CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 31494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 7361 /202 5 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 357 /20 24 della CORTE D ’ APPELLO di POTENZA, depositata il24/9/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025dal Presidente dr . [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono l’accertamento dell’acquisto in loro favore , per maturata usucapione, della proprietà di alcuni fondi in [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì in entrambi i procedimenti, deducendo il difetto dei requisiti del possesso necessario all’usucapione e spiegando domanda riconvenzionale volta a ottenere, previa riduzione in pristino, la restituzione dei cespiti e il risarcimento deidanni. Riuniti i giudizi per ragioni di connessione e istruita la causa mediante prova testimoniale , il Tribunale di Lagonegro accolse le domande attoree. L’Amministrazione comunale interpose appello. Resistettero al gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 357/2024 la Corte d’appello di Potenza confermò la pronuncia impugnata, ritenendo che dall’istruttoria fossero emersi elementi idonei a dimostrare l’acquisto a titolo di usucapione della proprietà dei beni in controversia. Evidenzi ò che l’attività di coltivazione dei terreniriferita dai testi escussi , di per sé inidonea a provare inequivocabilmente l’intento degli attori di possedere uti dominus, era stata accompagnata da indizi univoci che facevano presumere tale intentoe che i testi, pur non avendo individuato con esattezza il dies a quo, avevano fornito elementi sufficienti a ritenere integrato il requisito temporale dell’usucapione. Infine, la Corte distrettuale escluse che le istanze di acquisto dei fondi, presentate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], coniuge e dante causa del Perazzo, unitamente alle istanze di condono edilizio di quanto edificato su di essi, fossero incompatibili con il preteso possesso uti dominus. Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla scorta di quattro censure. Si costituiscono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]– e [OSCURATO:PERSONA] . In prossimità dell’adunanza camerale, i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la prima censura, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art.360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c., giacché non sarebbe possibile comprendere le ragioni che hanno indotto il Giudice di secondo grado a ritenere sussistente l’usucapione . In specie, quanto al Perazzo, non risulterebbero indicati in motivazione né il dies a quo, né gli ulteriori elementi,che pur il Giudice afferma essere stati individuati dai testi escussi, necessari e sufficienti a ritenere maturato il tempo necessario ad usucapire. Q uanto al M arsiglia, la Corte adita avrebbe motivato per relationem , ri portandosi apoditticamente alle argomentazioni già rese in ordine alla posizione del Perazzo. Con il secondo motivoil ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c. Con motivazione contraddittoria e involuta , l a Corte d’appello avrebbe dichiaratoche le istanze di acquisto della proprietà dei fondi in controversia,unitamente alle istanze di condono nelle quali le parti si erano qualificate come meri detentori dei beni , non costitui van o atti idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem e a dimostrare la chiara volontà di attribuire al Comune la proprietà dei terreni. Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, l’Amministrazione comunale denuncia,ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1164 e 1141 c.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto , sulla scorta di elementi equivoci, sussisterel’interversione del possesso. Secondo il Comune, gli attori avevano iniziato il rapporto come meri detentori e non si era mai verificata l’interversio possessionis, come anche dimostrato dalle istanze del 1995, nelle quali, per l’appunto, gli stessi si erano qualificati come “occupatori”dei terreni. Attraverso la quarta censura ci si duole, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., per avere la Corte d’appello dichiarato maturata l’usucapione senza individuare il dies a quo, né elementi ulteriori dai quali sarebbe stato desumibile l’inizio del possesso. Il primo e il quarto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente in virtù della loro connessione logico-giuridica, sono fondati. Giova preliminarmente rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, poiché inidonea ad esprimere in m aniera inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, ma è necessario che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà,sia accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus ( S ez. 6 , n. 6123 del 5 marzo 2020 ; Sez. 2, n. 17376 del 3luglio 2018). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto provata l’usucapione, ravvisando nella delimitazione d ei terreni , nell’apposizione di un cancello e nella subordinazione dell’accesso all’area al consenso del Perazzogli univoci indizirichiesti dal predetto orientamento di legittimità a integrazione dell’attività di mera coltivazione del fondo. Ha poi statuito che, malgrado i testi non avessero individuato con certezza il momento iniziale del possesso, avrebbero comunque fornito elementi sufficienti a ritenere compiuto il tempo necessario ad usucapire; tuttavia, di tali elementi temporali non vi è riscontro alcuno in motivazione. Sotto questo profilo, la sentenza di secondo grado rimane oscura e contraddittoria in quanto , per un verso , evidenzia che la prova testimoniale non ha consentito di individuare con esattezza il dies a quo e, per altro verso, ritiene maturato il tempo necessario ad usucapire il bene sulla scorta di altri elementi, che tuttavia rimangono inesplicati. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, al fine di non incorrere in un vizio di motivazione, il giudice di merito è chiamato ad un accertamento unitario dei requisiti costitutivi del diritto, fornendo adeguata e intellegibile motivazione su ciascuno di essi ed esaminando l’esistenza del diritto sotto tutti i profili rilevanti (Sez. 2, n. 8320 del 23 marzo 2023; Sez. 2, n. 25355 del 25 ottobre 2017). Pertanto, considerato che il requisito temporale costituisce uno degli elementi essenziali per la configurazione dell’usucapionee che sulla questione era stato formulato specifico motivo di gravame, la Corte territoriale avrebbe dovuto dar conto, con dovizia di argomentazioni, di averlo esaminato e ritenuto sussistente, non essendo all’uopo sufficiente il generico richiamo a d ulteriori elementi attinenti il tempo, peraltrocome detto non specificati. La seconda doglianza è parimenti meritevole di accoglimento. La motivazione resa dalla Corte distrettuale risulta contraddittoria laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA], in sede di istanza di condono, lungi dal voler riconoscere espressamente il diritto di proprietà del fondo in capo al Comune, si è dichiarato non proprietario del bene, purnon essendo ancora intervenuta una pronuncia di accertamento dell’usucapione. Come risulta dalla stessa sentenza in questa sede gravata, il giudizio di usucapione è stato introdotto soltanto nel 2010 e, dunque, risulta illogico e contraddittorio ritenere che il contenuto delle dichiarazionirese in occasione delle istanze del 1995 potesse essere condizionato dal l’ esito di un giudizio, ovverosia quello di usucapione, iniziato ben quindici anni dopo. Alla luce di quanto anzidetto, si può affermare che il Giudice di secondo grado sia incorso in un vizio di motivazione, sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, censurabile in questa sede secondo consolidata giurisprudenza ( S ez. 5 , n. 27551 del 23ottobre 2024; Sez. 6, n. 22598 del 25 settembre 2018). All’accoglimento della seconda doglianza segue l’assorbimento della terza. Alla stregua di quanto precede, è evidente che, una volta accolto il ricorso, il giudizio va rimesso alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per un completo riesame della vicenda, alla luce dei principi enunciatied, in particolare, del seguente: “Poiché la sentenza che accerta l’intervenuta usucapione è una sentenza dichiarativa, il richiedente deve dimostrare in modo rigoroso i requisiti soggettivi (animus possidendi) ed oggettivi (decorso del tempo), che, essendo condizioni dell’azione, devono sussistere pienamente ed obiettivamente al momento della proposizione della domanda”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte di Cassazione, seconda Sezione civile, accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in divers