CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 48574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso straordinario; procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza numero 3786, emessa in data 12 dicembre 2022, questa Corte di Cassazione - VII Sezione Penale - ha dichiarato inammissibile, per quanto di interesse, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona in data 1 ottobre 2020. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art.625 bis cod. proc. pen. - a mezzo del difensore munito di procura speciale - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Secondo la decisione oggetto di ricorso straordinario, l'originario difensore del Mazzo - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - al momento della impugnazione non era iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 2.2 II ricorrente rappresenta che tale affermazione è frutto di errore percettivo, posto che - come risulta dalla documentazione allegata al ricorso straordinario - il suddetto professionista è stato iscritto all'albo dei cassazionisti dal 16.12.1989 sino al 23.3.2021 (data del suo decesso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario è fondato, per le ragioni che seguono. 2 E' evidente, sulla base della documentazione prodotta, l'errore percettivo che ha determinato la pronunzia di inammissibilità:ii. (A-i, Srinr)riftit+yr3 nn rtt--uu Litíto5 Nqu'rILSP - Da ciò sorge la necessità di revoca della ordinanza impugnata e fissazione della discussione dell'originario atto di ricorso . In altre parole, il Collegio condivide la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basi/e), una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica' di definizione del ricorso straordinario: [..] la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; .. secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali [ Sez. U. cit. in parte motiva]. Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio : quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247). Revoca l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di Cassazione, n.3786 del 12.12.2022, depositata il 2023. Sentito il Presidente titolare, rinvia per la trattazione dell'originario ricorso all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mandando alla cancelleria per l'acquisizione degli atti relativi al procedimento n.21659/2022 RG, inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona den.10.2020 . Così deciso in data 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]