CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv.Agnese CONDARELLI (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore;- resistente -avverso la sentenza n. 426/03/2020 [OSCURATO:PERSONA]ABRUZZO, depositata in data 30/09/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9492/2021Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 13770/2026Data pubblicazione 12/05/20261. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unaintimazione di pagamento notificata in data 16/05/2018 alla [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad una serie di cartelle di pagamentoemesse per diversi periodi di imposta, con la sentenza in epigrafeindicata la CTR dell’Abruzzo, sulla premessa che l’appello era statoformulato soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento connumeri (finali) 870 e 249, notificate rispettivamente il 27/03/2009 e il28/03/2012, rigettava l’eccezione di prescrizione stante la sospensionedel termine prescrizionale disposta fino al 31/12/2009 con l’OPCM n.3753 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito del sisma che aveva colpito la RegioneAbruzzo, il disposto di cui all’art. 1, commi da 618 a 624 della legge n.147 del 2013, la notificazione della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria effettuata in data 04/07/2015 e dellacomunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata in data 28/10/2015,cui aveva fatto seguito l’intimazione oggetto di impugnazione nelpresente giudizio. Ritenendo, quindi, che il credito portato dalle cartelleimpugnate non fosse prescritto, rigettava l’appello e condannava lasocietà contribuente al pagamento delle spese processuali in favoredell’Agenzia delle entrate – Riscossione, regolarmente costituita ingiudizio.2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi cui l’intimata non replica periscritto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., è incentrato «sull’omesso esame di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.112 c.p.c.ed afferente all’inutile decorso del quinquennio di prescrizionedell’intera pretesa fiscale richiesta a titolo di sanzioni, interessi a varioNumero registro generale 9492/2021Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 13770/2026Data pubblicazione 12/05/2026titolo ed oneri di riscossione ex art. 20, III comma, del D.Lgs. 472/1997e 2948 c.c.».Lamenta la ricorrente che i giudici di appello avevano omesso diaccertare la maturata prescrizione dell’intera pretesa fiscale portatanella cartella di pagamento n. 05420090002349870, verificatasi giàalla data di notifica del primo atto interruttivo, nell’intersezionetemporale dei singoli periodi di riferimento rispetto ai distintiprovvedimenti di sospensione dei termini stabiliti medio tempore dalLegislatore.2. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso si dirà.La sentenza impugnata, avendo omesso di distinguere tra creditoerariale relativo ad imposte e quello relativo ad interessi e sanzioni, hacontravvenuto al principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio,secondo cui, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata suuna sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie, il terminedi prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazionetributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale,così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948,comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022; Cass. n. 23052/2025).Nel caso di specie, pur tenendo conto dei periodi di sospensione deitermini prescrizionali, di cui all’OPCM n. 3753 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessaa seguito del sisma che aveva colpito nel 2009 la Regione Abruzzo (contermini sospesi dal 6 aprile al 31 dicembre 2009) e del disposto di cuiall’art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013 (con sospensionedei termini dal 1° gennaio al 15 giugno 2014), la notificazione dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata in data04/07/2015 è intervenuta quando ormai era irrimediabilmente decorsoil termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni e degli interessiportati da detta cartella di pagamento, ma non anche delle imposte, lacui prescrizione è decennale (cfr., ex multis, Cass. n. 33213/2023;Numero registro generale 9492/2021Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 13770/2026Data pubblicazione 12/05/2026Cass. Sez. U n. 23397/2016), come correttamente affermato daigiudici di appello.3. Ne consegue l’accoglimento parziale del motivo di ricorso e lacassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo accolto.4. Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e/o n. 5, c.p.c., è incentrato sulla violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dagli artt. 1219, 1220, 2697,2943, 2944 e 2945 c.c. nonché 26, 50, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973,115 e 116 c.p.c., 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948 c.c.Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano ritenutoprovata la notifica di atti interruttivi della prescrizione, quali lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la comunicazione diiscrizione ipotecaria, che assumono essere state effettuaterispettivamente in data 04/07/2015 e 28/10/2015, sulla base di “refertidi notifica” inidonei a provare la regolarità del procedimento dinotificazione di tali atti.5. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Premesso che quello posto nel motivo, ovvero la verifica dellaregolarità della notifica di un atto non giudiziale, costituisce questionedi merito che non consente a questa Corte l’esame diretto dei fascicolidi quei gradi, questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr., daultimo, Cass. n. 6288/2025), con riferimento alla notifica degli atti, chein tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di unarelata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige latrascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determinal'inammissibilità̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017),qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale allacomprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento chel'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale aldispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.Numero registro generale 9492/2021Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 13770/2026Data pubblicazione 12/05/2026Orbene, nella fattispecie concreta la ricorrente, pur contestando lavalenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte a provadella notifica di atti interruttivi della prescrizione, non ha riprodotto nelricorso o allegato allo stesso i documenti cui ha fatto riferimento,strettamente funzionali alla comprensione e decisione del motivo, néha specificato la sede dove reperirli. E tale adempimento era nellaspecie vieppiù necessario se si considera che la ricorrente ha fattoriferimento a non meglio specificati “referti di notifica” omettendo deltutto di chiarire a cosa intendesse riferirsi.6. Il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e/o n. 5, c.p.c., è incentrato sulla violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., 111,sesto comma, Cost.La ricorrente lamenta che i giudici di appello l’avevanoerroneamente condannata al pagamento delle spese processuali infavore dell’agente della riscossione, assistito da un proprio funzionario,che, al più, aveva diritto al rimborso delle sole spese in concretoaffrontate.7. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992 «Nellaliquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente dellariscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da proprifunzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compensospettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importocomplessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato.Numero registro generale 9492/2021Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 13770/2026Data pubblicazione 12/05/2026Orbene, lo specifico riferimento alle spese processuali e allariduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il dirittodell’Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensispettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propridipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nelprocesso, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019).Nel caso in esame, a fronte di una incontestata assistenza tecnicasvolta in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione da un propriofunzionario, la CTR ha correttamente liquidato le spese di giudizio infavore della detta Agenzia fiscale.8. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso neitermini di cui in motivazione, rigettati gli altri; la sentenza impugnatava cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo anche per laregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente