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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 16575/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 marzo 2021 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 13 novembre 2012 al 2 ottobre 2017.

La misura era stata disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. essendosi ritenuta la sussistenza di gravi indizi - desunti dal contenuto di intercettazioni ambientali - della partecipazione di Fragomeni al "locale" di 'ndrangheta di Gerace.

Da questo reato il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017 divenuta esecutiva il 22 luglio 2018.

2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando: in primo luogo, che le intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini hanno documentato contatti tra Fragomeni e [OSCURATO:PERSONA], «capo del "locale" di Antinomina e personaggio di spicco della cosca»; in secondo luogo, che Fragomeni e Romano parlano di un furto di cavalli verificatosi nel territorio di Gerace, di danneggiamenti subiti da Fragomeni in un cantiere, di matrimoni «grossi» - e perciò «monitorati» - che possono determinare «un pericolo enorme per tutta la società».

3. Fragomeni ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto a mezzo del suo difensore, deducendo: - con un primo articolato motivo, vizio della motivazione per travisamento del dato pròbatorio, avendo la Corte territoriale attribuito all'unico elemento indiziante raccolto a carico dell'imputato (l'intercettazione ambientale n. 8220 del 21 luglio 2008) contenuto e significato diversi da quelli reali; - con il secondo motivo, la violazione di legge con riferimento alla sussistenza della colpa grave ostativa al richiesto indennizzo.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe mal interpretato la norma che stabilisce i presupposti per l'equa riparazione ritenendo configurabile la colpa grave senza individuare specifiche regole di condotta che l'imputato avrebbe violato e la loro rilevanza causale rispetto all'applicazione della misura.

4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Analoga richiesta è stata formulata dall'avvocatura dello Stato con memoria depositata in data 24 marzo 2022.5.

Il ricorso è infondato.

6. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

7. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati.

La Corte territoriale ricorda, infatti, che Fragomeni fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni ambientali rendevano palese la sua stretta vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco della 'ndrangheta e capo del "locale" di Antonimina.

Riferisce, inoltre, che nel corso della conversazione intercettata, il ricorrente parlò con Romano di furti di cavalli, danneggiamenti di cantieri, matrimoni idonei (perché troppo vistosi) a creare pericolo «per tutta la società».

Sostiene che tali frequentazioni e tali conversazioni - a prescindere dal loro significato, valutato inidoneo a condurre ad una affermazione di penale responsabilità con sentenza definitiva - erano nella loro oggettività idonee a indurre l'apparenza della 3 o) partecipazione all'associazione e perciò rilevanti ai fini della sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.

8. Si tratta di una motivazione che si allinea agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria.

In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato o (come nel caso di specie) dell'appartenenza ad una compagine associativa, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

9. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria.

È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

10. Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dal ricorrente, secondo la quale Fragonneni conosceva Romano fin da ragazzino e i due parlarono di un furto di cavalli che si era verificato a pochi metri di distanza dall'abitazione di Fragomeni.

Ed invero, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate; requisiti che ricorrono nel caso di specie (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475).

11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in favore del Ministero resistente che liquida in euro mille.

Cosi deciso il 21 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 marzo 2021 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 13 novembre 2012 al 2 ottobre 2017. La misura era stata disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. essendosi ritenuta la sussistenza di gravi indizi - desunti dal contenuto di intercettazioni ambientali - della partecipazione di Fragomeni al "locale" di 'ndrangheta di Gerace. Da questo reato il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017 divenuta esecutiva il 22 luglio 2018. 2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando: in primo luogo, che le intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini hanno documentato contatti tra Fragomeni e [OSCURATO:PERSONA], «capo del "locale" di Antinomina e personaggio di spicco della cosca»; in secondo luogo, che Fragomeni e Romano parlano di un furto di cavalli verificatosi nel territorio di Gerace, di danneggiamenti subiti da Fragomeni in un cantiere, di matrimoni «grossi» - e perciò «monitorati» - che possono determinare «un pericolo enorme per tutta la società». 3. Fragomeni ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto a mezzo del suo difensore, deducendo: - con un primo articolato motivo, vizio della motivazione per travisamento del dato pròbatorio, avendo la Corte territoriale attribuito all'unico elemento indiziante raccolto a carico dell'imputato (l'intercettazione ambientale n. 8220 del 21 luglio 2008) contenuto e significato diversi da quelli reali; - con il secondo motivo, la violazione di legge con riferimento alla sussistenza della colpa grave ostativa al richiesto indennizzo. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe mal interpretato la norma che stabilisce i presupposti per l'equa riparazione ritenendo configurabile la colpa grave senza individuare specifiche regole di condotta che l'imputato avrebbe violato e la loro rilevanza causale rispetto all'applicazione della misura. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall'avvocatura dello Stato con memoria depositata in data 24 marzo 2022.5. Il ricorso è infondato. 6. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 7. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che Fragomeni fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni ambientali rendevano palese la sua stretta vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco della 'ndrangheta e capo del "locale" di Antonimina. Riferisce, inoltre, che nel corso della conversazione intercettata, il ricorrente parlò con Romano di furti di cavalli, danneggiamenti di cantieri, matrimoni idonei (perché troppo vistosi) a creare pericolo «per tutta la società». Sostiene che tali frequentazioni e tali conversazioni - a prescindere dal loro significato, valutato inidoneo a condurre ad una affermazione di penale responsabilità con sentenza definitiva - erano nella loro oggettività idonee a indurre l'apparenza della 3 o) partecipazione all'associazione e perciò rilevanti ai fini della sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. 8. Si tratta di una motivazione che si allinea agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato o (come nel caso di specie) dell'appartenenza ad una compagine associativa, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. 9. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 10. Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dal ricorrente, secondo la quale Fragonneni conosceva Romano fin da ragazzino e i due parlarono di un furto di cavalli che si era verificato a pochi metri di distanza dall'abitazione di Fragomeni. Ed invero, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate; requisiti che ricorrono nel caso di specie (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in favore del Ministero resistente che liquida in euro mille. Cosi deciso il 21 aprile
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