CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.0uajil Aziz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 14/03/2023; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e sedicimila euro di multa e a [OSCURATO:PERSONA] quella di due anni e otto mesi di reclusione e diecimila euro di multa per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo vizio di motivazione in ordine all'accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena.3. I ricorsoi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la incongruità della pena. All'evidenza i motivi di ricorso proposti, intrinsecamente generici, sono contraddetti dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità dei ricorrenti ed alla congruità della pena, ed esulano dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende