CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18393/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calceal ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOGIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/B, èelettivamente domiciliataricorrentecontroCARAPELLI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù diprocura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocatoGIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suoindirizzo PECcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 282 del 2024 della Corte d’appello di Firenze,depositata il 14 maggio 2024, nella causa 262/2023,RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;Numero registro generale 22783/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 18393/2026Data pubblicazione 08/06/2026questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;non si deve provvedere sulle spese: a fronte di un ricorso notificato il25 ottobre 2024, il controricorso risulta depositato il 23 dicembre 2024,ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 370, primo comma,primo periodo, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile rationetemporis; P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -