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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32523/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti• - --T") udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sentenza di patteggiannento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rieti il 16 novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ordine a due episodi del reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, accertati rispettivamente il 30 dicembre 2014, il 30 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016 in [OSCURATO:PERSONA]: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023 bere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti• - --T") udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sentenza di patteggiannento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rieti il 16 novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ordine a due episodi del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertati rispettivamente il 30 dicembre 2014, il 30 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016 in [OSCURATO:PERSONA]: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 bere estens
Sentenza Cassazione n. 32523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris