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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23561/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 26/02/2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, con le pene accessorie di legge per il reato di rapina aggravata in concorso.

Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione agli artt. 213 e ss. cod proc. pen. (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità (secondo motivo).

Considerato che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogpi 16 GIU . .......

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 26/02/2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, con le pene accessorie di legge per il reato di rapina aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione agli artt. 213 e ss. cod proc. pen. (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità (secondo motivo). Considerato che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogpi 16 GIU . .......
Sentenza Cassazione n. 23561/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris