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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29682/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.2569/26 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Milano, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio; ritenuto che il Secondo motivo in tema di art. 131-bis c.p. è generico, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta abbia attinto più soggetti passivi si configura un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018 Apolloni, Rv. 273771,) come pacificamente rilevabile nel caso di specie sulla base della stessa imputazione contestata; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P P.Q.MSezione, Vi! 5 - AGO 2026 3^, , 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.2569/26 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Milano, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio; ritenuto che il Secondo motivo in tema di art. 131-bis c.p. è generico, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta abbia attinto più soggetti passivi si configura un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 Apolloni, Rv. 273771,) come pacificamente rilevabile nel caso di specie sulla base della stessa imputazione contestata; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.MSezione, Vi! 5 - AGO 2026 3^, , 2
Sentenza Cassazione n. 29682/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris