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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 51176/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] i con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ; hteRtirtl-dfferrsetn Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace civile di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al verbale di contestazione n.

S313602, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari in data 6 settembre 2017, con il quale veniva contestata la violazione dell'articolo 141, commi 4 e 11 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n, 285 (Codice della strada) e comminata la sanzione amministrativa di euro 84,50. [OSCURATO:PERSONA], invero, premette che: - la suddetta violazione scaturiva dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine in seguito ad un incidente stradale in cui era stato investito un pedone poi deceduto; - a [OSCURATO:PERSONA], che conduceva il ciclomotore coinvolto nel sinistro, era contestato il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.; - al momento della presentazione del ricorso in opposizione il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era stato ancora instaurato, sicché all'udienza del 22 maggio 2018 il giudice civile, avendo preso cognizione della pendenza del processo penale, disponeva la sospensione del procedimento civile sino alla definizione del processo penale, definito in data 3/09/2020 con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; - successivamente i ricorrenti hanno riassunto il procedimento di opposizione per il quale è stata fissata udienza di discussione; - il Comune di Bari, costituitosi regolarmente nel giudizio civile, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice civile adito, ai sensi dell'art. 221 del Codice della strada, in favore di quello penale per connessione obiettiva tra l'illecito amministrativo elevato ed il reato contestato.

Rileva, quindi, il Giudice di pace civile che: - è fondata l'eccezione preliminare sollevata dal Comune di Bari; - i ricorrenti, che correttamente avevano proposto ricorso in opposizione dinanzi al giudice civile in quanto non ancora pendente il procedimento penale, non avrebbero dovuto riassumere il procedimento di opposizione al verbale di contestazione innanzi a detto giudice, in considerazione della persistenza della competenza del Giudice penale sulla violazione amministrativa, così come previsto dal sopra richiamato art. 221. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, al quale, in seguito a tale dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace civile e alla cancellazione della causa dal ruolo civile, è stata proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], istanza di annullamento ovvero di revoca del verbale di contestazione summenzionato, oltre che di ogni sanzione principale e/o accessoria e eventuale connesso provvedimento amministrativo, non ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 221 dx(M.

Codice della strada.

A tale riguardo osserva che, nel caso in esame, l'esistenza e/o accertamento del reato di omicidio stradale, oggetto di cognizione penale, non dipende dall'accertamento della violazione amministrativa irrogata nel verbale di contestazione opposto, ma dalla differente violazione di cui all'art. 140 di detto Codice; e che non si verte, pertanto, in un caso di connessione obiettiva per specialità, necessario ai sensi del suddetto art. 221 per radicare la competenza del giudice penale (tanto da non figurare agli atti del procedimento penale alcun elemento che documentasse la previa/contemporanea pendenza del giudizio civile dinanzi al Giudice di pace, instaurato, altresì, non solo da [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto in occasione del sinistro, ma anche da [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo, rimasto del tutto estraneo al processo penale).

Solleva, quindi, conflitto negativo di competenza, disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere sull'istanza di annullamento del suddetto verbale di contestazione e di ogni conseguenza sotto il profilo amministrativo dello stesso, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

Invero, il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale (Sez. 1, n. 52138 del 22/11/2019, Rv. 278362).

Inoltre, la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato, obiettivamente connessa con un reato, non viene meno qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato, in quanto la previsione contenuta nell'art. 24, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 - secondo la quale la competenza del giudice penale a conoscere dell'illecito amministrativo connesso cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del reato ovvero per difetto di una condizione di procedibilità deve essere interpretata nell'accezione letterale e nel senso riduttivo esplicitato dalla norma (Sez.

U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217019 - 01).

Orbene, la responsabilità colposa per omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen. nel processo penale deciso dal Giudice remittente era scandita dalla violazione dell'art. 140 Codice della strada.

Il comma 1 di detto articolo stabilisce che «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»; il comma 2, invece, che «i singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono».

Ne deriva che l'art. 141, comma 4, Codice della strada - che rientra tra le «norme che seguono» - la cui violazione è contestata in via amministrativa all'imputato nonché al proprietario I /itir9 IL del ciclomotore coinvolto nei fatti per cui è statUnIncesso penale, a norma del quale «il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversarnenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada segni di spavento», costituisce, per esplicita affermazione del legislatore, una mera specificazione della regola generale di cui all'art. 140 del Codice della strada.

Attenendo l'imputazione del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella descrizione del profilo di colpa contestato, precisamente ai contenuti del combinato disposto degli artt. 140, comma 2, e 141, comma 4, Codice della strada, con chiara sussistenza di un rapporto di connessione oggettiva tra illecito penale e amministrativo, la competenza anche in ordine alla violazione non costituente reato, va, pertanto, individuata in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che ha definito il processo penale con sentenza di merito.

P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] i con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ; hteRtirtl-dfferrsetn Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace civile di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al verbale di contestazione n. S313602, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari in data 6 settembre 2017, con il quale veniva contestata la violazione dell'articolo 141, commi 4 e 11 del d. Igs. 30 aprile 1992, n, 285 (Codice della strada) e comminata la sanzione amministrativa di euro 84,50. [OSCURATO:PERSONA], invero, premette che: - la suddetta violazione scaturiva dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine in seguito ad un incidente stradale in cui era stato investito un pedone poi deceduto; - a [OSCURATO:PERSONA], che conduceva il ciclomotore coinvolto nel sinistro, era contestato il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.; - al momento della presentazione del ricorso in opposizione il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era stato ancora instaurato, sicché all'udienza del 22 maggio 2018 il giudice civile, avendo preso cognizione della pendenza del processo penale, disponeva la sospensione del procedimento civile sino alla definizione del processo penale, definito in data 3/09/2020 con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; - successivamente i ricorrenti hanno riassunto il procedimento di opposizione per il quale è stata fissata udienza di discussione; - il Comune di Bari, costituitosi regolarmente nel giudizio civile, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice civile adito, ai sensi dell'art. 221 del Codice della strada, in favore di quello penale per connessione obiettiva tra l'illecito amministrativo elevato ed il reato contestato. Rileva, quindi, il Giudice di pace civile che: - è fondata l'eccezione preliminare sollevata dal Comune di Bari; - i ricorrenti, che correttamente avevano proposto ricorso in opposizione dinanzi al giudice civile in quanto non ancora pendente il procedimento penale, non avrebbero dovuto riassumere il procedimento di opposizione al verbale di contestazione innanzi a detto giudice, in considerazione della persistenza della competenza del Giudice penale sulla violazione amministrativa, così come previsto dal sopra richiamato art. 221. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, al quale, in seguito a tale dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace civile e alla cancellazione della causa dal ruolo civile, è stata proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], istanza di annullamento ovvero di revoca del verbale di contestazione summenzionato, oltre che di ogni sanzione principale e/o accessoria e eventuale connesso provvedimento amministrativo, non ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 221 dx(M. Codice della strada. A tale riguardo osserva che, nel caso in esame, l'esistenza e/o accertamento del reato di omicidio stradale, oggetto di cognizione penale, non dipende dall'accertamento della violazione amministrativa irrogata nel verbale di contestazione opposto, ma dalla differente violazione di cui all'art. 140 di detto Codice; e che non si verte, pertanto, in un caso di connessione obiettiva per specialità, necessario ai sensi del suddetto art. 221 per radicare la competenza del giudice penale (tanto da non figurare agli atti del procedimento penale alcun elemento che documentasse la previa/contemporanea pendenza del giudizio civile dinanzi al Giudice di pace, instaurato, altresì, non solo da [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto in occasione del sinistro, ma anche da [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo, rimasto del tutto estraneo al processo penale). Solleva, quindi, conflitto negativo di competenza, disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere sull'istanza di annullamento del suddetto verbale di contestazione e di ogni conseguenza sotto il profilo amministrativo dello stesso, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Invero, il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale (Sez. 1, n. 52138 del 22/11/2019, Rv. 278362). Inoltre, la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato, obiettivamente connessa con un reato, non viene meno qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato, in quanto la previsione contenuta nell'art. 24, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 - secondo la quale la competenza del giudice penale a conoscere dell'illecito amministrativo connesso cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del reato ovvero per difetto di una condizione di procedibilità deve essere interpretata nell'accezione letterale e nel senso riduttivo esplicitato dalla norma (Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217019 - 01). Orbene, la responsabilità colposa per omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen. nel processo penale deciso dal Giudice remittente era scandita dalla violazione dell'art. 140 Codice della strada. Il comma 1 di detto articolo stabilisce che «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»; il comma 2, invece, che «i singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono». Ne deriva che l'art. 141, comma 4, Codice della strada - che rientra tra le «norme che seguono» - la cui violazione è contestata in via amministrativa all'imputato nonché al proprietario I /itir9 IL del ciclomotore coinvolto nei fatti per cui è statUnIncesso penale, a norma del quale «il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversarnenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada segni di spavento», costituisce, per esplicita affermazione del legislatore, una mera specificazione della regola generale di cui all'art. 140 del Codice della strada. Attenendo l'imputazione del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella descrizione del profilo di colpa contestato, precisamente ai contenuti del combinato disposto degli artt. 140, comma 2, e 141, comma 4, Codice della strada, con chiara sussistenza di un rapporto di connessione oggettiva tra illecito penale e amministrativo, la competenza anche in ordine alla violazione non costituente reato, va, pertanto, individuata in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che ha definito il processo penale con sentenza di merito. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
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