso deve ritenersi infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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