CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oLEONE DARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 MAMMONE, [OSCURATO:PERSONA];3207 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1127/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCatanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza delNumero registro generale 11421/202512/7/2022, annullava la sanzione disciplinare della sospensioNnuem erdo saelz ionale 3207/2026Numero di raccolta generale 24875/2026lavoro di trenta giorni inflitta il 28/7/2021 dall’Agenzia delle Entrate aData pubblicazione 31/08/2026Dario Leone, dipendente della stessa presso la [OSCURATO:PERSONA] diCosenza con mansioni di capo area contenzioso (in precedenza, di capoufficio legale), per aver omesso di comunicare di aver assunto la caricadi rappresentante legale di due associazioni massoniche, riconducibilial [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, la prima ricoperta fino al 8/2/2016, laseconda dismessa solo dopo la contestazione di addebito.2. Il Tribunale aveva rideterminato la sanzione nella multa diimporto pari a tre ore di retribuzione, perché: l’illecito sussisteva, postoche l’Agenzia aveva disposto, con nota direttoriale del 10/5/2004, alpunto 4 lettera k), che “attività di altro genere, svolte gratuitamente”potessero essere espletate “previa semplice comunicazione”; lasanzione era sproporzionata secondo l’art. 62, comma 2, del CCNL diComparto, che sanzionava nel massimo con la multa di quattro ore diretribuzione l’inosservanza di disposizioni di servizio.3. L’Agenzia aveva proposto appello, assumendo che ilcomportamento rientrava “ancor prima” nella previsione dell’art. 5,comma 1, del DPR n.62/2013, che obbligava i dipendenti a comunicaretempestivamente l’adesione o l’appartenenza ad associazioni odorganizzazioni, anche non riservate, i cui ambiti di interesse potesserointerferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. La fattispecie,quindi, rientrava nell’art. 62, comma 8, lett. e) del CCNL, chesanzionava con la sospensione la violazione di doveri e obblighi dicomportamento che producessero grave danno all’Amministrazione. Ilgrave danno era nella specie in re ipsa, trattandosi di associazionirichiedenti agli associati stringenti obblighi di fedeltà e reciprocaassistenza, incompatibili col dovere di fedeltà alla Nazione di cui all’art.98 Cost. e quello di imparzialità di cui all’art.97 Cost. Il fatto eraaggravato dalla reiterazione, dalla natura delle funzioni svoltenell’Amministrazione, dal ruolo apicale rivestito nelle associazioni inquestione.Numero registro generale 11421/20254. Il lavoratore aveva resistito e proposto appello incidNeunmtearol ese,z ionale 3207/2026Numero di raccolta generale 24875/2026assumendo che la sanzione inflittagli era illegittima perché:Data pubblicazione 31/08/2026a) il contestato obbligo di comunicazione non sussisteva, trattandosi diassociazioni non in conflitto o interferenza con l’Amministrazione;b) la sanzione era stata inflitta per motivo discriminatorio, integrato dapregiudiziale avversione nei confronti della massoneria.5. La Corte di Appello rigettava l’appello principale, ritenendo chel’assunto secondo il quale si trattasse di “associazioni i cui ambiti diinteressi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”non era suffragato da riferimenti a circostanze concrete o a specificiepisodi, risultando apodittica l’affermazione di incompatibilità coi doverid’ufficio del giuramento di fedeltà massonica, temperato negli statutidall’imposizione de «La dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanzaalla carta costituzionale dello Stato democratico italiano e alle leggi chead essa si ispirino». L’assunto di prevalenza del primo giuramento eraindimostrato, tanto più che l’art. 9 della costituzione dell’associazioneobbligava gli iscritti ad essere «buoni e leali cittadini, rispettosi dellacarta costituzionale... e delle leggi». L’art. 7 del regolamentodell’associazione si limitava a imporre agli iscritti, in modo generico,che «I liberi muratori sono reciprocamente tenuti all'insegnamento, allafedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia».6. I restanti rilievi dell’appellante principale restavano assorbitidalla fondatezza dell’appello incidentale, non rientrando la fattispecieconcreta nemmeno nella disposizione datoriale di comunicare losvolgimento di “ogni genere di attività”. La disposizione era infatti tantogenerica ed indeterminata da ricomprendere attività non interferenticon le funzioni del lavoratore e quelle dell’ufficio, sì da rendere incertol’apprezzamento della sua portata. Inoltre, per comprendere anchela previsione si poneva in contrasto con l’art. 8 della legge n.300/70,posto che Cort. Cost. n. 311/96 aveva escluso che fra le condotteNumero registro generale 11421/2025valutabili della persona potessero rilevare le scelte di adesioNnumee roa sdez ionale 3207/2026Numero di raccolta generale 24875/2026associazioni lecitamente operanti nell’ordinamento e l’appartenenzaData pubblicazione 31/08/2026alle quali non fosse normativamente incompatibile con la funzionespecifica del lavoratore, sicché la riservatezza del lavoratore rispettoalle sue attività extralavorative recedeva solo quando le stesserisultassero connesse con la dimensione oggettiva della prestazionelavorativa, e, come tali, fossero in grado di interferire con essa;circostanza nella specie indimostrata.Il secondo motivo restava assorbito, posto che la denuncia didiscriminatorietà non era funzionale ad una tutela diversa o maggioredall’annullamento della sanzione e dalla cancellazione della stessa dalfascicolo personale del lavoratore, secondo l’art. 25 del DPRn.686/1957.7. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entratecon atto affidato a un unico motivo.8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione dell’art.5, comma 1, del DPR n. 62/2013.La disposizione in questione, che obbligava il lavoratore a comunicarel’appartenenza ad associazioni “i cui ambiti di interessi possonointerferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”, sarebbe stataviolata, tenuto conto del fatto che la finalità della comunicazione eraquella di consentire il controllo su possibili controinteressenze.Si censura il riferimento all’art. 8 della legge n.300/70, trattandosi diobblighi previsti normativamente come tali individuati con normaspeciale come “rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudineprofessionale del lavoratore”.2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso, formulata, da un lato, sul rilievo della mancata indicazionespecifica, in ricorso, del testo della disposizione (l’art. 7 dello StatutoNumero registro generale 11421/2025dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA] d’Italia) dalla quale la ricoNrurmeerno tseez ionale 3207/2026Numero di raccolta generale 24875/2026trarrebbe la necessaria “infedeltà” del lavoratore; dall’altro, sul rilievoData pubblicazione 31/08/2026della mancata impugnazione specifica della statuizione inerente lanullità per genericità dell’articolo 4 lett. ‘k’ della nota direttoriale num.2004/74427.Sotto il primo profilo, in disparte la considerazione che il testo delladisposizione è riportato nella sentenza impugnata, l’indicazione dellastessa è irrilevante, perché la sentenza non è impugnata per unaquestione riguardante l’interpretazione della stessa, ma per averritenuto che la violazione dell’art. 5, comma 1, del DPR n.62/2013 fosseesclusa in mancanza di riferimenti a circostanze concrete o specificiepisodi, rivelatrici dell’infedeltà del dipendente.Sotto il secondo, la statuizione di nullità per genericità dell’articolo 4lett. ‘k’ della nota direttoriale num. 2004/74427 non individua unaautonoma ratio decidendi, posto che l’appello principale poggiavasull’assunto che la fattispecie integrasse comunque illecito secondol’art. 5 cit.3. Nel merito, il ricorso è fondato.4. L’art. 5 del DPR n.62/2013, nel prevedere che «Il dipendentecomunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenzala propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni,a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti diinteressi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio»impone, per finalità conoscitive, un obbligo di comunicazione di certifatti in considerazione della possibilità che essi possano interferire conlo svolgimento dell’attività dell’ufficio, al chiaro scopo di consentireall’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse chequesti possono generare, e non in ragione dell’intrinseca illegittimitàdel fatto da comunicare, che l’Amministrazione adombra al merosecondario fine di rimarcare la particolare gravità dell’omissione. Ladisposizione, inoltre, non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici.5. Erra pertanto la sentenza impugnata nell’affermare Ncuhmeer ol ’reilgliestrcoi gteon erale 11421/2025Numero sezionale 3207/2026non fosse integrato in mancanza di riferimenti a circostanze concrete oNumero di raccolta generale 24875/2026specifici episodi (di conflitto di interesse), bastando ad integrarloDa ital pfuabtbtlioca zione 31/08/2026che il lavoratore avesse omesso di comunicare la propria appartenenzao adesione ad un consesso associativo che, per richiedere, come silegge nella stessa sentenza impugnata, un “giuramento di fedeltàmassonica”, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati,gravava il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quellidi lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, sullostesso gravanti quale dipendente pubblico secondo l’art. 54 del d.lgs.n.165/2001.Lo stesso riferimento della disposizione all’indifferenza tra il carattereriservato o meno dell’associazione rendeva particolarmentericonoscibile che essa aveva riguardo al genere di consessi inquestione, originariamente connotati da spiccati aspetti di segretezzae che spesso conservano aspetti rituali ed iniziatici riservati, all’ombradei quali è notoriamente accaduto che si siano verificati fenomeni dideviazione anche strutturale verso finalità illecite.Non a caso, quindi, né per mero pregiudizio, ai Magistrati l’adesionealle associazioni massoniche, anche non segrete, è stata addiritturavietata, ritenendosi che si traduce nella menomazione dell'immagine diorgano indipendente ed imparziale (Cass SU n. 1736/1998) nonpotendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile conl'adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà alloStato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenzadegli affiliati verso coloro ai quali l'associazione riconosce un livello diautorità e prestigio superiore (Cass SU n. 369/1998).6. Malgrado il riferimento ai Magistrati non possa qui assumerevalore parametrico, si deve altresì tenere conto del fatto che i doverigenerali del dipendente pubblico sono rafforzati nel rapporto di lavorodel personale delle Agenzie fiscali, mediante una disciplina specificaposta dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, alprecipuo scopo di garantirne l'indipendenza e terzietà, preNvuemdereo nredgisotr ou genn erale 11421/2025Numero sezionale 3207/2026regime di incompatibilità anche più rigoroso rispetto a quello generaleNumero di raccolta generale 24875/2026degli altri dipendenti pubblici, che costituisce disciplina speciale Draistap puebtbtlioca zione 31/08/2026al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, in ragione dellaparticolare necessità che tale categoria di dipendenti, oltre ad operarenella più assoluta imparzialità, si comporti in modo trasparente, sì daapparire, anche, assolutamente imparziale (Cass. n. 11160/2018).7. Di ciò tenuto conto, l’obbligo di comunicare l’appartenenza ol’adesione ad una associazione massonica, oltre a trovare un chiaro ericonoscibile riscontro normativo nel regolamento, non contrasta conalcuna norma primaria. Tanto vale anche per l’art. 8 della leggen.300/70, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacalie, seppure attinente alla vita extralavorativa, è funzionale alla verifica“dell’attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste inquanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare il rispetto deidoveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazionedello statuto costituzionale del dipendente pubblico; condizione rispettoalla quale l’obbligo di comunicazione mira solo a consentire il controllosulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività diufficio, con riguardo all’osservanza dei doveri di imparzialità e di curaesclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza.8. La sentenza impugnata non è conforme ai surrichiamati princìpi,e va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro indiversa composizione, che provvederà anche a statuire sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Catanzaro in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 11421/2025Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 24875/2026Data pubblicazione 31/08/2026