Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 33042/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16496-2015 proposto da:

11. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1612 [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10089/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/12/2014 R.G.N. 2191/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr.16496/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 dicembre 2014 nr. 10089, in riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Istituto per la Protezione e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: ISPRA), già APAT, tra il maggio 2004 ed il 30 giugno 2009 in virtù di formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa; condannava l'Ente al pagamento in favore dell'appellante delle relative differenze retributive; dichiarava il diritto della CINTI ad essere ammessa alle procedure di stabilizzazione di cui alla disposizione commissariale ISPRA del 21/11/2008 nr.132.

2. La Corte territoriale, dopo aver ammesso ed espletato la prova testimoniale richiesta dalla lavoratrice appellante, osservava che, benchè i contratti sottoscritti non evidenziassero elementi di eterodirezione dell'attività affidata alla collaboratrice, il dato formale non escludeva che il rapporto si fosse svolto di fatto in assenza di autonomia, come era emerso dalla prova orale (testi MAZZETTI e FEDERICI) e da altri elementi documentali.

Risultava, in particolare: lo svolgimento della prestazione nello stesso orario del personale dipendente e con utilizzo del badge; l'obbligo di comunicare preventivamente le assenze, concordandole con la segreteria del dipartimento; l'intervento del capo settore e del capo servizio anche sul contenuto degli elaborati predisposti dalla CINTI, con direttive di carattere tecnico e monitoraggio delle riunioni per lo sviluppo dei progetti e dei modelli da elaborare; l'affidamento di mansioni di segreteria pure nel periodo in cui non erano previste nei contratti sottoscritti; l'inserimento nell'organizzazione dell'ente e la presenza pressocchè quotidiana; il controllo di fatto sull'orario di lavoro; l'inserimento nel piano ferie; l'utilizzo di una postazione di lavoro e di un indirizzo di posta istituzionale; la misura fissa del compenso; episodi di richiami verbali, significativi sotto il profilo del potere disciplinare. 3.Quanto alle differenze retributive maturate, il giudice dell'appello riteneva non condivisibile il conteggio dell'appellante, basato sull' inquadramento nel III livello (tecnologo) e più aderente ai compiti svolti dalla CINTI il profilo di V livello (funzionario di amministrazione).

A tal fine PROC. nr.16496/2015 RG utilizzava i conteggi formulati dallo stesso Istituto, in assenza di puntuale contestazione.

4. Da ultimo, in ragione della effettiva natura subordinata del rapporto in tutti i periodi lavorati, la CINTI aveva maturato alla data dell'i gennaio 2008 il periodo di tre anni previsto dalla L. n. 296 del 2006 e dal relativo bando dell'ISPRA; sussisteva dunque il suo diritto ad essere valutata nella procedura di stabilizzazione di cui alla disposizione commissariale n. 132/2008.

5. Per la cassazione della sentenza l'ISPRA ha proposto ricorso sulla base di due motivi di censura, cui la CINTI ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l' Istituto ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 n. 4, cod.proc.civ.— violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ.

2. Ha censurato la sentenza per avere accertato la subordinazione laddove sussistevano plurimi elementi documentali deponenti per l'autonomia del rapporto, come emergeva, in parte, dalle stesse prove testimoniali; la CINTI non riceveva direttive specifiche ma solo istruzioni ed indicazioni di massima, per un miglior coordinamento dell'attività (svolta in team) e non le era richiesto, né imposto, alcun orario di lavoro, dovendo solo comunicare le ferie che intendeva utilizzare, al fine di coordinare la sua attività con quella degli altri collaboratori. 3.Si imputa alla Corte territoriale di non avere esaminato le controdeduzioni dell'ufficio appellato e le emergenze documentali e si assume che il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione gli esiti della prova testimoniale «purché ne specifichi la loro capacità di superamento delle prove documentali addotte dall'amministrazione, operando adeguata e congrua valutazione delle stesse, laddove soprattutto i dati documentali vanno a contrastare nettamente le risultanze delle testimonianze».PROC. nr.16496/2015 RG 4.Con il secondo mezzo (erroneamente rubricato come terzo) si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame di un fatto decisivo della controversia .

5. Si lamenta nuovamente l' omesso esame dei documenti— che smentivano l'esito della prova testimoniale ed erano decisivi ai fini dell'accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro— e delle deduzioni dell'Istituto appellato.

6. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili, è inammissibile.

7. Nelle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative— come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all'art. 2094 cod.civ.— è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra le tante, Cass. nr. 1598/1971; Cass. nr. 3011/1985; Cass. nr. 6469/1993; Cass. nr. 2622/2004; Cass. nr. 23455/2009; Cass. n. 9808/2011), soltanto la individuazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata nei limiti segnati dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., tempo per tempo vigente, la scelta delle circostanze del fatto concreto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass.n. 13202 del 2019). 8.Nella fattispecie, le censure non toccano la scelta dei parametri nq'mativi in base ai quali la Corte territoriale ha valutato la sussistenza della subordinazione. 9.Le doglianze di cui al secondo motivo, poi, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolvono nella critica della valutazione degli elementi probatori ed, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi nonché di un esame di altri elementi probatori, che si assume avrebbero condotto ad un diverso esito della decisione.PROC. nr.16496/2015 RG

10. Al vizio di motivazione, nella vigente declinazione dell'articolo 360 nr.5 cod.proc. civ., resta invece estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass.

S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass.

S.U. 7.4.2014 nr. 8053). 11.Quanto alle ulteriori censure, va ricordato che la dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio e che la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n.24395), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

12. Da ultimo, è del tutto inconferente la denuncia di violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., giacchè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza, rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande o eccezioni attinenti al merito e per le quali la pronuncia sia necessaria e non anche in relazione ad elementi istruttori né ad istanze istruttorie . 13.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

14. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.PROC. nr.16496/2015 RG

15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16496-2015 proposto da: 11. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1612 [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10089/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/12/2014 R.G.N. 2191/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr.16496/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 dicembre 2014 nr. 10089, in riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Istituto per la Protezione e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: ISPRA), già APAT, tra il maggio 2004 ed il 30 giugno 2009 in virtù di formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa; condannava l'Ente al pagamento in favore dell'appellante delle relative differenze retributive; dichiarava il diritto della CINTI ad essere ammessa alle procedure di stabilizzazione di cui alla disposizione commissariale ISPRA del 21/11/2008 nr.132. 2. La Corte territoriale, dopo aver ammesso ed espletato la prova testimoniale richiesta dalla lavoratrice appellante, osservava che, benchè i contratti sottoscritti non evidenziassero elementi di eterodirezione dell'attività affidata alla collaboratrice, il dato formale non escludeva che il rapporto si fosse svolto di fatto in assenza di autonomia, come era emerso dalla prova orale (testi MAZZETTI e FEDERICI) e da altri elementi documentali. Risultava, in particolare: lo svolgimento della prestazione nello stesso orario del personale dipendente e con utilizzo del badge; l'obbligo di comunicare preventivamente le assenze, concordandole con la segreteria del dipartimento; l'intervento del capo settore e del capo servizio anche sul contenuto degli elaborati predisposti dalla CINTI, con direttive di carattere tecnico e monitoraggio delle riunioni per lo sviluppo dei progetti e dei modelli da elaborare; l'affidamento di mansioni di segreteria pure nel periodo in cui non erano previste nei contratti sottoscritti; l'inserimento nell'organizzazione dell'ente e la presenza pressocchè quotidiana; il controllo di fatto sull'orario di lavoro; l'inserimento nel piano ferie; l'utilizzo di una postazione di lavoro e di un indirizzo di posta istituzionale; la misura fissa del compenso; episodi di richiami verbali, significativi sotto il profilo del potere disciplinare. 3.Quanto alle differenze retributive maturate, il giudice dell'appello riteneva non condivisibile il conteggio dell'appellante, basato sull' inquadramento nel III livello (tecnologo) e più aderente ai compiti svolti dalla CINTI il profilo di V livello (funzionario di amministrazione). A tal fine PROC. nr.16496/2015 RG utilizzava i conteggi formulati dallo stesso Istituto, in assenza di puntuale contestazione. 4. Da ultimo, in ragione della effettiva natura subordinata del rapporto in tutti i periodi lavorati, la CINTI aveva maturato alla data dell'i gennaio 2008 il periodo di tre anni previsto dalla L. n. 296 del 2006 e dal relativo bando dell'ISPRA; sussisteva dunque il suo diritto ad essere valutata nella procedura di stabilizzazione di cui alla disposizione commissariale n. 132/2008. 5. Per la cassazione della sentenza l'ISPRA ha proposto ricorso sulla base di due motivi di censura, cui la CINTI ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l' Istituto ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 n. 4, cod.proc.civ.— violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ. 2. Ha censurato la sentenza per avere accertato la subordinazione laddove sussistevano plurimi elementi documentali deponenti per l'autonomia del rapporto, come emergeva, in parte, dalle stesse prove testimoniali; la CINTI non riceveva direttive specifiche ma solo istruzioni ed indicazioni di massima, per un miglior coordinamento dell'attività (svolta in team) e non le era richiesto, né imposto, alcun orario di lavoro, dovendo solo comunicare le ferie che intendeva utilizzare, al fine di coordinare la sua attività con quella degli altri collaboratori. 3.Si imputa alla Corte territoriale di non avere esaminato le controdeduzioni dell'ufficio appellato e le emergenze documentali e si assume che il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione gli esiti della prova testimoniale «purché ne specifichi la loro capacità di superamento delle prove documentali addotte dall'amministrazione, operando adeguata e congrua valutazione delle stesse, laddove soprattutto i dati documentali vanno a contrastare nettamente le risultanze delle testimonianze».PROC. nr.16496/2015 RG 4.Con il secondo mezzo (erroneamente rubricato come terzo) si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame di un fatto decisivo della controversia . 5. Si lamenta nuovamente l' omesso esame dei documenti— che smentivano l'esito della prova testimoniale ed erano decisivi ai fini dell'accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro— e delle deduzioni dell'Istituto appellato. 6. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili, è inammissibile. 7. Nelle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative— come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all'art. 2094 cod.civ.— è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra le tante, Cass. nr. 1598/1971; Cass. nr. 3011/1985; Cass. nr. 6469/1993; Cass. nr. 2622/2004; Cass. nr. 23455/2009; Cass. n. 9808/2011), soltanto la individuazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata nei limiti segnati dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., tempo per tempo vigente, la scelta delle circostanze del fatto concreto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass.n. 13202 del 2019). 8.Nella fattispecie, le censure non toccano la scelta dei parametri nq'mativi in base ai quali la Corte territoriale ha valutato la sussistenza della subordinazione. 9.Le doglianze di cui al secondo motivo, poi, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolvono nella critica della valutazione degli elementi probatori ed, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi nonché di un esame di altri elementi probatori, che si assume avrebbero condotto ad un diverso esito della decisione.PROC. nr.16496/2015 RG 10. Al vizio di motivazione, nella vigente declinazione dell'articolo 360 nr.5 cod.proc. civ., resta invece estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053). 11.Quanto alle ulteriori censure, va ricordato che la dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio e che la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n.24395), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame. 12. Da ultimo, è del tutto inconferente la denuncia di violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., giacchè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza, rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande o eccezioni attinenti al merito e per le quali la pronuncia sia necessaria e non anche in relazione ad elementi istruttori né ad istanze istruttorie . 13.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 14. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.PROC. nr.16496/2015 RG 15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se