Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 203/1987
ECLI:IT:COST:1987:203
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad una ingiunzione
emessa dalla provincia autonoma di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di una sanzione amministrativa conseguente
all'accertato esercizio dell'attività di maestro di sci senza la
prescritta licenza, il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato,
d'ufficio, con ordinanza emessa il 20 agosto 1979 (R.O. 719/79),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e
terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n.
41.
[OSCURATO:PERSONA], premesso che la competenza a giudicare della
opposizione doveva ritenersi fondata, non già sulla legge statale 3
maggio 1967, n. 317, ma sulla legge della Provincia di Trento n.
41/1976, ha rilevato che tale legge, nel disciplinare la riscossione
delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, ha creato una
procedura difforme da quella prevista dal T.U. 14 aprile 1910, n.639.
La procedura prevista nella legge provinciale, infatti, si articola
nella emissione di una ingiunzione priva delle caratteristiche
previste dal predetto T.U. n. 639/1910, in quanto dotata
dell'efficacia di titolo esecutivo senza che sia necessaria la previa
vidimazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] ordinaria. Inoltre,
dopo aver osservato che, a norma dell'art. 27, comma terzo,
l'opposizione all'ingiunzione va proposta dinanzi al Pretore del
luogo in cui l'infrazione è stata accertata mediante ricorso da
presentarsi nel termine di trenta giorni, il giudice a quo osserva
che la legge provinciale incide sulla competenza come stabilita dal
C.P.C. e deroga agli articoli 163, e seguenti, dello stesso codice,
senza che gli articoli da 8 a 15 dello [OSCURATO:PERSONA]
prevedano alcuna competenza della Provincia in materia di procedura
civile o in materia di procedura amministrativa per la riscossione di
entrate patrimoniali.
2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Trento,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata infondata la questione sollevata dal
Pretore di [OSCURATO:PERSONA].
L'Avvocatura osserva che il Pretore ha omesso di considerare che
la legge statale 24.12.1975, n. 706, all'articolo 8, disciplina la
riscossione delle sanzioni per la commissione di illeciti
amministrativi, prevedendo una procedura identica a quella riprodotta
nella Legge provinciale. [OSCURATO:PERSONA] di Trento, pertanto,
non ha esercitato alcun autonomo potere in materia di procedura
civile ma si è soltanto adeguata, riproducendola, alla normativa
statale vigente.
Non si è costituita la parte privata del giudizio a quo.
3. - Nel corso di un giudizio di opposizione a tre ingiunzioni
emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di una sanzione
amministrativa conseguente all'accertato espletamento dell'attività
di maestro di sci senza la prescritta licenza, il Pretore di Fondo ha
sollevato, d'ufficio, con ordinanza emessa il 17.12.1979 (R.O.
40/1980), questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27,
secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3.12.1976,
n. 41 per contrasto con gli articoli 116 Cost. e degli artt. 8 - 15
dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] (d.P.R. 630/1972).
I profili prospettati nella ordinanza emessa dal Pretore di Fondo
coincidono con quelli prospettati nella ordinanza del Pretore di
[OSCURATO:PERSONA], mentre viene ipotizzata, in aggiunta al parametro
costituito dagli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
la violazione dell'art. 116 Cost.
Nel giudizio nessuna delle parti si è costituita.
1. - Le ordinanze riferite in narrativa hanno ad oggetto le
medesime disposizioni e pongono due questioni identiche: i relativi
giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con una unica sentenza.
2. - La prima questione concerne la legittimità costituzionale
dell'art. 27 della Legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976 n. 41
nella disposizione, contenuta nel capoverso, che, prevedendo
l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente
dalla vidimazione dell'autorità giudiziaria, detta una disciplina
difforme dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, senza che lo Statuto del
[OSCURATO:PERSONA] (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) preveda
competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la
riscossione delle entrate patrimoniali.
La questione è manifestamente infondata.
Con la sentenza n. 72 del 1977 questa Corte ha già affermato che
rientra nella competenza legislativa regionale - e quindi, anche
della [OSCURATO:PERSONA] di Trento - la disciplina dei requisiti e
delle modalità di emanazione delle ingiunzioni di pagamento,
compresa la possibilità che queste siano considerate titolo
esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente
autorità giudiziaria, trattandosi di atti di natura non
giurisdizionale.
3. - La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale
del comma terzo del predetto art. 27, che, disciplinando il
procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che
l'opposizione stessa può esser proposta, entro un certo termine, con
ricorso al Pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
La questione è fondata.
Non vi è dubbio, infatti, che la disposizione impugnata,
nell'individuare il giudice competente del giudizio di
opposizione all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione
è stata accertata, disciplina una materia di natura
squisitamente giurisdizionale. Secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, non solo deve escludersi che spetti
alle Regioni e alle [OSCURATO:PERSONA] una qualsiasi competenza in
materia giurisdizionale (sent. n. 4 del 1956, n.12 del 1957, n. 81
del 1976, n. 72 del 1977), ma deve anche affermarsi che "nel
disciplinare le materie rientranti nella propria competenza
legislativa, sia essa concorrente o esclusiva, gli organi legislativi
delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con la normativa,
generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e
sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinnanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria o amministrativa" (sent. n. 81 del 1976).
Sulla base dei predetti principi, appare del tutto evidente
l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della
legge Provinciale sopra riferita, in quanto diretta a disciplinare
una materia statutariamente non assegnata alla competenza legislativa
della [OSCURATO:PERSONA] di Trento. Né, in senso contrario, può
rilevare l'asserita coincidenza con corrispondenti norme statali,
poiché, pur concedendo in via ipotetica la correttezza di tale
rilievo, peraltro assai dubbia in fatto, alla [OSCURATO:PERSONA] di
Trento, come del resto a ogni altra Regione, è preclusa in base alla
giurisprudenza di questa Corte, ogni possibilità di riproduzione
nelle proprie leggi di norme legislative statali, in quanto
comporterebbe un'indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del
1963).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma
terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della citata legge
Provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, sollevata, con
riferimento agli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
116 Cost. con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE