CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 27075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che il 26/10/2022 ha dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nei suoi confronti in data 19/11/2019. 2. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] risultava aver chiesto documentazione relativa al procedimento in data 26/2/2021 ed averla ottenuta quantomeno prima di aver conferito procura speciale al suo difensore in data 20/3/2021, con la quale si indicava con chiarezza il provvedimento da impugnare, sicché l'istanza per la rescissione del giudicato, depositata oltre un anno dopo, in data 7/6/2022, presso la cancelleria della Corte territoriale doveva ritenersi proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del processo, posto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. 3. A sostegno del ricorso per cassazione, invece, il [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver depositato l'istanza a mezzo pec in data 20/3/2021, e di aver poi inoltrato a mezzo del suo difensore sollecitazione a fissare l'udienza camerale, sempre a mezzo pec, il 31/5/2022, mentre nella data del 7/6/2022, indicata nell'ordinanza di inammissibilità, il cancelliere della Corte di Appello di Roma aveva inoltrato tale sollecito alla IV sezione della Corte di Appello medesima. 4. Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (Sez. 4 , n. 44103 del 04/11/2021 Rv. 282168 - 01). Gli atti indicati nel ricorso come depositati nel rispetto del termine di trenta giorni dalla conoscenza del processo, posto dall'art. 629 bis cod. proc. pen., invece, sotto diversi profili non soddisfano i requisiti richiesti dalla disciplina emergenziale sopra ricordata, atteso che il comma 6-bis dell'art. 24 cit. prescrive il deposito dell'atto di impugnazione "all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato" secondo precise modalità, tra le quali la trasmissione "in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale".L'istanza di rescissione del giudicato, invece, risulta inviata il 20/3/2021 all'indirizzo pec "[OSCURATO:EMAIL] ", indirizzo diverso da quelli di cui all'allegato al provvedimento del direttore generale dei servizi informativi ed automatizzati del Ministero di Giustizia ([OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL] ;depositoattipenali3.ca.roma@giustizi acert.it;[OSCURATO:EMAIL] ;depositoattipenali5.ca.roma @giustiziacert.it; depositoattipenali6.ca.roma @giustiziacert.it) e, soprattutto, non risulta trasmessa "per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale", bensì in formato pdf, e quindi in astratto modificabile, e non sottoscritta digitalmente dal difensore. Si tratta, pertanto, di trasmissione del tutto inidonea a soddisfare i requisiti richiesti per il deposito dell'atto di impugnazione, né questo risulta ritualmente depositato nei trenta giorni successivi. 6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i13 marzo 2023