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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 dicembre 2016

Cassazione n. 11946/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15896/2017proposto da: Paolo ZARA, elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv .

V incenzo Rosanò, rappresentato e difeso dall’avv.Renato C hiesa, per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n . 10/B, presso lo studio dell’avv .

F rancesco C aroleo , rappresentato e difes o dall’avv .

A ntonio M urgia A vino, per procura speciale in calce al ricorso -controricorrente e ricorrenteincidentale - avverso la sentenza n. 440/2016 della C orte d ’A ppello di Cagliari, pubblicata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 15/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15896/201 Cron.

Rep.

Ud.15/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ingegnere elettronico, dipendente del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] assegnato al [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio l’ente datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla qualifica superiore di « quadro », in luogo della 7 a fascia funzionale a lui attribuita, con condanna dell’ente al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

A sostegno della domanda il ricorrente allegò, in particolare, di avere svolto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), materia nella quale aveva maturato specifica esperienza.

Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda del ricorrente, avendo «ritenuto provato, sulla base della corrispondenza interna prodotta, che questi non fosse subordinato al capo del suo Settore, ma che avesse una competenza estesa a tutto il Consorzio nella materia della sicurezza e dell’ambiente e, in particolare che in tale sua incombenza si rapportava con i dirigenti e, all’occorrenza, con il direttore generale del Consorzio» (così testualmente è riferito il contenuto della sentenza di primo grado nella sentenza d’appello qui impugnata).

Contro la sentenza del Tribunale il Consorzio propose appello, che venne accolto dalla corte territoriale, la quale diede una diversa valutazione, sulla base delle medesime prove disponibili, in merito al rapporto tra l’appellato e il personale del Consorzio a lui sovraordinato.

Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Il ricorrente principale ha quindi depositato controricorso al ricorso incidentale.

La causa viene trattatain cam era di consiglio ai sensi dell’art 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia «violazionee falsa applicazione di norme del diritto e di contratti collettivi di lavoro – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del C.C.N.L. per i dipendenti del Consorzio di Bonifica e del [OSCURATO:PERSONA] applicabile ai fatti di causa in relazione all’art. 8 del d.lgs. 626/1994».

1.1. Il ricorrente contesta l’interpretazione della corte d’appello secondo cui la qualifica di «quadro» spetterebbeai dipendenti della 7 a fascia funzionale solo «se rispondono direttamente a un dirigente» e non anche laddove rispondano ad altro dipendente d ella 7 a fascia funzionale con qualifica di quadro.

Inoltre, il motivo è volto a rimettere in discussionela valutazione del giudice d’appello secondo cui «Non è possibile, comunque, dal complesso dei documenti evincere che Zara svolgesse prevalentemente un a funzione sottordinata alla dirigenza».

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Nel controricorso, la difesa del Consorzio ha rilevato che l’interpretazione dell’art. 2 del CCNL adottata dalla corte territoriale è la medesima proposta dallo stesso ricorrente, sia in primo grado che nel giudizio d’appello, avendo avuto i due giudizi di merito esito opposto solo in virtù di un diverso accertamento del fatto: in primo grado, il tribunale ha ritenuto provato lo svolgimento prevalente delle mansioni in diretto rapporto con la dirigenza; in secondo grado, la corte ha ritenuto non provata tale circostanza, considerata essenziale per il riconoscimento della qualifica di quadro («Ma che si rapportasse direttamente al suo dirigente, o comunque alla dirigenza, è molto meno chiaro»: così si legge nella motivazione della sentenza impugnata, alla quarta facciata).

Tale rilievo del controricorrente, pur corretto, non preclude l’esame della fondatezza del motivo di impugnazione, dato che viene posta una questione di diritto concernente l’esatta interpretazione della norma contenuta nel C.C.N.L., come tale ammissibile anche se non prospettata negli stessi termini nel giudizio di merito.

1.2.2. La questioneè, tuttavia, infondata, perché corretta è l’interpretazione dell’art. 2 del C.C.N.L. fatta propria dalla corte d’appello e allora condivisa da entrambe le parti in causa.

Il testo della disposizione, per le parti rilevanti,è riportato nella sentenza impugnata al fine di evidenziare che ai dipendenti della 7a fascia funzionale «è riconosciuta la qualifica di quadro», se sono in possesso di determinati «requisiti», tra cui quello di essere personale che «collabora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in mancanza, con l’Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavoro, curandone direttamente gli atti di maggior complessità ed importanza».

Ed è appunto su tale requisito che si è concentrato l’accertamento in fatto della corte d’appello, con il risultato sfavorevole al ricorrente di cui si è scritto sopra e che, in se stesso, non è sindacabile in sede di legittimità (ragione per cui è inammissibile l’illustrazione del motivo nella parte in cui svolge considerazioni critiche sull’accertamento in fatto).

Il dato normativo testuale – seppur «non proprio lineare», come sottolinea la stessa corte d’appello – conforta l’interpretazione secondo cui, a parità di fascia funzionale (7 a ) , l’attribuzione della qualifica di «quadro», rilevante al fine del riconoscimento del diritto alla relativa indennità economica prevista dal successivo art. 74 del C .

C .

N .

L . (si fa riferimento all’edizione del contratto stipulata il 17.4.2002 , invocata dal ricorrente e da lui prodotta in primo grado: v. pag. 4 del ricorso per cassazione ) , dipende dal rapporto di collaborazione diretta con un dirigente ed è esclusa nel caso in cui il lavoratore risponda, invece, ad altro lavoratore della 7a fascia , dotato della qualifica di quadro.

Né alcun utile contributo ad una diversa interpretazione dell’art. 2 potrebbe derivare dalla lettura dell’art. 74del medesimo C.C.N.L., che si limita a sancire il diritto del «quadro» al pagamento della indennità, quantificandone l’importo, senza nulla aggiungere sui connotati del personale individuabile come «quadro».

2. Il secondo motivo è rubricato «nullità della sentenza – nullità parziale della sentenza per mancanza/inesistenza della motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia».

2.1. Il motivo è rivolto contro una parte della sentenza che dichiaratamente il ricorrente qualifica «un mero obiter dictum » e, pertanto, sarebbe inammissibile, non avendo l’essenziale funzione di censurare una ratio decidendi la cui invalidazione possa fare venire meno il fondamento del dispositivo adottato nella sentenza impugnata.

Tuttavia, prevale la considerazione che questo secondo motivo resta privo di interesse a cagione del rigetto del primo, posto che lo stesso ricorrente evidenzia che solo in caso di accoglimento del primo motivo avrebbe avuto interesse a sgomberare il campo dal pericolo che l’obiter dictum po tesse essere invece considerato una diversa e autonomaratio decidendi.

3. Non vi è poi luogo a provvedere nemmeno sul ricorso incidentale ( volto a censurare l’implicita equiparazione della funzione di «quadro» a una autonoma e distinta «qualifica» rispetto alla 7a fascia) , che rimane an ch’esso assorbito in quanto esplicitamente proposto solo in via condizionata rispetto all’ ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

4. Respinto il ricorso principale , le spese relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente principale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15896/2017proposto da: Paolo ZARA, elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv . V incenzo Rosanò, rappresentato e difeso dall’avv.Renato C hiesa, per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n . 10/B, presso lo studio dell’avv . F rancesco C aroleo , rappresentato e difes o dall’avv . A ntonio M urgia A vino, per procura speciale in calce al ricorso -controricorrente e ricorrenteincidentale - avverso la sentenza n. 440/2016 della C orte d ’A ppello di Cagliari, pubblicata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 15/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15896/201 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ingegnere elettronico, dipendente del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] assegnato al [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio l’ente datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla qualifica superiore di « quadro », in luogo della 7 a fascia funzionale a lui attribuita, con condanna dell’ente al pagamento delle conseguenti differenze retributive. A sostegno della domanda il ricorrente allegò, in particolare, di avere svolto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), materia nella quale aveva maturato specifica esperienza. Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda del ricorrente, avendo «ritenuto provato, sulla base della corrispondenza interna prodotta, che questi non fosse subordinato al capo del suo Settore, ma che avesse una competenza estesa a tutto il Consorzio nella materia della sicurezza e dell’ambiente e, in particolare che in tale sua incombenza si rapportava con i dirigenti e, all’occorrenza, con il direttore generale del Consorzio» (così testualmente è riferito il contenuto della sentenza di primo grado nella sentenza d’appello qui impugnata). Contro la sentenza del Tribunale il Consorzio propose appello, che venne accolto dalla corte territoriale, la quale diede una diversa valutazione, sulla base delle medesime prove disponibili, in merito al rapporto tra l’appellato e il personale del Consorzio a lui sovraordinato. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Il ricorrente principale ha quindi depositato controricorso al ricorso incidentale. La causa viene trattatain cam era di consiglio ai sensi dell’art 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia «violazionee falsa applicazione di norme del diritto e di contratti collettivi di lavoro – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del C.C.N.L. per i dipendenti del Consorzio di Bonifica e del [OSCURATO:PERSONA] applicabile ai fatti di causa in relazione all’art. 8 del d.lgs. 626/1994». 1.1. Il ricorrente contesta l’interpretazione della corte d’appello secondo cui la qualifica di «quadro» spetterebbeai dipendenti della 7 a fascia funzionale solo «se rispondono direttamente a un dirigente» e non anche laddove rispondano ad altro dipendente d ella 7 a fascia funzionale con qualifica di quadro. Inoltre, il motivo è volto a rimettere in discussionela valutazione del giudice d’appello secondo cui «Non è possibile, comunque, dal complesso dei documenti evincere che Zara svolgesse prevalentemente un a funzione sottordinata alla dirigenza». 1.2. Il motivo è infondato. 1.2.1. Nel controricorso, la difesa del Consorzio ha rilevato che l’interpretazione dell’art. 2 del CCNL adottata dalla corte territoriale è la medesima proposta dallo stesso ricorrente, sia in primo grado che nel giudizio d’appello, avendo avuto i due giudizi di merito esito opposto solo in virtù di un diverso accertamento del fatto: in primo grado, il tribunale ha ritenuto provato lo svolgimento prevalente delle mansioni in diretto rapporto con la dirigenza; in secondo grado, la corte ha ritenuto non provata tale circostanza, considerata essenziale per il riconoscimento della qualifica di quadro («Ma che si rapportasse direttamente al suo dirigente, o comunque alla dirigenza, è molto meno chiaro»: così si legge nella motivazione della sentenza impugnata, alla quarta facciata). Tale rilievo del controricorrente, pur corretto, non preclude l’esame della fondatezza del motivo di impugnazione, dato che viene posta una questione di diritto concernente l’esatta interpretazione della norma contenuta nel C.C.N.L., come tale ammissibile anche se non prospettata negli stessi termini nel giudizio di merito. 1.2.2. La questioneè, tuttavia, infondata, perché corretta è l’interpretazione dell’art. 2 del C.C.N.L. fatta propria dalla corte d’appello e allora condivisa da entrambe le parti in causa. Il testo della disposizione, per le parti rilevanti,è riportato nella sentenza impugnata al fine di evidenziare che ai dipendenti della 7a fascia funzionale «è riconosciuta la qualifica di quadro», se sono in possesso di determinati «requisiti», tra cui quello di essere personale che «collabora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in mancanza, con l’Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavoro, curandone direttamente gli atti di maggior complessità ed importanza». Ed è appunto su tale requisito che si è concentrato l’accertamento in fatto della corte d’appello, con il risultato sfavorevole al ricorrente di cui si è scritto sopra e che, in se stesso, non è sindacabile in sede di legittimità (ragione per cui è inammissibile l’illustrazione del motivo nella parte in cui svolge considerazioni critiche sull’accertamento in fatto). Il dato normativo testuale – seppur «non proprio lineare», come sottolinea la stessa corte d’appello – conforta l’interpretazione secondo cui, a parità di fascia funzionale (7 a ) , l’attribuzione della qualifica di «quadro», rilevante al fine del riconoscimento del diritto alla relativa indennità economica prevista dal successivo art. 74 del C . C . N . L . (si fa riferimento all’edizione del contratto stipulata il 17.4.2002 , invocata dal ricorrente e da lui prodotta in primo grado: v. pag. 4 del ricorso per cassazione ) , dipende dal rapporto di collaborazione diretta con un dirigente ed è esclusa nel caso in cui il lavoratore risponda, invece, ad altro lavoratore della 7a fascia , dotato della qualifica di quadro. Né alcun utile contributo ad una diversa interpretazione dell’art. 2 potrebbe derivare dalla lettura dell’art. 74del medesimo C.C.N.L., che si limita a sancire il diritto del «quadro» al pagamento della indennità, quantificandone l’importo, senza nulla aggiungere sui connotati del personale individuabile come «quadro». 2. Il secondo motivo è rubricato «nullità della sentenza – nullità parziale della sentenza per mancanza/inesistenza della motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia». 2.1. Il motivo è rivolto contro una parte della sentenza che dichiaratamente il ricorrente qualifica «un mero obiter dictum » e, pertanto, sarebbe inammissibile, non avendo l’essenziale funzione di censurare una ratio decidendi la cui invalidazione possa fare venire meno il fondamento del dispositivo adottato nella sentenza impugnata. Tuttavia, prevale la considerazione che questo secondo motivo resta privo di interesse a cagione del rigetto del primo, posto che lo stesso ricorrente evidenzia che solo in caso di accoglimento del primo motivo avrebbe avuto interesse a sgomberare il campo dal pericolo che l’obiter dictum po tesse essere invece considerato una diversa e autonomaratio decidendi. 3. Non vi è poi luogo a provvedere nemmeno sul ricorso incidentale ( volto a censurare l’implicita equiparazione della funzione di «quadro» a una autonoma e distinta «qualifica» rispetto alla 7a fascia) , che rimane an ch’esso assorbito in quanto esplicitamente proposto solo in via condizionata rispetto all’ ipotesi di accoglimento del ricorso principale. 4. Respinto il ricorso principale , le spese relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente principale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e
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