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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 30514/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14769/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C. -S.N.C, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.3621/2020 depositata i l 19/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza n. 3621, dep. il 19/11/2020 dall’CTR Lazio – Roma, nel solo capo relativo alle spese di lite, con riferimento alla parte in cui è stato liquidato l’importo di Euro 3.000 + accessori invece di quanto indicato nella nota spese (8.295 + accessori) per il giudizio di primo grado.

2. Era avvenuto che l’Agenzia Buozzi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avesse impugnato alcune cartelle di pagamento (n. 097 2014 0236718861 000, n. 097 2014 0257516800 000, n. 097 2014 0263310490 000, n. 097 2015 0028815728 000, n. 097 2015 0093697679 000, n. 097 2015 0206304612 000, n. 097 2015 0217466430 000, n. 097 2016 0030615964 000, n. 097 2016 0115156709 000, n. 097 2016 0118817063 000, n. 097 2017 0029906319 000 e n. 097 2017 0072991292 000), di cui si eccepiva la mancata notificazione e la prescrizione.

3. La CTP di Roma, con la decisione depositata l’11 dicembre 2019, n. 17351, accoglieva il ricorso nel merito, compensando le spese di giudizio.

4. Il contribuente proponeva appello relativamente al solo capo delle spese della decisione di primo grado, al fine di ottenere una pronuncia di rifusione delle spese sostenute, che la CTR del Lazio – Roma riconosceva nella misura di Euro 3.000, oltre alla condanna dell’ufficio – rimasto contumace – al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado.

5. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il contribuente, sulla scorta di un motivo di impugnazione.

6. L’Agenzia delle entrate-riscossione non ha svolto attività difensiva.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 8 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso è così sintetizzato dalla ricorrente: i) Si chiede a codesta Suprema Corte di verificare se il Giudice a quo ha violato gli artt. 91, 92, II comma, 132, II comma, n. 4, c.p.c., 2233, II comma, c.c. in relazione all’art. 13 del D.L. 132/2014, finanche del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, 12, 15, II comma-Septies, 17-bis, 36, II comma, n. 4, del D.lgs. 546/92, coerentemente al dettato di cui agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 111 della Costituzione, nonché agli artt. 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU parametrati con l’art. 117 della Costituzione, ovvero per difetto motivazione, finanche per inesistenza, inconferenza, illogicità ed erroneità della stessa che ha contraddistinto la Sentenza di appello rispetto alle censure del contribuente.

2. Il motivo appare inammissibile.

In primo luogo, il ricorso di legittimità si diffonde censurando una presunta compensazione parziale operata dalla corte di merito, di cui, invero, non v’è traccia nel provvedimento impugnato.

Infatti, la decisione della CTR del Lazio –Roma, sul punto, si limita ad affermare che “In conclusione vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia le spese del giudizio di primo grado che quelle del grado d’appello, queste ultime tenendo anche conto, nella misura che si riconosce, delle peculiarità del relativo contenzioso, nelle rispettive misure indicate in dispositivo”.

Il motivo di impugnazione, quindi, sotto questo profilo, non si confronta con la decisione impugnata che, sia pure in modo estremamente sintetico, ha affermato di seguire il criterio di soccombenza nel porre a carico le spese del giudizio di primo grado (occorre peraltro aggiungere, per maggiore chiarezza, che qui non è in discussione né la liquidazione delle spese del secondo grado, come pure delle relative motivazioni, né il merito del giudizio, che è stato definito in primo grado con statuizione qui non più modificabile, in quanto passata in giudicato a fronte dell’appello sul solo capo delle spese da parte del contribuente e dell’assenza di impugnazione incidentale da parte dell’amministrazione).

Il motivo di ricorso è, peraltro, aspecifico e generico finendo così per violare il precetto che impone una specificità dei motivi ex art. 366 n. 6 c.p.c.

Ed infatti, se pure è vero che il ricorso riporta a p. 8 la nota spese che si assume essere stata ignorata e che contempla le spese ritenute dovute per il primo grado del giudizio, le censure appaiono del tutto generiche, omettendo di precisare se vi sia stato deposito di memorie, oltre al ricorso iniziale, come pure se e quante udienze oltre alla prima abbiano caratterizzato il primo grado e se in esso vi sia stata un’appendice istruttoria.

La parte ricorrente omette altresì di allegare – e tantomeno dimostrare – che effettivamente il giudizio sia stato preceduto da una preventiva fase di reclamo-mediazione (che da sola importerebbe, secondo la nota, una aumento del 50% dei compensi), mentre in assenza di allegazione e dimostrazione circa l’avvenuto deposito di memorie e/o di fase istruttoria, occorre rilevare che in relazione allo stesso scaglione ritenuto applicabile dal ricorrente (da 26.0001 euro a 52.000 euro), la liquidazione complessiva di Euro 3.000 per il primo grado di giudizio non si colloca neppure al di sotto dei minimi tariffari al riguardo previsti (pari ad un importo di Euro 2.663 senza fase istruttoria).

Inoltre, neppure la decisione impugnata può censurarsi per quanto riguarda l’omessa liquidazione delle c.d. spese generali, dovendo applicarsi l’insegnamento di Sez. 2, ord. n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 02), secondo cui il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.

Il motivo risulta perciò complessivamente inammissibile, in quanto non consente neppure, per la sua genericità, di valorizzare la nota spese trascritta nel ricorso stesso, che appare perciò violare i principi di specificità e autosufficienza.

A tal riguardo deve ricordarsi che il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).

E’ ben vero che, talora, il principio in questione è stato riletto in modo meno formalistico, attraverso una interpretazione adeguatrice alla luce delle norme CEDU, come si evince da Sez. 1, sent. n. 12481 del 19/04/2022: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati.

Tuttavia, da un lato, tale decisione ha comunque, in concreto, ritenuto inammissibile il motivo che censurava l’error in procedendo del giudice del merito, per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) Dall’altro, il rispetto di tale principio è stato anche successivamente ribadito dal S.C. quale onere che contempera il diritto di accesso al grado di legittimità della parte ed il razionale esplicarsi della nomofilachia di ultimo grado, così da non ammettere l’ordinamento indagini integrative da parte del giudice di legittimità, salvaguardando il rispetto delle forme un’esigenza non fine a se stessa, bensì connaturata e funzionale alla certezza del diritto ed all’ordinato esercizio della giurisdizione di ultimo grado (vds. ad esempio, Sez. 3, ord. n. 15058 del 29/05/2024; Sez. 2, ord. n. 12835 del 10/05/2024; Sez. 3, ord. n. 34395 del 11/12/2023; Sez. 1, ord. n. 33353 del 30/11/2023).

La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza (meglio definibile come necessaria specificità) del ricorso con il principio di cui all’art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)” – purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un “formalismo eccessivo” –anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di “limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore”, e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, Zubac c.

Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c.

Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c.

Belgio; 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c.

Grecia).

Con la successiva sentenza 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione – e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza – perseguono uno scopo legittimo e, in particolare, quello di “agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)” e dunque, in ultima analisi, “la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia” (vds. § 73-75).

La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha così fornito una giustificazione di sistema del principio di necessaria specificità del ricorso, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, affermando altresì che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (vds. § 79).

3. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre non occorre pronunciare condanna alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Occorre, peraltro, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14769/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C. -S.N.C, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.3621/2020 depositata i l 19/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza n. 3621, dep. il 19/11/2020 dall’CTR Lazio – Roma, nel solo capo relativo alle spese di lite, con riferimento alla parte in cui è stato liquidato l’importo di Euro 3.000 + accessori invece di quanto indicato nella nota spese (8.295 + accessori) per il giudizio di primo grado. 2. Era avvenuto che l’Agenzia Buozzi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avesse impugnato alcune cartelle di pagamento (n. 097 2014 0236718861 000, n. 097 2014 0257516800 000, n. 097 2014 0263310490 000, n. 097 2015 0028815728 000, n. 097 2015 0093697679 000, n. 097 2015 0206304612 000, n. 097 2015 0217466430 000, n. 097 2016 0030615964 000, n. 097 2016 0115156709 000, n. 097 2016 0118817063 000, n. 097 2017 0029906319 000 e n. 097 2017 0072991292 000), di cui si eccepiva la mancata notificazione e la prescrizione. 3. La CTP di Roma, con la decisione depositata l’11 dicembre 2019, n. 17351, accoglieva il ricorso nel merito, compensando le spese di giudizio. 4. Il contribuente proponeva appello relativamente al solo capo delle spese della decisione di primo grado, al fine di ottenere una pronuncia di rifusione delle spese sostenute, che la CTR del Lazio – Roma riconosceva nella misura di Euro 3.000, oltre alla condanna dell’ufficio – rimasto contumace – al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado. 5. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il contribuente, sulla scorta di un motivo di impugnazione. 6. L’Agenzia delle entrate-riscossione non ha svolto attività difensiva. 7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 8 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è così sintetizzato dalla ricorrente: i) Si chiede a codesta Suprema Corte di verificare se il Giudice a quo ha violato gli artt. 91, 92, II comma, 132, II comma, n. 4, c.p.c., 2233, II comma, c.c. in relazione all’art. 13 del D.L. 132/2014, finanche del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, 12, 15, II comma-Septies, 17-bis, 36, II comma, n. 4, del D.lgs. 546/92, coerentemente al dettato di cui agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 111 della Costituzione, nonché agli artt. 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU parametrati con l’art. 117 della Costituzione, ovvero per difetto motivazione, finanche per inesistenza, inconferenza, illogicità ed erroneità della stessa che ha contraddistinto la Sentenza di appello rispetto alle censure del contribuente. 2. Il motivo appare inammissibile. In primo luogo, il ricorso di legittimità si diffonde censurando una presunta compensazione parziale operata dalla corte di merito, di cui, invero, non v’è traccia nel provvedimento impugnato. Infatti, la decisione della CTR del Lazio –Roma, sul punto, si limita ad affermare che “In conclusione vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia le spese del giudizio di primo grado che quelle del grado d’appello, queste ultime tenendo anche conto, nella misura che si riconosce, delle peculiarità del relativo contenzioso, nelle rispettive misure indicate in dispositivo”. Il motivo di impugnazione, quindi, sotto questo profilo, non si confronta con la decisione impugnata che, sia pure in modo estremamente sintetico, ha affermato di seguire il criterio di soccombenza nel porre a carico le spese del giudizio di primo grado (occorre peraltro aggiungere, per maggiore chiarezza, che qui non è in discussione né la liquidazione delle spese del secondo grado, come pure delle relative motivazioni, né il merito del giudizio, che è stato definito in primo grado con statuizione qui non più modificabile, in quanto passata in giudicato a fronte dell’appello sul solo capo delle spese da parte del contribuente e dell’assenza di impugnazione incidentale da parte dell’amministrazione). Il motivo di ricorso è, peraltro, aspecifico e generico finendo così per violare il precetto che impone una specificità dei motivi ex art. 366 n. 6 c.p.c. Ed infatti, se pure è vero che il ricorso riporta a p. 8 la nota spese che si assume essere stata ignorata e che contempla le spese ritenute dovute per il primo grado del giudizio, le censure appaiono del tutto generiche, omettendo di precisare se vi sia stato deposito di memorie, oltre al ricorso iniziale, come pure se e quante udienze oltre alla prima abbiano caratterizzato il primo grado e se in esso vi sia stata un’appendice istruttoria. La parte ricorrente omette altresì di allegare – e tantomeno dimostrare – che effettivamente il giudizio sia stato preceduto da una preventiva fase di reclamo-mediazione (che da sola importerebbe, secondo la nota, una aumento del 50% dei compensi), mentre in assenza di allegazione e dimostrazione circa l’avvenuto deposito di memorie e/o di fase istruttoria, occorre rilevare che in relazione allo stesso scaglione ritenuto applicabile dal ricorrente (da 26.0001 euro a 52.000 euro), la liquidazione complessiva di Euro 3.000 per il primo grado di giudizio non si colloca neppure al di sotto dei minimi tariffari al riguardo previsti (pari ad un importo di Euro 2.663 senza fase istruttoria). Inoltre, neppure la decisione impugnata può censurarsi per quanto riguarda l’omessa liquidazione delle c.d. spese generali, dovendo applicarsi l’insegnamento di Sez. 2, ord. n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 02), secondo cui il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice. Il motivo risulta perciò complessivamente inammissibile, in quanto non consente neppure, per la sua genericità, di valorizzare la nota spese trascritta nel ricorso stesso, che appare perciò violare i principi di specificità e autosufficienza. A tal riguardo deve ricordarsi che il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024). E’ ben vero che, talora, il principio in questione è stato riletto in modo meno formalistico, attraverso una interpretazione adeguatrice alla luce delle norme CEDU, come si evince da Sez. 1, sent. n. 12481 del 19/04/2022: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. Tuttavia, da un lato, tale decisione ha comunque, in concreto, ritenuto inammissibile il motivo che censurava l’error in procedendo del giudice del merito, per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) Dall’altro, il rispetto di tale principio è stato anche successivamente ribadito dal S.C. quale onere che contempera il diritto di accesso al grado di legittimità della parte ed il razionale esplicarsi della nomofilachia di ultimo grado, così da non ammettere l’ordinamento indagini integrative da parte del giudice di legittimità, salvaguardando il rispetto delle forme un’esigenza non fine a se stessa, bensì connaturata e funzionale alla certezza del diritto ed all’ordinato esercizio della giurisdizione di ultimo grado (vds. ad esempio, Sez. 3, ord. n. 15058 del 29/05/2024; Sez. 2, ord. n. 12835 del 10/05/2024; Sez. 3, ord. n. 34395 del 11/12/2023; Sez. 1, ord. n. 33353 del 30/11/2023). La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza (meglio definibile come necessaria specificità) del ricorso con il principio di cui all’art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)” – purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un “formalismo eccessivo” –anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di “limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore”, e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c. Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c. Belgio; 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia). Con la successiva sentenza 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione – e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza – perseguono uno scopo legittimo e, in particolare, quello di “agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)” e dunque, in ultima analisi, “la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia” (vds. § 73-75). La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha così fornito una giustificazione di sistema del principio di necessaria specificità del ricorso, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, affermando altresì che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (vds. § 79). 3. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre non occorre pronunciare condanna alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Occorre, peraltro, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a car
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