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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 23764/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e lette le note di replicatrasmesse nell'interesse della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2025 la Corte di appello diNapoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui era stata respinta la sua richiesta di revocadella confisca su alcuni immobili posti in Napoli, da lei subita quale terzaestranea al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per il quale erano staticondannati tali Bonavolta, che a suo dire si erano immessi abusivamentenell'immobile di sua proprietà sin dal 2014, a seguito di un contratto preliminaredi compravendita.Secondo la Corte, la condotta della istante impone di escludere la sua buonafede nell'utilizzo illecito del bene di sua proprietà, dal momento che, dopo lastipula del preliminare di compravendita, nel 2014, a cui fece seguitol'immissione in possesso dei Bonavolta, ella risulta avere inviato a costoro solouna missiva, datata 13/06/2014, con cui li invitava a sospendere i lavori edilizisull'immobile, ma non ha mai intentato alcuna azione giudiziaria per laconclusione del contratto definitivo, fissata per il 31/03/2015 nell'interesse dellavenditrice, con relativo pagamento del prezzo, o per la sua risoluzione perinadempimento.

Tale colpevole inerzia la portò a subire il sequestro penaledell'immobile, nel 2016, per violazioni edilizie; benché il relativo processo penalesi sia protratto per cinque anni ella non intraprese alcuna azione, nonostante lospossessamento subito.

La diffida stragiudiziale inviata solo in data 13/10/2022,pertanto, è stata ritenuta strumentale a coltivare iniziative per la conservazionedel bene, benché esso fosse stato lasciato, sino ad allora, nella pienadisponibilità dei promissari acquirenti, con una inerzia non giustificabile e perciòpersino connivente.

Anche le iniziative successive, di conciliazione stragiudiziale,risultano intraprese con ingiustificato ritardo, nel 2024, così come la citazione inun giudizio, la cui instaurazione non è stata provata.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.La ricorrente ha soddisfatto il suo onere probatorio dimostrando la sualegittima proprietà degli immobili, il suo mancato coinvolgimento nel processo acarico degli occupanti abusivi, l'assenza di qualunque vantaggio da quel delitto,avendo anzi subito un grave pregiudizio dall'utilizzo illecito dei suoi beni, el'impossibilità per lei di acquisire la consapevolezza della illiceità di tale utilizzo,pur usando la massima diligenza possibile.

Già il 13/06/2014 ella inviò unalettera contestando l'esecuzione non autorizzata di lavori, dopo la fine delprocesso per le violazioni edilizie non è riuscita a mettersi in contatto con iBonavolta, divenuti irreperibili, e ha inviato loro una diffida stragiudiziale,venendo peraltro a conoscenza della sopravvenuta confisca solo dopo tale atto,ed infine ha ancora tentato una composizione della questione civilistica,La motivazione dell'ordinanza è illogica e contraddittoria, perché nega larevoca della confisca senza accertare una mala fede della ricorrente e valutandoinerte il comportamento della stessa, solo perché le sue iniziative non sonorisultate efficaci.

Tale valutazione di colpevole inerzia è esclusa proprio dallainiziativa intrapresa già il 13/06/2014, in quanto alla prima avvisaglia di uncomportamento illecito, quale l'inizio di lavori abusivi, la ricorrente si attivò conuna diffida; la sospensione di ulteriori iniziative fu dovuta all'instaurazione delprocedimento penale e al sopravvenuto sequestro degli immobili, dovendo ellaL'ordinanza finisce, così, col negare immotivatamente alla ricorrente la qualità dipersona estranea al reato.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.4.

In data 21/04/2026 la ricorrente ha depositato una nota di replica allarequisitoria, respingendo le critiche circa l'asserita natura promiscua del ricorso,che al contrario mostra bene il proprio contenuto devolutivo, sintetizzato in ununico motivo stante la stretta interdipendenza tra le due censure, e negandol'asserita inammissibilità del ricorso e la sua manifesta infondatezza, medianteuna nuova formulazione delle ragioni a sostegno della invocata buona fede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla pronuncia Sez.

U, n.9 del 28/04/1999, Bacherotti, richiamata da Sez.

U, n. 11170 del 15/09/2014,dep. 2015, [OSCURATO:SOCIETA], che il soggetto terzo, che può rivendicare, anche in sedeesecutiva, la revoca della confisca disposta su beni di sua proprietà e la lororestituzione, «è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo nonabbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavatovantaggi e utilità», ma che a tale requisito, di natura oggettiva, deve aggiungersila connotazione soggettiva della sua buona fede, intesa come «non conoscibilità,con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapportodi derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dalcondannato».

Le predette decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte hannoanche precisato che «il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso daquello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 cod. civ., dal momento cheanche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludonoche la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni daconfiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare», e che «è onere delterzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, allegare gli elementi checoncorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buonafede, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa delpotere di confisca dello Stato».Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che ancherecentemente ha ribadito che «In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca,è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezzanon può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., ilsoggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buonafede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazioneconcreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti» (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023,Rv. 285207).L'ordinanza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha presoconfiscati e le vicende relative allo spossessamento da lei subito, ma ha valutatoassente la sua buona fede, per la mancanza di «significative manifestazioni divolontà di recupero del bene o del possesso dello stesso».

La sua valutazione sifonda sulle basi fattuali fornite dalla ricorrente: all'atto della stipula del contrattopreliminare, in data 21/03/2014, i promittenti l'acquisto vennero immessi nelpossesso degli immobili ed iniziarono subito ad effettuare dei lavori edilizi, ma,oltre alla diffida a sospendere tali lavori, inviata in data 13/06/2014, la ricorrentenon ha allegato alcuna ulteriore iniziativa diretta ad ottenere la restituzione deipropri beni, o la stipula del contratto definitivo, il pagamento del prezzoconvenuto, ovvero la risoluzione del contratto preliminare.

La ricorrente nonrisulta avere adottato alcuna iniziativa neppure dopo avere subito, in data19/06/2016, il sequestro degli immobili a seguito della instaurazione di unprocedimento penale per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 387/2001, eaddirittura, pur essendo stata anch'ella imputata in quel procedimento, hamantenuto la sua inerzia sino alla sua conclusione, peraltro intervenuta per lasopravvenuta prescrizione del reato, senza quindi dimostrare, neppure nelgiudizio penale, la propria estraneità ai lavori abusivi e lo spossessamentoasseritamente subito senza alcuna colpa.

Solo in data 13/10/2022 ella hainviato agli autori dello spossessamento una nuova diffida stragiudiziale per larisoluzione del contratto preliminare, pur essendo le condotte illecite che hannoportato alla confisca degli immobili note, quanto meno alle Forze dell'Ordine, sindal 2018, ed essendo peraltro nota alla ricorrente sin dal giugno 2014, o al piùtardi dal giugno 2016, la commissione su detti immobili del reato edilizio.3.

La valutazione che tali circostanze fattuali dimostrino una colpevoleinerzia, tale da escludere la sussistenza del requisito della buona fede, apparelogica, approfondita e non contraddittoria.

La ricorrente, infatti, aveva sin dalgiugno 2014 la consapevolezza di un uso non lecito dei propri immobili da partedei promittenti l'acquisto, e addirittura dal giugno 2016 era a conoscenza del loroutilizzo per la consumazione di un reato contravvenzionale nel quale ella stessaveniva ritenuta coinvolta, tanto da essere chiamata in giudizio per la violazionedel d.P.R. n. 380/2001, ma non risulta avere adottato alcuna iniziativa diretta adottenere la restituzione dei beni, al fine di farne cessare tale utilizzo illecito.Appare logica e legittima la valutazione di tale inerzia come unaingiustificata e inescusabile inosservanza di doverose regole di cautela, cheesclude la tutelabilità del suo diritto di proprietà rispetto alla confisca disposta inapplicazione delle norme penali, avendo la ricorrente omesso ogni utileintervento pur avendo una pluralità di motivi per ritenere che dei suoi immobilivenisse fatto un utilizzo illecito, e pur non essendo una sua eventuale iniziativa,che avrebbe avuto natura civilistica, impedita dalla pendenza del procedimentopenale e dal sequestro disposto per la commissione di abusi edilizi.La logicità della valutazione della Corte territoriale non viene scalfitadall’argomento secondo il quale l’inefficacia delle reazioni messe in campo nonpotrebbe ritorcersi in danno della ricorrente, poiché la ratio decidendi varicostruita proprio nel senso della mera apparenza di tali iniziative, ossia nellaloro radicale inidoneità a esprimere una reale volontà recuperatoria del bene.Il ricorso, deducendo una mancanza o manifesta illogicità della motivazionedel tutto insussistenti, senza peraltro evidenziare una omessa valutazione dellevarie allegazioni bensì lamentando una loro valutazione asseritamente noncorretta, si risolve di fatto in una richiesta a questa Corte di fornire una diversavalutazione delle medesime circostanze fattuali.

Deve, perciò, ribadirsi ilcostante principio, secondo cui «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativodella decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti,dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).La completezza della motivazione, che ha riportato ed esaminato tutti glielementi fattuali esposti dalla ricorrente, e la non manifesta illogicità della lorovalutazione, impongono di escludere la sussistenza dei vizi lamentati nel ricorso,e sottraggono l'ordinanza impugnata al sindacato di legittimità.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e lette le note di replicatrasmesse nell'interesse della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2025 la Corte di appello diNapoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui era stata respinta la sua richiesta di revocadella confisca su alcuni immobili posti in Napoli, da lei subita quale terzaestranea al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per il quale erano staticondannati tali Bonavolta, che a suo dire si erano immessi abusivamentenell'immobile di sua proprietà sin dal 2014, a seguito di un contratto preliminaredi compravendita.Secondo la Corte, la condotta della istante impone di escludere la sua buonafede nell'utilizzo illecito del bene di sua proprietà, dal momento che, dopo lastipula del preliminare di compravendita, nel 2014, a cui fece seguitol'immissione in possesso dei Bonavolta, ella risulta avere inviato a costoro solouna missiva, datata 13/06/2014, con cui li invitava a sospendere i lavori edilizisull'immobile, ma non ha mai intentato alcuna azione giudiziaria per laconclusione del contratto definitivo, fissata per il 31/03/2015 nell'interesse dellavenditrice, con relativo pagamento del prezzo, o per la sua risoluzione perinadempimento. Tale colpevole inerzia la portò a subire il sequestro penaledell'immobile, nel 2016, per violazioni edilizie; benché il relativo processo penalesi sia protratto per cinque anni ella non intraprese alcuna azione, nonostante lospossessamento subito. La diffida stragiudiziale inviata solo in data 13/10/2022,pertanto, è stata ritenuta strumentale a coltivare iniziative per la conservazionedel bene, benché esso fosse stato lasciato, sino ad allora, nella pienadisponibilità dei promissari acquirenti, con una inerzia non giustificabile e perciòpersino connivente. Anche le iniziative successive, di conciliazione stragiudiziale,risultano intraprese con ingiustificato ritardo, nel 2024, così come la citazione inun giudizio, la cui instaurazione non è stata provata.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.La ricorrente ha soddisfatto il suo onere probatorio dimostrando la sualegittima proprietà degli immobili, il suo mancato coinvolgimento nel processo acarico degli occupanti abusivi, l'assenza di qualunque vantaggio da quel delitto,avendo anzi subito un grave pregiudizio dall'utilizzo illecito dei suoi beni, el'impossibilità per lei di acquisire la consapevolezza della illiceità di tale utilizzo,pur usando la massima diligenza possibile. Già il 13/06/2014 ella inviò unalettera contestando l'esecuzione non autorizzata di lavori, dopo la fine delprocesso per le violazioni edilizie non è riuscita a mettersi in contatto con iBonavolta, divenuti irreperibili, e ha inviato loro una diffida stragiudiziale,venendo peraltro a conoscenza della sopravvenuta confisca solo dopo tale atto,ed infine ha ancora tentato una composizione della questione civilistica,La motivazione dell'ordinanza è illogica e contraddittoria, perché nega larevoca della confisca senza accertare una mala fede della ricorrente e valutandoinerte il comportamento della stessa, solo perché le sue iniziative non sonorisultate efficaci. Tale valutazione di colpevole inerzia è esclusa proprio dallainiziativa intrapresa già il 13/06/2014, in quanto alla prima avvisaglia di uncomportamento illecito, quale l'inizio di lavori abusivi, la ricorrente si attivò conuna diffida; la sospensione di ulteriori iniziative fu dovuta all'instaurazione delprocedimento penale e al sopravvenuto sequestro degli immobili, dovendo ellaL'ordinanza finisce, così, col negare immotivatamente alla ricorrente la qualità dipersona estranea al reato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.4. In data 21/04/2026 la ricorrente ha depositato una nota di replica allarequisitoria, respingendo le critiche circa l'asserita natura promiscua del ricorso,che al contrario mostra bene il proprio contenuto devolutivo, sintetizzato in ununico motivo stante la stretta interdipendenza tra le due censure, e negandol'asserita inammissibilità del ricorso e la sua manifesta infondatezza, medianteuna nuova formulazione delle ragioni a sostegno della invocata buona fede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla pronuncia Sez. U, n.9 del 28/04/1999, Bacherotti, richiamata da Sez. U, n. 11170 del 15/09/2014,dep. 2015, [OSCURATO:SOCIETA], che il soggetto terzo, che può rivendicare, anche in sedeesecutiva, la revoca della confisca disposta su beni di sua proprietà e la lororestituzione, «è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo nonabbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavatovantaggi e utilità», ma che a tale requisito, di natura oggettiva, deve aggiungersila connotazione soggettiva della sua buona fede, intesa come «non conoscibilità,con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapportodi derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dalcondannato». Le predette decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte hannoanche precisato che «il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso daquello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 cod. civ., dal momento cheanche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludonoche la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni daconfiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare», e che «è onere delterzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, allegare gli elementi checoncorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buonafede, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa delpotere di confisca dello Stato».Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che ancherecentemente ha ribadito che «In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca,è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezzanon può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., ilsoggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buonafede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazioneconcreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti» (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023,Rv. 285207).L'ordinanza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha presoconfiscati e le vicende relative allo spossessamento da lei subito, ma ha valutatoassente la sua buona fede, per la mancanza di «significative manifestazioni divolontà di recupero del bene o del possesso dello stesso». La sua valutazione sifonda sulle basi fattuali fornite dalla ricorrente: all'atto della stipula del contrattopreliminare, in data 21/03/2014, i promittenti l'acquisto vennero immessi nelpossesso degli immobili ed iniziarono subito ad effettuare dei lavori edilizi, ma,oltre alla diffida a sospendere tali lavori, inviata in data 13/06/2014, la ricorrentenon ha allegato alcuna ulteriore iniziativa diretta ad ottenere la restituzione deipropri beni, o la stipula del contratto definitivo, il pagamento del prezzoconvenuto, ovvero la risoluzione del contratto preliminare. La ricorrente nonrisulta avere adottato alcuna iniziativa neppure dopo avere subito, in data19/06/2016, il sequestro degli immobili a seguito della instaurazione di unprocedimento penale per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 387/2001, eaddirittura, pur essendo stata anch'ella imputata in quel procedimento, hamantenuto la sua inerzia sino alla sua conclusione, peraltro intervenuta per lasopravvenuta prescrizione del reato, senza quindi dimostrare, neppure nelgiudizio penale, la propria estraneità ai lavori abusivi e lo spossessamentoasseritamente subito senza alcuna colpa. Solo in data 13/10/2022 ella hainviato agli autori dello spossessamento una nuova diffida stragiudiziale per larisoluzione del contratto preliminare, pur essendo le condotte illecite che hannoportato alla confisca degli immobili note, quanto meno alle Forze dell'Ordine, sindal 2018, ed essendo peraltro nota alla ricorrente sin dal giugno 2014, o al piùtardi dal giugno 2016, la commissione su detti immobili del reato edilizio.3. La valutazione che tali circostanze fattuali dimostrino una colpevoleinerzia, tale da escludere la sussistenza del requisito della buona fede, apparelogica, approfondita e non contraddittoria. La ricorrente, infatti, aveva sin dalgiugno 2014 la consapevolezza di un uso non lecito dei propri immobili da partedei promittenti l'acquisto, e addirittura dal giugno 2016 era a conoscenza del loroutilizzo per la consumazione di un reato contravvenzionale nel quale ella stessaveniva ritenuta coinvolta, tanto da essere chiamata in giudizio per la violazionedel d.P.R. n. 380/2001, ma non risulta avere adottato alcuna iniziativa diretta adottenere la restituzione dei beni, al fine di farne cessare tale utilizzo illecito.Appare logica e legittima la valutazione di tale inerzia come unaingiustificata e inescusabile inosservanza di doverose regole di cautela, cheesclude la tutelabilità del suo diritto di proprietà rispetto alla confisca disposta inapplicazione delle norme penali, avendo la ricorrente omesso ogni utileintervento pur avendo una pluralità di motivi per ritenere che dei suoi immobilivenisse fatto un utilizzo illecito, e pur non essendo una sua eventuale iniziativa,che avrebbe avuto natura civilistica, impedita dalla pendenza del procedimentopenale e dal sequestro disposto per la commissione di abusi edilizi.La logicità della valutazione della Corte territoriale non viene scalfitadall’argomento secondo il quale l’inefficacia delle reazioni messe in campo nonpotrebbe ritorcersi in danno della ricorrente, poiché la ratio decidendi varicostruita proprio nel senso della mera apparenza di tali iniziative, ossia nellaloro radicale inidoneità a esprimere una reale volontà recuperatoria del bene.Il ricorso, deducendo una mancanza o manifesta illogicità della motivazionedel tutto insussistenti, senza peraltro evidenziare una omessa valutazione dellevarie allegazioni bensì lamentando una loro valutazione asseritamente noncorretta, si risolve di fatto in una richiesta a questa Corte di fornire una diversavalutazione delle medesime circostanze fattuali. Deve, perciò, ribadirsi ilcostante principio, secondo cui «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativodella decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti,dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).La completezza della motivazione, che ha riportato ed esaminato tutti glielementi fattuali esposti dalla ricorrente, e la non manifesta illogicità della lorovalutazione, impongono di escludere la sussistenza dei vizi lamentati nel ricorso,e sottraggono l'ordinanza impugnata al sindacato di legittimità.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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