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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40880/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere sofferta dal 27 novembre 2018 al 2 ottobre 2019.

Come risulta dall'ordinanza, Aliloski fu tratto in arresto il 27 novembre 2018 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3 ter lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e per quello di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.

L'intervento della polizia giudiziaria a seguito del quale l'arresto fu eseguito era stato richiesto dallo stesso Aliloski che sosteneva di essere stato minacciato di morte da M'[OSCURATO:PERSONA] (poi accusato dei medesimi reati in concorso con Aliloski) il quale aveva promesso a due magrebini che, in cambio di denaro, avrebbe fatto ottenere loro il permesso di soggiorno.

Gli operanti osservarono la dazione di denaro e rinvennero indosso a M'Zoughi una somma contante di 9.000 euro, raccolsero poi la denuncia querela dei due nnagrebini, dedussero dalla stessa che Aliloski aveva collaborato con M'Zoughi e decisero di procedere all'arresto di entrambi.

L'arresto fu convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 30 novembre 2018 e Aliloski fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Il 2 ottobre 2019 la misura custodiale fu sostituita con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Con sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2020, irrevocabile il 31 luglio 2020, Aliloski è stato assolto da ogni accusa per insussistenza del fatto.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'ambiguità del comportamento tenuto da Aliloski nell'allertare la polizia giudiziaria e del «mancato contributo» da lui fornito alla «chiarificazione della dichiarata posizione di estraneità».

Ha sottolineato a tal fine che la versione dei fatti fornita da Aliloski nel richiedere l'intervento della polizia giudiziaria, oltre ad essere «inverosimile ed incongrua», è «risultata contraria alle dichiarazioni delle persone offese».

Ha sostenuto che le dichiarazioni difensive rese da Aliloski nel corso del giudizio, «lungi dal dimostrare la sua estraneità ai reati ipotizzati, confermano il quadro indiziario» e che «l'affermazione della responsabilità degli imputati è risultata di fatto impedita dal doveroso rispetto delle regole di utilizzabilità degli atti in sede dibattimentale», regole che, per giurisprudenza costante, non rilevano nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Secondo il ricorrente, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'assoluzione non ha trovato ragione solo nella sopravvenuta (prevedibile) irreperibilità delle persone offese, ma anche nella complessiva poca chiarezza dell'intera vicenda «narrata dai testi e dagli imputati nel corso del dibattimento» che - come è scritto nella sentenza di assoluzione il cui testo è riportato dall'ordinanza impugnata - «presenta evidenti punti oscuri che ne denotano carenze investigative, contraddizioni e profili di insanabile ilogicità».

Il ricorrente osserva, inoltre, che la Corte di appello avrebbe dovuto indicare le concrete e precise circostanze di fatto idonee a integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto alla riparazione, ma non lo ha fatto limitandosi a sostenere che le dichiarazioni rese dall'istante, non avendo efficacemente contrastato la versione delle persone offese, sarebbero connotate da colpa grave.

4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento.

2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente.

Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa vautazione».

In questi casi, sottolinea la sentenza, «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola».

La rilevanza della condotta ostativa, «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione).

3. L'ordinanza impugnata non fa buon governo di tali principi di diritto.

Individua, infatti, quale colpa grave dell'istante, il non aver efficacemente contribuito alla «chiarificazione della dichiarata posizione di estraneità».

Sottolinea che Aliloski mantenne una condotta ambigua rendendo dichiarazioni contraddittorie.

Disse, infatti, alla polizia giudiziaria di essere stato minacciato da M'Zoughi; dichiarò al G.i.p. di essere stato minacciato dai due magrebini che lo avevano denunciato; precisò in dibattimento di aver ricevuto minacce «dal Marocco».

Così argomentando, però, l'ordinanza trascura che (come sottolineato dal ricorrente) le divergenze tra le dichiarazioni iniziali e quelle rese di fronte al G.i.p. potrebbero essere frutto di inesatta comprensione determinata dalla assenza di un interprete, che non era presente quando Aliloski chiese l'intervento delle forze dell'ordine, ma lo ha assistito per tutto il corso del giudizio, essendo emerso che egli non parlava e non comprendeva a sufficienza la lingua italiana.

La Corte territoriale rileva che vi è contrasto tra la versione difensiva e le dichiarazioni rese dalle persone offese, ma non compie una valutazione di attendibilità di queste ultime e sembra non considerare la motivazione della sentenza di assoluzione (che pure riporta testualmente) dalla quale risulta che la ricostruzione complessiva della vicenda presenta «punti oscuri» determinati da «carenze investigative, contraddizioni e profili di insanabile illogicità».

La colpa grave dell'istante finisce così per essere affermata ritenendo accertati o non negati dati di fatto che i giudici della cognizione parrebbero invece aver ritenuto non sussistenti perché non sufficientemente provati (e, non solo in ragione della prevedibile irreperibilità delle persone offese e della conseguente sopravvenuta inutilizzabilità delle loro dichiarazioni).

Un tale percorso argomentativo si pone in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo la quale il fatto che vi sia autonomia tra il giudizio in materia di riparazione e il giudizio di cognizione non consente al giudice della riparazione di desumere la sussistenza del dolo o della colpa grave da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

A ciò deve aggiungersi che, come recentemente affermato, ai fini della verifica della sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, il giudice della riparazione può utilizzare «anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati» (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Addesi, RV. 282595).

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a sintetizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria,, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di assoluzione e senza neppure compiere una autonoma valutazione della attendibilità di tali dichiarazioni.

4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.

M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere sofferta dal 27 novembre 2018 al 2 ottobre 2019. Come risulta dall'ordinanza, Aliloski fu tratto in arresto il 27 novembre 2018 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3 ter lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e per quello di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. L'intervento della polizia giudiziaria a seguito del quale l'arresto fu eseguito era stato richiesto dallo stesso Aliloski che sosteneva di essere stato minacciato di morte da M'[OSCURATO:PERSONA] (poi accusato dei medesimi reati in concorso con Aliloski) il quale aveva promesso a due magrebini che, in cambio di denaro, avrebbe fatto ottenere loro il permesso di soggiorno. Gli operanti osservarono la dazione di denaro e rinvennero indosso a M'Zoughi una somma contante di 9.000 euro, raccolsero poi la denuncia querela dei due nnagrebini, dedussero dalla stessa che Aliloski aveva collaborato con M'Zoughi e decisero di procedere all'arresto di entrambi. L'arresto fu convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 30 novembre 2018 e Aliloski fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il 2 ottobre 2019 la misura custodiale fu sostituita con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Con sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2020, irrevocabile il 31 luglio 2020, Aliloski è stato assolto da ogni accusa per insussistenza del fatto. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'ambiguità del comportamento tenuto da Aliloski nell'allertare la polizia giudiziaria e del «mancato contributo» da lui fornito alla «chiarificazione della dichiarata posizione di estraneità». Ha sottolineato a tal fine che la versione dei fatti fornita da Aliloski nel richiedere l'intervento della polizia giudiziaria, oltre ad essere «inverosimile ed incongrua», è «risultata contraria alle dichiarazioni delle persone offese». Ha sostenuto che le dichiarazioni difensive rese da Aliloski nel corso del giudizio, «lungi dal dimostrare la sua estraneità ai reati ipotizzati, confermano il quadro indiziario» e che «l'affermazione della responsabilità degli imputati è risultata di fatto impedita dal doveroso rispetto delle regole di utilizzabilità degli atti in sede dibattimentale», regole che, per giurisprudenza costante, non rilevano nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Secondo il ricorrente, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'assoluzione non ha trovato ragione solo nella sopravvenuta (prevedibile) irreperibilità delle persone offese, ma anche nella complessiva poca chiarezza dell'intera vicenda «narrata dai testi e dagli imputati nel corso del dibattimento» che - come è scritto nella sentenza di assoluzione il cui testo è riportato dall'ordinanza impugnata - «presenta evidenti punti oscuri che ne denotano carenze investigative, contraddizioni e profili di insanabile ilogicità». Il ricorrente osserva, inoltre, che la Corte di appello avrebbe dovuto indicare le concrete e precise circostanze di fatto idonee a integrare la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto alla riparazione, ma non lo ha fatto limitandosi a sostenere che le dichiarazioni rese dall'istante, non avendo efficacemente contrastato la versione delle persone offese, sarebbero connotate da colpa grave. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa vautazione». In questi casi, sottolinea la sentenza, «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa, «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). 3. L'ordinanza impugnata non fa buon governo di tali principi di diritto. Individua, infatti, quale colpa grave dell'istante, il non aver efficacemente contribuito alla «chiarificazione della dichiarata posizione di estraneità». Sottolinea che Aliloski mantenne una condotta ambigua rendendo dichiarazioni contraddittorie. Disse, infatti, alla polizia giudiziaria di essere stato minacciato da M'Zoughi; dichiarò al G.i.p. di essere stato minacciato dai due magrebini che lo avevano denunciato; precisò in dibattimento di aver ricevuto minacce «dal Marocco». Così argomentando, però, l'ordinanza trascura che (come sottolineato dal ricorrente) le divergenze tra le dichiarazioni iniziali e quelle rese di fronte al G.i.p. potrebbero essere frutto di inesatta comprensione determinata dalla assenza di un interprete, che non era presente quando Aliloski chiese l'intervento delle forze dell'ordine, ma lo ha assistito per tutto il corso del giudizio, essendo emerso che egli non parlava e non comprendeva a sufficienza la lingua italiana. La Corte territoriale rileva che vi è contrasto tra la versione difensiva e le dichiarazioni rese dalle persone offese, ma non compie una valutazione di attendibilità di queste ultime e sembra non considerare la motivazione della sentenza di assoluzione (che pure riporta testualmente) dalla quale risulta che la ricostruzione complessiva della vicenda presenta «punti oscuri» determinati da «carenze investigative, contraddizioni e profili di insanabile illogicità». La colpa grave dell'istante finisce così per essere affermata ritenendo accertati o non negati dati di fatto che i giudici della cognizione parrebbero invece aver ritenuto non sussistenti perché non sufficientemente provati (e, non solo in ragione della prevedibile irreperibilità delle persone offese e della conseguente sopravvenuta inutilizzabilità delle loro dichiarazioni). Un tale percorso argomentativo si pone in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo la quale il fatto che vi sia autonomia tra il giudizio in materia di riparazione e il giudizio di cognizione non consente al giudice della riparazione di desumere la sussistenza del dolo o della colpa grave da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). A ciò deve aggiungersi che, come recentemente affermato, ai fini della verifica della sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, il giudice della riparazione può utilizzare «anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati» (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Addesi, RV. 282595). Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a sintetizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria,, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di assoluzione e senza neppure compiere una autonoma valutazione della attendibilità di tali dichiarazioni. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q. M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Cor
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