CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31310/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 3514/2021depositata in data 1.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 31310/21R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T. R. del la Lombardia rigettò l’ appell o proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz a n. 398 /20 1 9 della C.T. P. di Varese, che aveva a sua volta rigettato il suo ricors o per l’annullamento dell’avviso di accertamentoallo stesso notificato, per l’anno 2011, per il recupero di IRPEF e IVA; nel confermare la prima decisione, la C.T.R. - per quanto ancora interessa - ribadì cheil contribuente, in relazione alle somme detenute in Svizzera, da cui derivava l’accertamento, non aveva fornito idonea prova che le stesse fossero state già assoggettate a tassazione in Italia; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo ; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 12 d.l. n. 78/2009, per non aver la C.T.R. tenuto conto che era stata fornita la prova – mediante la produzione degli estratti conto del proprio c/c - che le somme detenute in Svizzera, su conto intrattenuto con UBS sede di Lugano (CH), erano state già tassate in Italia, tanto più che nei confrontidei professionisti, a seguito di Corte cost. n. 228/2014, non opera la presunzione di cui al citato art. 32; 2.1– il ricorso è inammissibile per almeno due profili ; anzitutto, non risulta che la questione della pretesa violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia mai stata sollevata dal contribuente nel giudizio di merito, come N. 31310/21R.G. anche si evince dall’esposizione contenuta in ricorso, sicché la censura è affetta da novità, nella parte in cui si invoca la pretesa inversione dell’onere della prova; inoltre, con detta censura il contribuente critica la decisione impugnata per non essere stata valutat a , nel senso da lui voluto , la documentazione offerta nel corso del giudizio, da cui avrebbe dovuto evincersi che le somme contestate erano state già tassate in Italia; la censura, dunque, si rivela inammissibile, perché – senza adeguatamente criticare la decisione, riservata al giudice di merito, sotto il pur ristretto profilo della conformità o meno al disposto degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. (ossia, quanto a possibili errores in iudicando nella valutazione e ponderazione del materiale istruttorio - si veda, al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 20867/2020) – si limita a propugnare un esito valutativo opposto, soltanto in forza della ritenuta idoneità o sufficienza della documentazione suddetta; 3.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiarail ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 31310/21R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se