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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 37253/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4475-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, la quale agisce non in proprio ma in nome e per conto della società [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2218/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2018; ,47 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria del credito da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, con atto affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 2218 del 12/11/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, sul rigetto della domanda di revocatoria di donazione di quattordici immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa.

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

L'unico motivo di ricorso è così articolato: art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 2901, n. 1 cod. civ. e artt. 2727 e 2729 cod. civ. e deduce che la sentenza della Corte territoriale non ha, illogicamente, ritenuto sussistente l'intendimento nocivo (cd. anitnus nocendl) in capo a [OSCURATO:PERSONA] in quanto detto intendimento doveva ritenersi presunto, in considerazione del fatto che il donante era fratello della donataria e era rimasto ad abitare, pur dopo la donazione, in uno degli immobili.

Ulteriore ragione di critica è posta con riferimento alle parti della motivazione concernenti il mancato assolvimento di oneri di adeguata Ric. 2019 n. 04475 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -2- tutela delle proprie ragioni da parte della banca, quali l'avere fornito comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento del rapporto con la debitrice principale Soc. coop. a r.l.

Spigadoro e il non avere agito tempestivamente e comunque nei confronti anche degli altri due garanti.

Il mezzo è infondato.

L'esposizione del motivo si limita, per una facciata e oltre, a riportare massime di giurisprudenza, con riferimento al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e per il resto critica il ragionamento della Corte territoriale facendo riferimento a circostanze di fatto non portate alla cognizione giudiziale nelle fasi di merito o, quantomeno, senza indicare dove ciò sarebbe stato fatto, e lamentando sostanzialmente un ragionamento presuntivo insufficiente da parte dei giudici di merito.

Il motivo, in detta prospettiva, è infondato, in quanto (Cass. n. 03541 del 13/02/2020 Rv. 657016 - 01): «In sede di legittimità è possibile censurare la violckione degli artt. 2727 e 2729 c. c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussun.zione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indki raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso».

Nell'esposizione del mezzo, inoltre, non è adeguatamente censurato l'accertamento di fatto, adeguatamente compiuto dai giudici di merito, relativo alla mancata consapevolezza, in capo al fideiussore della società in decozione, [OSCURATO:PERSONA] di recare pregiudizio alle ragioni del creditore (la Soc. coop. a r.l.

Spigadoro), con conseguente ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.

Sul punto la sentenza impugnata ha, congruamente, Ric. 2019 n. 04475 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -3- evidenziato che l'istituto di credito si era limitato a produrre in giudizio il decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri fideiussori della società.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Chiar [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4475-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, la quale agisce non in proprio ma in nome e per conto della società [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2218/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2018; ,47 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria del credito da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, con atto affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 2218 del 12/11/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, sul rigetto della domanda di revocatoria di donazione di quattordici immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. L'unico motivo di ricorso è così articolato: art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 2901, n. 1 cod. civ. e artt. 2727 e 2729 cod. civ. e deduce che la sentenza della Corte territoriale non ha, illogicamente, ritenuto sussistente l'intendimento nocivo (cd. anitnus nocendl) in capo a [OSCURATO:PERSONA] in quanto detto intendimento doveva ritenersi presunto, in considerazione del fatto che il donante era fratello della donataria e era rimasto ad abitare, pur dopo la donazione, in uno degli immobili. Ulteriore ragione di critica è posta con riferimento alle parti della motivazione concernenti il mancato assolvimento di oneri di adeguata Ric. 2019 n. 04475 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- tutela delle proprie ragioni da parte della banca, quali l'avere fornito comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento del rapporto con la debitrice principale Soc. coop. a r.l. Spigadoro e il non avere agito tempestivamente e comunque nei confronti anche degli altri due garanti. Il mezzo è infondato. L'esposizione del motivo si limita, per una facciata e oltre, a riportare massime di giurisprudenza, con riferimento al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e per il resto critica il ragionamento della Corte territoriale facendo riferimento a circostanze di fatto non portate alla cognizione giudiziale nelle fasi di merito o, quantomeno, senza indicare dove ciò sarebbe stato fatto, e lamentando sostanzialmente un ragionamento presuntivo insufficiente da parte dei giudici di merito. Il motivo, in detta prospettiva, è infondato, in quanto (Cass. n. 03541 del 13/02/2020 Rv. 657016 - 01): «In sede di legittimità è possibile censurare la violckione degli artt. 2727 e 2729 c. c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussun.zione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indki raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso». Nell'esposizione del mezzo, inoltre, non è adeguatamente censurato l'accertamento di fatto, adeguatamente compiuto dai giudici di merito, relativo alla mancata consapevolezza, in capo al fideiussore della società in decozione, [OSCURATO:PERSONA] di recare pregiudizio alle ragioni del creditore (la Soc. coop. a r.l. Spigadoro), con conseguente ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Sul punto la sentenza impugnata ha, congruamente, Ric. 2019 n. 04475 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- evidenziato che l'istituto di credito si era limitato a produrre in giudizio il decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri fideiussori della società. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Chiar [OSCURATO:PERSONA]
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