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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 23896/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce congiuntamente la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, per la mancata concessione delle generiche e per il riconoscimento della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., richiamandosi alla sentenza di primo in ragione della durata dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e dei futili motivi che hanno sorretto l'azione; Considerato che le censure proposte in ordine alla motivazione relativa alla mancata concessione delle generiche e al riconoscimento della recidiva, oltre ad essere meramente assertiva, si rivela generica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ma si limita a chiederne una revisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr9 iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce congiuntamente la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, per la mancata concessione delle generiche e per il riconoscimento della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., richiamandosi alla sentenza di primo in ragione della durata dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e dei futili motivi che hanno sorretto l'azione; Considerato che le censure proposte in ordine alla motivazione relativa alla mancata concessione delle generiche e al riconoscimento della recidiva, oltre ad essere meramente assertiva, si rivela generica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ma si limita a chiederne una revisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr9 iden