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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1993

Cassazione n. 40512/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ristian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1993 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Romadel 5 giugno 2025 con cui è stato assolto dal reato di cui all ’art. 189, co. 7 d.lgs. 285/1992e riconosciutegli le circostanze attenuanti generichei è stata rideterminata la pena oltre che applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata nella misura di anni unoin luogo di anni uno e mesi sei, come determinata dal primo giudice.

Rilevato che iprimi tre motivi, con cui ha dedotto l a intervenuta prescrizione, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla inattendibilità dell’accertamento etilometrico eseguito, sono inammissibili in quanti meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico.

Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto alla intervenuta prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez.

U. . 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01).

Risulta evidente, dunque, che il reatonon è prescritto.

Le doglianze in punto di mancata prova dello stato di alterazioneriscontrato dai verbalizzanti non si confrontano con l’ampia motivazione posta a fondamento del giudizio espresso a pag. 2 della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, ha ritenuto poco credibile che l’imputato il quale alla guida dell’autovettura, in tempo di notte, provenendo da una curva, provocava un incidentestradale con feriti e si allontanava dal luogo del sinistro per fare ritorno dopo qualche ora, sia risultato positivo all’alcoltest solo per effetto di una birra che aveva assunto a casa del padre, dove nel frattempo si era rec ato .

A tal fine la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni che hanno ricostruito la dinamica del sinistroe ha fatto ricorso alle tempistiche di assorbimento basate sulla “curva di Widmark”.

Parimenti inammissibile il motivo con cui si deduce l’estinzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida perché già scontata.

In proposito va ricordato che «in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005 -01)» in motivazioneSez. 4, n. 19433 del 08/04/2025, Rv. 288120 – 01) .

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ristian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1993 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Romadel 5 giugno 2025 con cui è stato assolto dal reato di cui all ’art. 189, co. 7 d.lgs. 285/1992e riconosciutegli le circostanze attenuanti generichei è stata rideterminata la pena oltre che applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata nella misura di anni unoin luogo di anni uno e mesi sei, come determinata dal primo giudice. Rilevato che iprimi tre motivi, con cui ha dedotto l a intervenuta prescrizione, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla inattendibilità dell’accertamento etilometrico eseguito, sono inammissibili in quanti meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico. Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto alla intervenuta prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez. U. . 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01). Risulta evidente, dunque, che il reatonon è prescritto. Le doglianze in punto di mancata prova dello stato di alterazioneriscontrato dai verbalizzanti non si confrontano con l’ampia motivazione posta a fondamento del giudizio espresso a pag. 2 della sentenza impugnata. La Corte territoriale, ha ritenuto poco credibile che l’imputato il quale alla guida dell’autovettura, in tempo di notte, provenendo da una curva, provocava un incidentestradale con feriti e si allontanava dal luogo del sinistro per fare ritorno dopo qualche ora, sia risultato positivo all’alcoltest solo per effetto di una birra che aveva assunto a casa del padre, dove nel frattempo si era rec ato . A tal fine la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni che hanno ricostruito la dinamica del sinistroe ha fatto ricorso alle tempistiche di assorbimento basate sulla “curva di Widmark”. Parimenti inammissibile il motivo con cui si deduce l’estinzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida perché già scontata. In proposito va ricordato che «in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005 -01)» in motivazioneSez. 4, n. 19433 del 08/04/2025, Rv. 288120 – 01) . Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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