CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11231/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTÀ di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione, la cui fondatezza ha ribadito;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capo 11) nonché di acquisto e detenzione illecita di dette sostanze (capi 16, 25). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona sottoposta a indagini, articolando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, poiché il Collegio dei riesame avrebbe escluso la nullità ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dell'ordinanza di prima istanza, per difetto di una valutazione autonoma degli indizi e delle esigenze cautelari (soprattutto in ragione del tempo decorso dalla commissione dei fatti in incolpazione). Il Tribunale non avrebbe considerato che dagli atti non si trae la consapevolezza del Micheli di fare parte dell'associazione in discorso e non avrebbe chiarito le ragioni per cui ha escluso che egli fosse un mero acquirente della sostanza (essendogli stati attribuiti solo due episodi risalenti ad oltre 4 anni addietro, successivamente ai quali egli non ha commesso altri reati). Inoltre, in relazione al ricorrente non potrebbe valorizzarsi il c.d. tempo silente poiché non gli è stata attribuita la partecipazione a un'associazione mafiosa; non sarebbe stata valutata la sua specifica posizione (che non è stata distinta da quella del fratello Gionni) né gli elementi a lui favorevoli (come l'assenza di un sequestro di stupefacenti in suo danno). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, con riguardo alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato che nella specie esse non ricorrono e che, comunque, potrebbero essere garantite con una misura meno afflittiva, tenuto conto della collocazione non prossima dei fatti che ne escluderebbe l'attualità. 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura. Il G.i.p. aveva ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari, poiché in alcuni casi la sostanza stupefacente è stata detenuta in casa, evenienza che - tra gli indagati - non riguarderebbe il ricorrente; e il Tribunale si sarebbe espresso in termini contraddittori in ordine all'adeguatezza della stessa cautela domiciliare ed anzi l'ordinanza impugnata sarebbe nulla perché la motivazione sarebbe del tutto generica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché è del tutto generico, oltre che versato in fatto.1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Quanto alla nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato gli elementi in ragione dei quali (a fronte della denuncia di nullità inerente, come esposto dal Tribunale, all'apprezzamento delle esigenze cautelari) è stata esclusa la sussistenza del vizio, in particolare: facendo riferimento ai passi della prima ordinanza relativi al tempo decorso dai fatti e alla specifica posizione del Micheli; nonché rilevando, in maniera conforme al diritto, che la presunzione prevista in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, incide anche sul piano argomentativo richiesto al giudice della cautela (cfr. Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023 - dep. 2024, S., Rv. 285879 - 01). Parimenti, l'impugnazione non muove specifiche censure alla motivazione che- valorizzando il tenore delle espressioni oggetto di captazione - ha ravvisato la gravità indiziaria, sia della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sia dei reati fine, attribuendo anche a [OSCURATO:PERSONA] (e non solo al fratello Gionni) una relazione consolidata con gli altri membri del sodalizio dal quale si riforniva dello stupefacente, con la necessaria affectio societatis (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01: «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori»); al riguardo, infatti, l'impugnazione si affida a enunciati assertivi che propongono un'alternativa ricostruzione del fatto, in questa sede non consentita (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Infine, la prospettazione difensiva difetta di specificità e sollecita un diverso apprezzamento di merito allorché contesta la sussistenza delle esigenze cautelari (segnatamente rimarcando la collocazione temporale delle condotte di cui sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza) e la scelta della misura, senza muovere censure di legittimità al piano argomentativo esposto nell'ordinanza impugnata, che ha richiamato non solo la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - negando la sussistenza di elementi atti a elidere le esigenze cautelari, pur a fronte del tempo trascorso dai fatti - ma ha attribuito rilievo alla specifica capacità criminale palesata dal ricorrente (in particolare, nel settore del narcotraffico) e la sua biografia criminale e, quanto all'applicazione della custodia in carcere, le specifiche modalità operative impiegate dal Micheli (da cui ha tratto l'inidoneità della restrizione domiciliare). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,