CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sciat4e-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] n4/Y1 • t " 4A D A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 6.4.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione sofferta dal predetto dal 28.1.2015 al 28.7.2019, parte del quale trascorso in custodia cautelare. A ragione della decisione, rilevava che, ai fini della concessione dell'invocato beneficio, non è sufficiente la buona e regolare condotta o la disciplinata osservanza delle norme di istituto, ma è necessario che il condannato partecipi all'opera di rieducazione, esprimendo la sua volontà di risocializzazione attraverso comportamenti che denotino l'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente validi; rilevava, altresì, che il Mellea era stato più volte sanzionato disciplinarmente e, in particolare, il 18.9.2015, il 30.4.2016, il 5.1.2017, il 27.9.2018, il 7 e il 10.3.2019; riteneva, quindi, che, sebbene alcuni periodi intermedi fossero esenti da infrazioni, la reiterazione delle stesse, valutata unitamente alla totale assenza di revisione critica in ordine ai gravissimi delitti per cui era stato condannato, come emergeva dalla relazione di sintesi del 25.2.2020, induceva "plausibilmente a sostenere la non meritevolezza del beneficio anche per questi ultimi". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 L. 354/75". La difesa ha, innanzitutto, evidenziato che il Mellea per tutto il periodo in relazione al quale gli è stata negata la concessione della liberazione anticipata era stato sottoposto a custodia cautelare; ha osservato che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle differenze riscontrabili tra la condizione carceraria dell'imputato e quella del condannato (per gli imputati la partecipazione alle attività trattamentali ha carattere facoltativo); che il Tribunale avrebbe fatto generico richiamo alla mancata partecipazione del predetto alle attività rieducative, omettendo, però, di chiarire il motivo per cui le violazioni - richiamate, peraltro, in modo non specifico - avevano inciso negativamente sul suo percorso di rieducazione al punto di determinare il rigetto in toto della domanda dal medesimo proposta. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 L. 354/75". Secondo la difesa l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento alla totale assenza di revisione critica da parte del prevenuto, avrebbe genericamente richiamato la relazione di sintesi del 25.2.2020, dalla quale, però, emergeva anche la volontà del Mellea di aderire alle attività trattamentali; inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza del reclamante, con la quale, con riguardo al primo semestre di pena (28.1.2015 - 28.7.2015), aveva censurato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che si era limitato ad affermare che il Mellea era stato raggiunto da un provvedimento di fermo e da ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravissimi delitti, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione a un semestre valutato in termini negativi solo per l'appartenenza a tale periodo del giorno di commissione del reato, in quanto quest'ultimo costituisce il presupposto e l'antecedente necessario alla detenzione, ma non può essere preso in considerazione per la valutazione del comportamento del detenuto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, osservato che la disposizione di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il singolo semestre di espiazione della pena detentiva. Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, come prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nel contesto dell'opera di rieducazione; l'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, poi, prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impiego dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compàgni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, la valutazione per semestri non deve essere intesa in senso rigido ed esasperato, giacché la valutazione negativa relativa a un semestre non può non riverberarsi in senso sfavorevole su quella dei semestri contigui, specie ove le condotte t censurabili si rivelino particolarmente gravi e sintomatiche (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522 - 01; Cass. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245 - 01; Cass. Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Rv. 251677 - 01). Tuttavia, per i provvedimenti di diniego delle riduzioni di pena fondati su comportamenti tenuti in semestri contigui è richiesta una più penetrante motivazione. 2. Inoltre, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore della mancanza di una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743; Cass. Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430). E', però, richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Rv. 254550; Cass. Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Rv. 251677). E' stato, infatti, osservato che non può la condotta precedente esercitare alcun effetto negativo sul comportamento e sull'atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria; è stato, altresì, chiarito che, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione effettivamente vi sia stata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072; Cass. Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859). 3. Tanto premesso, in linea generale, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha valorizzato quale elemento oggetto di valutazione l'intero periodo di detenzione dal 18 gennaio 2015 al 28 luglio 2019, inferendo un effetto negativo dalle condotte sanzionate disciplinarmente poste in essere dal Mellea il 18.9.2015, il 30.4.2016, il 5.1.2017, il 27.9.2018, il 7 e il 10.3.2019; ritiene, tuttavia, che tale giudizio non sia congruo e, comunque, non sufficientemente argomentato, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha omesso di esaminare le indicate condotte nella loro concretezza e non ha spiegato in che termini le stesse avessero inciso sfavorevolmente anche sui semestri di pena contigui non inficiati da violazioni di sorta. Inoltre, l'ordinanza impugnata non ha neppure specificato quale parte della detenzione era stata sofferta dal Mellea in custodia cautelare, nonché richiamato in maniera del tutto generica il contenuto della relazione di sintesi del 25.2.2020.Il Tribunale, inoltre, non ha fornito alcuna risposta alle specifiche doglianze formulate nell'atto di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata con riferimento al primo semestre di pena espiata in ragione della circostanza che il Mellea era stato attinto da decreto di fermo e da ordinanza di custodia cautelare per gravissimi reati. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto che dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali, attenendosi agli indicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor