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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:596
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0027 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone di protezione speciale – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto che possa pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Preesame – Mancata fissazione di obiettivi di conservazione specifici per una zona di protezione speciale» Nelle cause riunite C‑27/25 e C‑356/25, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) (C‑27/25) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) (C‑356/25), con decisioni del 13 dicembre 2024 e dell’11 aprile 2025, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 17 gennaio 2025 e il 27 maggio 2025, nei procedimenti SU,

[OSCURATO:PERSONA] CLG

contro

[OSCURATO:PERSONA]

, in precedenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑27/25), e

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

, in precedenza [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑356/25), LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2026, considerate le osservazioni presentate: – per SU e la [OSCURATO:PERSONA] CLG, da J. Devlin, SC, M. Heavey, BL, e B. Harrington, solicitor; – per [OSCURATO:PERSONA], da J. Devlin, SC, M. Heavey, BL, e B. Harrington, solicitor; – per l’[OSCURATO:PERSONA], da F. Valentine, SC, S. Hughes, BL, S. O’Connor, BL, R. McDermott, A. McKenna, R. Minch, G. Murphy, A. O’Connor e M. O’Leary, solicitors; – per il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Irlanda, da M. Browne, A. Burke, H. Ignatova e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, SC, E. Synnott, BL, e S. Keniry, BL; – per la [OSCURATO:PERSONA], da N. Dunleavy, SC, J. Fitzsimons, SC, T. O’Sullivan, BL, M. Delargy e J. Hurley, solicitors; – per la [OSCURATO:PERSONA], da S. Dodd, SC, C. Hughes, BL, H. Gallagher, D. Nagle e G. Tiernan, solicitors; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. Cullen e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le due domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»). 2 Tali due domande sono state proposte nell’ambito di due controversie tra rispettivamente, da un lato, SU, una persona fisica e la [OSCURATO:PERSONA] CLG, un’organizzazione per la tutela dell’ambiente (causa C‑27/25), nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA], un’altra persona fisica (causa C‑356/25), e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA], precedentemente [OSCURATO:PERSONA] (Autorità nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale; in prosieguo: l’«Autorità»), il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Ministro dell’Edilizia abitativa, degli Enti locali e del Patrimonio, Irlanda), l’[OSCURATO:PERSONA] (Irlanda) e l’[OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Irlanda) relativamente alla legittimità di due decisioni, adottate dall’Autorità, di conferimento dei permessi di costruire per progetti di modifica o di pianificazione di parchi eolici.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva «uccelli» 3 L’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), così prevede, al suo paragrafo 1: «Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat». 4 L’articolo 4 della direttiva «uccelli» dispone quanto segue: «1.

Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. (…) (…) [OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale [(in prosieguo: “ZPS”)] i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale. (…)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. [OSCURATO:PERSONA] membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Direttiva «habitat» 5 L’ottavo e il decimo considerando della direttiva «habitat» enunciano quanto segue: «considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti; (…) considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva così dispone: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale». 7 L’articolo 4 della direttiva «habitat» dispone quanto segue: «1.

In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…)

2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) (…), la [OSCURATO:PERSONA] elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie. (…) L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria (…) è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (…)

3. L’elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione [(in prosieguo: “ZSC”)] il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4». 8 L’articolo 6 della direttiva «habitat» prevede quanto segue: «1.

Per le [ZSC], gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle [ZSC] il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate. (…)». 9 Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva «habitat»: «Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 )], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».

Diritto irlandese 10 Ai sensi dell’articolo 177V, paragrafo 1, del Planning and [OSCURATO:PERSONA] 2000 (legge del 2000 in materia di pianificazione territoriale e sviluppo), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, un’opportuna valutazione comprende una definizione da parte dell’autorità competente, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», della questione se un progetto di sviluppo pregiudichi l’integrità di un sito europeo, e dev’essere effettuata prima che sia accordata l’autorizzazione per tale progetto.

Il paragrafo 2 di tale articolo 177V elenca gli elementi di cui l’autorità competente deve tener conto nell’effettuare un’opportuna valutazione, in particolare, qualsiasi informazione o parere ottenuto dall’autorità competente o ad essa fornito, nonché ogni altra informazione rilevante.

Il paragrafo 5 di detto articolo 177V precisa che l’autorità competente deve notificare la propria decisione in merito a tale opportuna valutazione al richiedente il progetto di sviluppo, indicandone i motivi.

Controverse di cui ai procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C‑27/25 11 Il 28 settembre 2022 l’Autorità ha adottato una decisione che concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] un permesso di costruire relativo a un progetto di modifica di un parco eolico, che era stata autorizzato nel 2016 nella Contea di Waterford (Irlanda).

Tale decisione ha consentito al promotore di aumentare l’altezza delle turbine da 126 a 155 metri (m), nonché quella della torre meteorologica precedentemente autorizzata, passando da una torre tubolare di 80 m a una torre a traliccio di massimo 99 m. 12 Prima di adottare detta decisione, l’Autorità ha proceduto ad un’opportuna valutazione dell’incidenza di tale progetto su cinque siti europei individuati che potevano subirne l’impatto, tra cui la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], designata come tale conformemente alla direttiva «uccelli», situata nelle Contee di Cork (Irlanda) e di Waterford, a 13 chilometri (km) dal parco eolico in questione. 13 È pacifico che, alla data di adozione della stessa decisione, l’Irlanda non aveva fissato obiettivi di conservazione specifici per tale ZPS. 14 Basandosi in particolare sulla relazione del proprio ispettore, l’Autorità ha concluso che gli interessi meritevoli di tutela nel sito in questione includessero un certo numero di specie, tra cui il cigno selvatico ( Cygnus cygnus ).

Per quanto riguarda le altre specie, l’Autorità ha considerato che si potevano escludere pregiudizi all’integrità di tale sito, in quanto la zona interessata da detto progetto non era adatta a nessuna di queste altre specie.

Per quanto riguarda il cigno selvatico, l’Autorità non ha riscontrato prove della sua presenza all’interno o in prossimità di tale zona e ha quindi concluso che le nuove dimensioni del pilone, delle turbine e dei rotori non avrebbero pregiudicato l’integrità di detto sito in relazione a tale specie.

Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che lo stesso progetto non avrebbe pregiudicato l’integrità di detta zona. 15 La SU e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la legittimità della decisione dell’Autorità dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda).

Esse sostengono che, in mancanza di obiettivi di conservazione fissati dall’Irlanda specificamente per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità non poteva validamente effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale dello stesso progetto su tale ZPS. 16 Con decisione del 28 febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha respinto il ricorso proposto dalla SU e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale giudice, in sostanza, sebbene la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per la ZPS in questione sia, in linea di principio, necessaria affinché possa essere validamente effettuata un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito protetto, nel caso di specie, la valutazione, che era stata condotta sulla base di obiettivi di conservazione generici, era comunque valida, poiché dai dati scientifici emergeva che al cigno selvatico non sarebbe stato arrecato alcun pregiudizio dal progetto di cui al procedimento principale, a prescindere dal tipo di obiettivi di conservazione fissati specificamente per la ZPS in questione. 17 I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), giudice del rinvio nella causa C‑27/25.

Essi sostengono che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» impone di effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza delle modifiche previste sul sito interessato «tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo», cosicché una siffatta valutazione può essere validamente effettuata solo se sono stati previamente adottati obiettivi di conservazione specifici per la ZPS interessata.

L’esistenza di obiettivi generici di conservazione non sarebbe quindi sufficiente. 18 Nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità, il Ministro dell’Edilizia abitativa, degli Enti locali e del Patrimonio e il procuratore generale, ritengono, per contro, che, sebbene gli obiettivi di conservazione specifici per la ZPS in questione debbano certamente costituire, qualora esistano, un punto di riferimento obbligatorio, non sussiste alcun ostacolo assoluto all’esame e alla realizzazione di un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato in assenza di obiettivi del genere.

La direttiva «habitat» non osterebbe a che una siffatta valutazione possa essere effettuata senza che siano stati adottati obiettivi di conservazione specifici per la ZPS in questione.

Essi sottolineano che l’obiettivo principale dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» è assicurarsi che non vi sia pregiudizio all’integrità di siti del genere. 19 Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la direttiva «habitat» esiga che siano stati adottati obiettivi di conservazione specifici per una determinata ZPS affinché un’autorità nazionale possa effettuare validamente un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di tale piano o progetto. 20 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli obiettivi di conservazione validi per una [ZPS] costituiscano un prerequisito della competenza dell’autorità preposta a effettuare una opportuna valutazione valida ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva “habitat”], in sede di esame di una domanda di autorizzazione».

Causa C‑356/25 21 L’8 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda per il rilascio di un’autorizzazione per un progetto di sviluppo di un parco eolico e delle relative infrastrutture.

Tale progetto consiste in 17 turbine eoliche, suddivise in due gruppi, vale a dire 11 turbine da installare nella Contea di Waterford e 6 nella Contea di Cork, un cavo di connessione interrato della lunghezza di circa 3,3 km, una sottostazione con un collegamento ad anello alla linea Knockraha – Woodhouse di 110 kilovolts (kV) tramite due linee aeree di 40 m e un impianto di stoccaggio di batterie agli ioni di litio situato nello stesso sito di tale sottostazione.

Con decisione dell’8 novembre 2023, l’Autorità ha rilasciato un permesso di costruzione per il progetto di cui trattasi nel procedimento principale.

Tale progetto si situa a 9,9 km dalla ZPS di [OSCURATO:PERSONA]. 22 Come nella causa C‑27/25, è pacifico che, alla data di adozione di tale decisione, l’Irlanda non avesse ancora adottato obiettivi di conservazione specifici per la ZPS interessata. 23 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte), da un lato, con una domanda di annullamento di detta decisione e, dall’altro, con una domanda di decisione declaratoria diretta a far constatare che il preesame dell’incidenza ambientale del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sulla ZPS di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto degli obiettivi di conservazione e/o delle misure di conservazione specifici per tale zona, per contro assenti al momento dell’adozione della stessa decisione. 24 Tale giudice ha respinto tale domanda di annullamento.

Esso rimane tuttavia investito della domanda di decisione declaratoria presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 25 [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) si chiede, in sostanza, se, conformemente alla direttiva «habitat», l’assenza di obiettivi di conservazione e/o di misure di conservazione specifici per la ZPS interessata osti a che un’autorità nazionale possa procedere a un preesame dell’incidenza ambientale del piano o del progetto in questione sul sito protetto al fine di stabilire la necessità di effettuare un’opportuna valutazione dello stesso. 26 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva “habitat”], come applicato alla [direttiva “uccelli”] dall’articolo 7 della [direttiva “habitat”], abbia per effetto che la determinazione da parte di un’autorità competente di uno Stato membro riguardo alla questione se un piano o progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito ai sensi della [direttiva “uccelli”] possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, debba essere effettuata con riferimento agli obiettivi di conservazione e/o alle misure di conservazione stabiliti per il sito interessato e/o, in particolare, per qualsiasi sito che si intenda escludere dalla valutazione in quanto si ritiene improbabile che possa subire incidenze significative».

Procedimento dinanzi alla Corte 27 Con ordinanza del presidente della Corte del 20 marzo 2025, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la causa C‑27/25 al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta e tale causa è stata sottoposta a trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. 28 Con decisione del presidente della Corte del 22 ottobre 2025 le cause C‑27/25 e C‑356/25 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑356/25 29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑356/25 è irricevibile in quanto il giudice del rinvio ha già respinto la domanda di annullamento della decisione di cui trattasi nel procedimento principale in tale causa.

Nella misura in cui la sentenza di tale giudice che respinge tale domanda di annullamento è diventata definitiva, la controversia di cui al procedimento principale sarebbe stata definitivamente risolta, cosicché la questione sollevata in detta causa risulterebbe non solo priva di oggetto, ma anche irrilevante ai fini della soluzione di tale controversia. 30 Nel caso di specie, tale domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) nell’ambito di un procedimento articolato in due parti: l’una consistente, in sostanza, in una domanda di annullamento della decisione oggetto del procedimento principale, e l’altra, in una domanda di decisione declaratoria volta a far constatare che il preesame dell’incidenza ambientale del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sul sito in questione avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto degli obiettivi di conservazione e/o delle misure di conservazione specifici per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA].

Dalla decisione di rinvio risulta che, sebbene la prima parte della controversia di cui al procedimento principale sia stata certamente risolta dal giudice del rinvio, la seconda rimane tuttavia pendente dinanzi ad esso.

Infatti, tale giudice precisa che l’oggetto di tale controversia non si limita alla questione della validità della decisione di cui al procedimento principale, ma si estende anche alla domanda di decisione declaratoria presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla quale esso non si è ancora pronunciato. 31 In tali circostanze, la controversia di cui al procedimento principale conserva il suo oggetto, in quanto il giudice del rinvio rimane investito della domanda di decisione declaratoria introdotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 32 La circostanza che l’azione esperita nel procedimento principale abbia carattere declaratorio non osta a che la Corte statuisca su una questione pregiudiziale se tale azione è prevista dal diritto nazionale e detta questione corrisponde ad un bisogno oggettivo ai fini della soluzione della controversia con cui esso è ritualmente adito (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18 , EU:C:2018:999 , punto 31 nonché giurisprudenza citata). 33 Ciò è quanto si verifica nel caso di specie.

Infatti, da un lato, è pacifico che una domanda di decisione declaratoria sia un’azione giudiziaria prevista dal diritto irlandese. 34 Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 13 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑225/25 , EU:C:2026:401 , punto 21 nonché giurisprudenza citata). 35 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’esito della domanda di decisione declaratoria dipende dalla risposta che la Corte fornirà alla questione sollevata, nel senso che, qualora la Corte dovesse rispondere a tale questione in senso affermativo, il giudice del rinvio sarebbe indotto a constatare che il preesame dell’incidenza ambientale del progetto di cui al procedimento principale sulla ZPS di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto degli obiettivi di conservazione e/o delle misure di conservazione specifici per tale zona.

In caso di risposta negativa, tale giudice sarebbe allora tenuto a respingere la domanda di decisione pregiudiziale. 36 Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva «habitat» sia priva di qualsiasi relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale. 37 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑356/25 è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali 38 Con le loro rispettive questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che, in assenza di obiettivi di conservazione specifici per la ZPS interessata, un’autorità nazionale possa validamente procedere, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un piano o di un progetto, ad un preesame o ad un’opportuna valutazione dell’incidenza di tale piano o di tale progetto sull’integrità di tale ZPS. 39 Conformemente a una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 23 aprile 2026, NOI – Blagoevgrad, C‑116/25 , EU:C:2026:336 , punto 31 e giurisprudenza citata). 40 Sempre per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini, per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑490/24 , EU:C:2026:89 , punto 24 ). 41 Per quanto riguarda i termini della disposizione di cui si chiede l’interpretazione, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha su detto sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 42 L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» precisa, inoltre, che, alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato e fatto salvo il paragrafo 4 di tale articolo 6, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità di tale sito e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 43 In primo luogo, quanto alla nozione di «opportuna valutazione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», va rilevato che tale disposizione non definisce alcun metodo particolare per l’attuazione di una tale valutazione.

Tuttavia, secondo la lettera stessa di detta disposizione, un’opportuna valutazione delle incidenze su un sito protetto di un piano o di un progetto deve precedere l’approvazione di questo e tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla combinazione di tale piano o progetto con altri piani o progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punti 52 e 53 ). 44 In secondo luogo, dalla formulazione della stessa disposizione risulta altresì che l’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito deve essere effettuata «tenendo conto» degli obiettivi di conservazione «del medesimo [sito]». 45 Da un lato, i termini «tenendo conto» devono essere intesi, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, nel senso che impongono che l’opportuna valutazione sia condotta in considerazione degli obiettivi di conservazione del sito interessato. 46 La Corte ha infatti precisato che è alla luce degli obiettivi di conservazione di un sito protetto che occorre determinare la portata dell’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su tale sito.

Inoltre, la direttiva «habitat» impone all’autorità nazionale competente di individuare e valutare tutti gli aspetti di tale piano o di tale progetto che possano incidere sugli obiettivi di conservazione di detto sito prima del rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi (sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 51 ). 47 È parimenti in tal senso che la Corte ha dichiarato che i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della direttiva «habitat», che si applicano anche alle ZPS conformemente all’articolo 7 di tale direttiva, e in base ai quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad effettuare una valutazione ex ante e a sottoporre ad autorizzazione preventiva i piani o i progetti che possano avere incidenze significative sui siti interessati, specificano che gli obiettivi di conservazione del sito protetto costituiscono un «punto di riferimento obbligatorio» per le opportune valutazioni richieste (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 42 ). 48 Dall’altro lato, il rinvio, contenuto nell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», agli obiettivi di conservazione «del medesimo [sito]» indica che tali obiettivi di conservazione devono essere specifici per ciascun sito protetto. 49 A tal proposito, la Corte ha rilevato che detti obiettivi di conservazione non possono essere generici ed imprecisi, ma devono, al contrario, essere specifici e precisi, nonché prendere in considerazione gli interessi particolari delle zone interessate, il che presuppone che essi siano relativi ai principali tipi di habitat naturali e di specie presenti all’interno della ZSC interessata e presentino un interesse per l’Unione europea [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punti 58 e 59 , nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punto 107 e giurisprudenza citata]. 50 Pertanto, dai termini chiari e inequivocabili dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che l’opportuna valutazione deve essere effettuata a sostegno degli obiettivi di conservazione specifici per il sito di cui trattasi.

Infatti, in assenza di una definizione di tali obiettivi, una siffatta valutazione non può essere validamente condotta, con la conseguenza che gli obiettivi di conservazione non possono essere considerati facoltativi, né come elementi da prendere in considerazione solo qualora esistano. 51 Tale interpretazione è corroborata dal contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». 52 In primo luogo, ai sensi dell’ottavo considerando della direttiva «habitat», in ciascuna zona designata occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti.

Il decimo considerando di tale direttiva enuncia che occorre procedere a una valutazione appropriata di qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato.

Come dichiarato dalla Corte, dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» e di tale decimo considerando, risulta che la significatività dell’incidenza su un sito di un piano o di un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è valutata in relazione con gli obiettivi di conservazione di quest’ultimo.

Inoltre, quando un piano o un progetto rischia di compromettere tali obiettivi, esso deve essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente detto sito (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punti 46 e 49 ). 53 Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, si ritiene che un siffatto rischio sussista in quanto non si può escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il piano o il progetto in questione possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito protetto.

La valutazione di tale rischio va effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche per tale sito (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 37 e giurisprudenza citata). 54 Ne deriva che l’esigenza di effettuare l’opportuna valutazione richiesta alla luce degli obiettivi di conservazione del sito protetto non è puramente formale.

Tale esigenza è, infatti, inerente alla natura stessa di una tale valutazione, poiché quest’ultima ha precisamente lo scopo di stabilire se il piano o il progetto in questione possa compromettere l’integrità di tale sito, il che può essere valutato solo in relazione agli obiettivi di conservazione propri a detto sito. 55 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori che sono previsti sul sito protetto in questione (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 39 e giurisprudenza citata).

Pertanto, in assenza di obiettivi di conservazione specifici fissati prima di effettuare l’opportuna valutazione richiesta, non si può ritenere che una tale opportuna valutazione soddisfi siffatti requisiti di completezza, precisione e definitività. 56 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che gli obblighi relativi alla gestione delle ZPS, previsti all’articolo 4 della direttiva «uccelli», letto alla luce dell’articolo 6 della direttiva «habitat», implicano che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano fissare obiettivi di conservazione per tali zone.

La Corte ha precisato che lo status giuridico di una ZPS deve includere tali obiettivi di conservazione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 46 ). 57 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli» nonché l’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva «habitat» devono essere interpretati nel senso che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di definire, per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione riguardanti tutte le specie protette nonché il loro habitat.

Spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ciò facendo, definire priorità in funzione della rilevanza di tali misure per il conseguimento degli obiettivi di conservazione di tutte tali specie (sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 59 ). 58 Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» esige che le autorità competenti dello Stato membro interessato, al momento della designazione della ZSC, stabiliscano le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di uno o più tipi di habitat naturali o di una o più specie, nonché per la coerenza della rete Natura 2000, e a seconda dei rischi di degrado o di distruzione che incombono su tali siti.

Ebbene, la definizione di tali priorità implica necessariamente che gli obiettivi di conservazione di detti siti siano stati previamente fissati (sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 46 ). 59 Pertanto, la fissazione di tali obiettivi di conservazione costituisce un presupposto necessario nell’ambito della definizione di dette priorità e delle misure di conservazione [sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 156 e giurisprudenza citata]. 60 Da quanto sopra esposto discende che gli obiettivi di conservazione precedentemente stabiliti e specifici per ciascun sito protetto determinano sia la definizione delle misure di conservazione applicabili a un sito protetto, sia quella delle priorità per quanto riguarda la protezione delle specie e di tale sito, nonché lo svolgimento dell’opportuna valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti su un sito del genere. 61 Pertanto, si deve ritenere che la fissazione di tali obiettivi di conservazione costituisca una fase preliminare e indispensabile all’attuazione della procedura di valutazione prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». 62 Tale interpretazione non è messa in discussione dalla circostanza, invocata dall’Irlanda, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri beneficiano, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, di un termine di sei anni per procedere alla designazione delle ZSC. 63 Invero, il processo di designazione di queste ultime si svolge in tre fasi previste all’articolo 4 della direttiva «habitat», vale a dire la proposta da parte di ciascuno Stato membro di un elenco di siti, l’elaborazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un elenco dei siti di importanza comunitaria e, successivamente, la designazione formale di tali siti come ZSC entro il termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità e le misure di conservazione necessarie (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C‑43/18 , EU:C:2019:483 , punto 37 ). 64 Tuttavia, la direttiva «uccelli», applicabile alla ZPS di cui trattasi nel procedimento principale, non contiene alcuna disposizione equivalente che fissi un termine del genere per le ZPS.

Occorre infatti rilevare che le rispettive modalità di designazione delle ZSC e delle ZPS sono strutturalmente distinte, anche se le loro finalità convergono all’interno della rete Natura 2000.

Pertanto, per effetto del rinvio operato all’articolo 7 della direttiva «habitat», gli obblighi derivanti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 di tale direttiva sostituiscono gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» e si applicano alle ZPS sin dalla loro classificazione come tali da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 65 In ogni caso, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stata designata come ZPS, ai sensi della direttiva «uccelli», nel 2010.

Ebbene, è pacifico che, alla data di adozione delle decisioni di cui al procedimento principale, rispettivamente nel 2022 e nel 2023, l’Irlanda non avesse adottato obiettivi di conservazione specifici per tale zona. 66 Occorre ricordare, al riguardo, che la mancata adozione, da parte di uno Stato membro, di obiettivi di conservazione specifici e precisi per i siti rientranti nella rete Natura 2000 costituisce un inadempimento agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» [sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 158 e giurisprudenza citata].

Orbene, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, tali obblighi si applicano anche alle ZPS sin dalla loro classificazione come tali da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 67 L’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», di cui ai punti 60 e 61 della presente sentenza, è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva. 68 Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», la struttura stessa della rete Natura 2000 implica che ciascun sito vi svolga una funzione specifica, affinché esso contribuisca alla coerenza complessiva di tale rete e, pertanto, alla realizzazione dell’obiettivo generale volto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per tutte le specie e i tipi di habitat di cui agli allegati I e II della direttiva «habitat». 69 Tale obiettivo generale si concretizza, per quanto riguarda i siti protetti, attraverso la definizione di obiettivi di conservazione che stabiliscano lo stato da raggiungere per tali specie e tipi di habitat all’interno dei siti interessati.

Infatti, la Corte ha sottolineato l’importanza di preservare i siti in questione in uno stato di conservazione soddisfacente, il che implica il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive del sito in questione, connesse alla presenza di un tipo di habitat naturale o di una specie il cui obiettivo di preservazione ha giustificato la designazione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, in conformità a tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Deterioramento dell’area naturale della Doñana), C‑559/19 , EU:C:2021:512 , punto 166 e giurisprudenza citata]. 70 Pertanto, la definizione delle misure di conservazione applicabili a un sito protetto e quella delle priorità in materia di protezione delle specie e dei siti protetti, nonché lo svolgimento dell’opportuna valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti su un tale sito, costituiscono le azioni e i meccanismi concreti da attuare al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione fissati per il sito in questione. 71 La specificità e la precisione degli obiettivi di conservazione fissati dallo Stato membro interessato consentono quindi di verificare se le misure di conservazione basate su di essi siano idonee a raggiungere lo stato di conservazione auspicato del sito in questione [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punti 115 e 116 ].

Lo stesso vale per quanto riguarda lo svolgimento dell’opportuna valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti su un sito protetto. 72 Ebbene, in assenza di obiettivi di conservazione prestabiliti e specifici per il sito interessato, l’opportuna valutazione che le autorità nazionali sono tenute a effettuare si fonderebbe necessariamente su una base insufficientemente precisa e completa, come rilevato al punto 55 della presente sentenza, il che comporterebbe un aumento del rischio che piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di tale sito, ma che ne compromettono l’integrità, siano autorizzati da tali autorità nazionali, così provocando danni ecologici significativi, se non addirittura irreparabili, a detto sito. 73 Una tale assenza priverebbe, inoltre, il procedimento di opportuna valutazione della prevedibilità e della certezza del diritto indispensabili alla sua attuazione in condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle direttive «habitat» e «uccelli».

A tal riguardo, occorre ricordare che gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’articolo 6 della direttiva «habitat» devono essere attuati in modo effettivo e mediante misure complete, chiare e precise (sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 56 nonché giurisprudenza citata). 74 Pertanto, un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto condotta senza che siano stati previamente adottati gli obiettivi di conservazione specifici per tale sito rischia di compromettere gli obiettivi perseguiti dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e, in definitiva, quelli di tale direttiva stessa. 75 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la previa adozione, da parte delle autorità nazionali competenti, di obiettivi di conservazione specifici per il sito interessato costituisce un requisito di legittimità dell’opportuna valutazione richiesta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». 76 Per quanto riguarda la fase di preesame dell’incidenza ambientale del piano o del progetto in questione sul sito protetto, oggetto della questione pregiudiziale nella causa C‑356/25, occorre ricordare che questa costituisce una fase preliminare volta a determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze di tale piano o progetto sul sito in questione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑323/17 , EU:C:2018:244 , punto 40 ). 77 A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» indica chiaramente che l’obbligo di procedere a una siffatta valutazione dipende dai due presupposti cumulativi, vale a dire il piano o il progetto in questione dev’essere non connesso o necessario alla gestione del sito interessato, e deve poter avere incidenze significative su quest’ultimo (sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑323/17 , EU:C:2018:244 , punto 32 ). 78 La fase di preesame, in quanto fase preliminare volta a determinare se sia necessario procedere a un’opportuna valutazione, ha precisamente lo scopo di determinare se tali presupposti siano soddisfatti. 79 Tale fase di preesame non implica un’analisi altrettanto completa e precisa quanto quella che occorre effettuare nell’ambito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato.

Infatti, la Corte ha dichiarato che l’analisi delle misure intese a evitare o a ridurre eventuali effetti significativi sul sito interessato dev’essere effettuata non allo stadio di detta fase di preesame, ma a quello di tale opportuna valutazione.

Secondo la Corte, la presa in considerazione di simili misure fin dalla stessa fase di preesame potrebbe compromettere l’effetto utile della direttiva «habitat», in generale, nonché detta opportuna valutazione, in particolare, in quanto quest’ultima fase perderebbe il suo oggetto e sussisterebbe un rischio di aggiramento della stessa, che costituisce tuttavia una garanzia essenziale prevista da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punti 46 e 47 nonché giurisprudenza citata). 80 Per quanto riguarda il primo dei presupposti menzionati al punto 77 della presente sentenza, è giocoforza constatare che la questione se il piano o il progetto in questione sia direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato riguarda le caratteristiche di tale piano o progetto considerato di per sé.

Ne consegue che l’adozione di obiettivi di conservazione specifici per il sito protetto non può essere considerata indispensabile a tal fine. 81 Per quanto riguarda il secondo di tali presupposti, esso implica in particolare l’individuazione dei siti protetti che potrebbero essere pregiudicati dal piano o dal progetto in questione, tenendo conto dei potenziali effetti di questi ultimi.

Ebbene, non si può escludere la possibilità di effettuare una simile individuazione senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti.

Ciò può verificarsi quando la delimitazione dell’area geografica potenzialmente pregiudicata dal piano o dal progetto consente di escludere, con la certezza richiesta dal principio di precauzione, sulla base di criteri oggettivi, quali la distanza tra lo stesso piano o progetto e i siti protetti nonché l’esistenza o meno di forme verosimili di incidenza, qualsiasi rischio di pregiudizio per determinati siti protetti, indipendentemente dagli obiettivi di conservazione specifici per questi ultimi. 82 Per contro, per quanto riguarda i siti protetti situati nell’area geografica che potrebbe essere interessata da tale piano o progetto, la valutazione della probabilità o del rischio che detto piano o progetto abbia incidenze significative su tali siti non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per detti siti.

Occorre precisare al riguardo che, come risulta dai punti da 76 a 79 della presente sentenza, tale valutazione non implica di effettuare un’analisi tanto completa e precisa dell’incidenza del piano o del progetto in questione sul sito protetto quanto l’opportuna valutazione stessa, bensì di valutare se, tenuto conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito, la probabilità o il rischio che tale piano o progetto abbia incidenze significative su quest’ultimo possa o meno essere escluso. 83 Tenuto conto dei suddetti elementi, occorre ritenere che, nell’ambito della fase di preesame, non possa essere esclusa la possibilità di delimitare l’area geografica su cui potrebbe incidere un piano o un progetto, senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti.

Per contro, la valutazione della probabilità o del rischio che un tale piano o progetto abbia incidenze significative su un sito protetto situato in tale area geografica non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito. 84 Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale non può, in assenza di una previa adozione di obiettivi di conservazione specifici stabiliti per la ZPS interessata, procedere validamente a un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sull’integrità di tale zona, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di autorizzazione relativa a tale piano o progetto.

Nell’ambito della fase di preesame, non può essere esclusa la possibilità di delimitare l’area geografica su cui un piano o un progetto potrebbe incidere, senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti.

Per contro, la valutazione della probabilità o del rischio che un tale piano o progetto abbia incidenze significative su un sito protetto situato in tale area geografica non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito.

Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza 85 In udienza l’Irlanda ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza. 86 Al riguardo, occorre ricordare che l’interpretazione che la Corte fornisce delle norme del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata delle norme stesse, nel senso in cui devono o avrebbero dovuto essere intese e applicate sin dal momento della loro entrata in vigore.

Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde mettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire la buona fede delle parti interessate e il rischio di gravi inconvenienti e tali criteri sono cumulativi (sentenza del 19 marzo 2026, DB InfraGO e DB RegioNetz Infrastruktur, C‑770/24 , EU:C:2026:218 , punto 61 nonché giurisprudenza citata). 87 Pertanto, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione (sentenza del 19 marzo 2026, DB InfraGO e DB RegioNetz Infrastruktur, C‑770/24 , EU:C:2026:218 , punto 62 nonché giurisprudenza citata). 88 Nel caso di specie, non risulta che l’Irlanda abbia dimostrato l’esistenza di un rischio di gravi perturbazioni.

Al contrario, dato che tale Stato membro ha infine adottato, nel 2024, obiettivi di conservazione specifici per tutte le ZPS situate nel suo territorio e che, conformemente al principio della certezza del diritto, il diritto dell’Unione non esige che un’autorità amministrativa sia, in linea di principio, obbligata a ritornare su una decisione amministrativa divenuta definitiva alla scadenza di termini di ricorso ragionevoli o mediante l’esaurimento dei mezzi di ricorso (sentenza del 19 marzo 2026, DB InfraGO e DB RegioNetz Infrastruktur, C‑770/24 , EU:C:2026:218 , punto 65 nonché giurisprudenza citata), un tale rischio sembra escluso. 89 Dal momento che il secondo criterio di cui al punto 86 della presente sentenza non è soddisfatto, non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede degli ambienti interessati. 90 Dalle considerazioni che precedono risulta che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese 91 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte diverse da quelle delle dette parti non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che: un’autorità nazionale non può, in assenza di una previa adozione di obiettivi di conservazione specifici stabiliti per la zona di protezione speciale interessata, procedere validamente a un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sull’integrità di tale zona, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di autorizzazione relativa a tale piano o progetto.

Nell’ambito della fase di preesame, non può essere esclusa la possibilità di delimitare l’area geografica su cui un piano o un progetto potrebbe incidere, senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti.

Per contro, la valutazione della probabilità o del rischio che un tale piano o progetto abbia incidenze significative su un sito protetto situato in tale area geografica non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0027 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone di protezione speciale – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto che possa pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Preesame – Mancata fissazione di obiettivi di conservazione specifici per una zona di protezione speciale» Nelle cause riunite C‑27/25 e C‑356/25, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) (C‑27/25) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) (C‑356/25), con decisioni del 13 dicembre 2024 e dell’11 aprile 2025, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 17 gennaio 2025 e il 27 maggio 2025, nei procedimenti SU, [OSCURATO:PERSONA] CLG contro [OSCURATO:PERSONA] , in precedenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/25), e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] , in precedenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] (C‑356/25), LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2026, considerate le osservazioni presentate: – per SU e la [OSCURATO:PERSONA] CLG, da J. Devlin, SC, M. Heavey, BL, e B. Harrington, solicitor; – per [OSCURATO:PERSONA], da J. Devlin, SC, M. Heavey, BL, e B. Harrington, solicitor; – per l’[OSCURATO:PERSONA], da F. Valentine, SC, S. Hughes, BL, S. O’Connor, BL, R. McDermott, A. McKenna, R. Minch, G. Murphy, A. O’Connor e M. O’Leary, solicitors; – per il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Irlanda, da M. Browne, A. Burke, H. Ignatova e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, SC, E. Synnott, BL, e S. Keniry, BL; – per la [OSCURATO:PERSONA], da N. Dunleavy, SC, J. Fitzsimons, SC, T. O’Sullivan, BL, M. Delargy e J. Hurley, solicitors; – per la [OSCURATO:PERSONA], da S. Dodd, SC, C. Hughes, BL, H. Gallagher, D. Nagle e G. Tiernan, solicitors; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. Cullen e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le due domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»). 2 Tali due domande sono state proposte nell’ambito di due controversie tra rispettivamente, da un lato, SU, una persona fisica e la [OSCURATO:PERSONA] CLG, un’organizzazione per la tutela dell’ambiente (causa C‑27/25), nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA], un’altra persona fisica (causa C‑356/25), e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA], precedentemente [OSCURATO:PERSONA] (Autorità nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale; in prosieguo: l’«Autorità»), il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Ministro dell’Edilizia abitativa, degli Enti locali e del Patrimonio, Irlanda), l’[OSCURATO:PERSONA] (Irlanda) e l’[OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Irlanda) relativamente alla legittimità di due decisioni, adottate dall’Autorità, di conferimento dei permessi di costruire per progetti di modifica o di pianificazione di parchi eolici. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva «uccelli» 3 L’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), così prevede, al suo paragrafo 1: «Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat». 4 L’articolo 4 della direttiva «uccelli» dispone quanto segue: «1.   Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. (…) (…) [OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale [(in prosieguo: “ZPS”)] i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale. (…) 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. [OSCURATO:PERSONA] membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione». Direttiva «habitat» 5 L’ottavo e il decimo considerando della direttiva «habitat» enunciano quanto segue: «considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti; (…) considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva così dispone: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale». 7 L’articolo 4 della direttiva «habitat» dispone quanto segue: «1.   In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…) 2.   In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) (…), la [OSCURATO:PERSONA] elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie. (…) L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria (…) è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] (…) 3.   L’elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva. 4.   Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione [(in prosieguo: “ZSC”)] il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 5.   Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4». 8 L’articolo 6 della direttiva «habitat» prevede quanto segue: «1.   Per le [ZSC], gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle [ZSC] il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4.   Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate. (…)». 9 Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva «habitat»: «Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 )], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore». Diritto irlandese 10 Ai sensi dell’articolo 177V, paragrafo 1, del Planning and [OSCURATO:PERSONA] 2000 (legge del 2000 in materia di pianificazione territoriale e sviluppo), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, un’opportuna valutazione comprende una definizione da parte dell’autorità competente, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», della questione se un progetto di sviluppo pregiudichi l’integrità di un sito europeo, e dev’essere effettuata prima che sia accordata l’autorizzazione per tale progetto. Il paragrafo 2 di tale articolo 177V elenca gli elementi di cui l’autorità competente deve tener conto nell’effettuare un’opportuna valutazione, in particolare, qualsiasi informazione o parere ottenuto dall’autorità competente o ad essa fornito, nonché ogni altra informazione rilevante. Il paragrafo 5 di detto articolo 177V precisa che l’autorità competente deve notificare la propria decisione in merito a tale opportuna valutazione al richiedente il progetto di sviluppo, indicandone i motivi. Controverse di cui ai procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C‑27/25 11 Il 28 settembre 2022 l’Autorità ha adottato una decisione che concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] un permesso di costruire relativo a un progetto di modifica di un parco eolico, che era stata autorizzato nel 2016 nella Contea di Waterford (Irlanda). Tale decisione ha consentito al promotore di aumentare l’altezza delle turbine da 126 a 155 metri (m), nonché quella della torre meteorologica precedentemente autorizzata, passando da una torre tubolare di 80 m a una torre a traliccio di massimo 99 m. 12 Prima di adottare detta decisione, l’Autorità ha proceduto ad un’opportuna valutazione dell’incidenza di tale progetto su cinque siti europei individuati che potevano subirne l’impatto, tra cui la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], designata come tale conformemente alla direttiva «uccelli», situata nelle Contee di Cork (Irlanda) e di Waterford, a 13 chilometri (km) dal parco eolico in questione. 13 È pacifico che, alla data di adozione della stessa decisione, l’Irlanda non aveva fissato obiettivi di conservazione specifici per tale ZPS. 14 Basandosi in particolare sulla relazione del proprio ispettore, l’Autorità ha concluso che gli interessi meritevoli di tutela nel sito in questione includessero un certo numero di specie, tra cui il cigno selvatico ( Cygnus cygnus ). Per quanto riguarda le altre specie, l’Autorità ha considerato che si potevano escludere pregiudizi all’integrità di tale sito, in quanto la zona interessata da detto progetto non era adatta a nessuna di queste altre specie. Per quanto riguarda il cigno selvatico, l’Autorità non ha riscontrato prove della sua presenza all’interno o in prossimità di tale zona e ha quindi concluso che le nuove dimensioni del pilone, delle turbine e dei rotori non avrebbero pregiudicato l’integrità di detto sito in relazione a tale specie. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che lo stesso progetto non avrebbe pregiudicato l’integrità di detta zona. 15 La SU e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la legittimità della decisione dell’Autorità dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda). Esse sostengono che, in mancanza di obiettivi di conservazione fissati dall’Irlanda specificamente per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità non poteva validamente effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale dello stesso progetto su tale ZPS. 16 Con decisione del 28 febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha respinto il ricorso proposto dalla SU e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale giudice, in sostanza, sebbene la fissazione di obiettivi di conservazione specifici per la ZPS in questione sia, in linea di principio, necessaria affinché possa essere validamente effettuata un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito protetto, nel caso di specie, la valutazione, che era stata condotta sulla base di obiettivi di conservazione generici, era comunque valida, poiché dai dati scientifici emergeva che al cigno selvatico non sarebbe stato arrecato alcun pregiudizio dal progetto di cui al procedimento principale, a prescindere dal tipo di obiettivi di conservazione fissati specificamente per la ZPS in questione. 17 I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), giudice del rinvio nella causa C‑27/25. Essi sostengono che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» impone di effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza delle modifiche previste sul sito interessato «tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo», cosicché una siffatta valutazione può essere validamente effettuata solo se sono stati previamente adottati obiettivi di conservazione specifici per la ZPS interessata. L’esistenza di obiettivi generici di conservazione non sarebbe quindi sufficiente. 18 Nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità, il Ministro dell’Edilizia abitativa, degli Enti locali e del Patrimonio e il procuratore generale, ritengono, per contro, che, sebbene gli obiettivi di conservazione specifici per la ZPS in questione debbano certamente costituire, qualora esistano, un punto di riferimento obbligatorio, non sussiste alcun ostacolo assoluto all’esame e alla realizzazione di un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato in assenza di obiettivi del genere. La direttiva «habitat» non osterebbe a che una siffatta valutazione possa essere effettuata senza che siano stati adottati obiettivi di conservazione specifici per la ZPS in questione. Essi sottolineano che l’obiettivo principale dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» è assicurarsi che non vi sia pregiudizio all’integrità di siti del genere. 19 Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la direttiva «habitat» esiga che siano stati adottati obiettivi di conservazione specifici per una determinata ZPS affinché un’autorità nazionale possa effettuare validamente un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di tale piano o progetto. 20 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli obiettivi di conservazione validi per una [ZPS] costituiscano un prerequisito della competenza dell’autorità preposta a effettuare una opportuna valutazione valida ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva “habitat”], in sede di esame di una domanda di autorizzazione». Causa C‑356/25 21 L’8 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda per il rilascio di un’autorizzazione per un progetto di sviluppo di un parco eolico e delle relative infrastrutture. Tale progetto consiste in 17 turbine eoliche, suddivise in due gruppi, vale a dire 11 turbine da installare nella Contea di Waterford e 6 nella Contea di Cork, un cavo di connessione interrato della lunghezza di circa 3,3 km, una sottostazione con un collegamento ad anello alla linea Knockraha – Woodhouse di 110 kilovolts (kV) tramite due linee aeree di 40 m e un impianto di stoccaggio di batterie agli ioni di litio situato nello stesso sito di tale sottostazione. Con decisione dell’8 novembre 2023, l’Autorità ha rilasciato un permesso di costruzione per il progetto di cui trattasi nel procedimento principale. Tale progetto si situa a 9,9 km dalla ZPS di [OSCURATO:PERSONA]. 22 Come nella causa C‑27/25, è pacifico che, alla data di adozione di tale decisione, l’Irlanda non avesse ancora adottato obiettivi di conservazione specifici per la ZPS interessata. 23 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte), da un lato, con una domanda di annullamento di detta decisione e, dall’altro, con una domanda di decisione declaratoria diretta a far constatare che il preesame dell’incidenza ambientale del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sulla ZPS di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto degli obiettivi di conservazione e/o delle misure di conservazione specifici per tale zona, per contro assenti al momento dell’adozione della stessa decisione. 24 Tale giudice ha respinto tale domanda di annullamento. Esso rimane tuttavia investito della domanda di decisione declaratoria presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 25 [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) si chiede, in sostanza, se, conformemente alla direttiva «habitat», l’assenza di obiettivi di conservazione e/o di misure di conservazione specifici per la ZPS interessata osti a che un’autorità nazionale possa procedere a un preesame dell’incidenza ambientale del piano o del progetto in questione sul sito protetto al fine di stabilire la necessità di effettuare un’opportuna valutazione dello stesso. 26 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva “habitat”], come applicato alla [direttiva “uccelli”] dall’articolo 7 della [direttiva “habitat”], abbia per effetto che la determinazione da parte di un’autorità competente di uno Stato membro riguardo alla questione se un piano o progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito ai sensi della [direttiva “uccelli”] possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, debba essere effettuata con riferimento agli obiettivi di conservazione e/o alle misure di conservazione stabiliti per il sito interessato e/o, in particolare, per qualsiasi sito che si intenda escludere dalla valutazione in quanto si ritiene improbabile che possa subire incidenze significative». Procedimento dinanzi alla Corte 27 Con ordinanza del presidente della Corte del 20 marzo 2025, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la causa C‑27/25 al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta e tale causa è stata sottoposta a trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. 28 Con decisione del presidente della Corte del 22 ottobre 2025 le cause C‑27/25 e C‑356/25 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑356/25 29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑356/25 è irricevibile in quanto il giudice del rinvio ha già respinto la domanda di annullamento della decisione di cui trattasi nel procedimento principale in tale causa. Nella misura in cui la sentenza di tale giudice che respinge tale domanda di annullamento è diventata definitiva, la controversia di cui al procedimento principale sarebbe stata definitivamente risolta, cosicché la questione sollevata in detta causa risulterebbe non solo priva di oggetto, ma anche irrilevante ai fini della soluzione di tale controversia. 30 Nel caso di specie, tale domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) nell’ambito di un procedimento articolato in due parti: l’una consistente, in sostanza, in una domanda di annullamento della decisione oggetto del procedimento principale, e l’altra, in una domanda di decisione declaratoria volta a far constatare che il preesame dell’incidenza ambientale del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sul sito in questione avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto degli obiettivi di conservazione e/o delle misure di conservazione specifici per la ZPS di [OSCURATO:PERSONA]. Dalla decisione di rinvio risulta che, sebbene la prima parte della controversia di cui al procedimento principale sia stata certamente risolta dal giudice del rinvio, la seconda rimane tuttavia pendente dinanzi ad esso. Infatti, tale giudice precisa che l’oggetto di tale controversia non si limita alla questione della validità della decisione di cui al procedimento principale, ma si estende anche alla domanda di decisione declaratoria presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla quale esso non si è ancora pronunciato. 31 In tali circostanze, la controversia di cui al procedimento principale conserva il suo oggetto, in quanto il giudice del rinvio rimane investito della domanda di decisione declaratoria introdotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 32 La circostanza che l’azione esperita nel procedimento principale abbia carattere declaratorio non osta a che la Corte statuisca su una questione pregiudiziale se tale azione è prevista dal diritto nazionale e detta questione corrisponde ad un bisogno oggettivo ai fini della soluzione della controversia con cui esso è ritualmente adito (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18 , EU:C:2018:999 , punto 31 nonché giurisprudenza citata). 33 Ciò è quanto si verifica nel caso di specie. Infatti, da un lato, è pacifico che una domanda di decisione declaratoria sia un’azione giudiziaria prevista dal diritto irlandese. 34 Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 13 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑225/25 , EU:C:2026:401 , punto 21 nonché giurisprudenza citata). 35 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’esito della domanda di decisione declaratoria dipende dalla risposta che la Corte fornirà alla questione sollevata, nel senso che, qualora la Corte dovesse rispondere a tale questione in senso affermativo, il giudice del rinvio sarebbe indotto a constatare che il preesame dell’incidenza ambientale del progetto di cui al procedimento principale sulla ZPS di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto degli obiettivi di conservazione e/o delle misure di conservazione specifici per tale zona. In caso di risposta negativa, tale giudice sarebbe allora tenuto a respingere la domanda di decisione pregiudiziale. 36 Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva «habitat» sia priva di qualsiasi relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale. 37 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑356/25 è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali 38 Con le loro rispettive questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che, in assenza di obiettivi di conservazione specifici per la ZPS interessata, un’autorità nazionale possa validamente procedere, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un piano o di un progetto, ad un preesame o ad un’opportuna valutazione dell’incidenza di tale piano o di tale progetto sull’integrità di tale ZPS. 39 Conformemente a una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 23 aprile 2026, NOI – Blagoevgrad, C‑116/25 , EU:C:2026:336 , punto 31 e giurisprudenza citata). 40 Sempre per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini, per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑490/24 , EU:C:2026:89 , punto 24 ). 41 Per quanto riguarda i termini della disposizione di cui si chiede l’interpretazione, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha su detto sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 42 L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» precisa, inoltre, che, alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato e fatto salvo il paragrafo 4 di tale articolo 6, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità di tale sito e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 43 In primo luogo, quanto alla nozione di «opportuna valutazione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», va rilevato che tale disposizione non definisce alcun metodo particolare per l’attuazione di una tale valutazione. Tuttavia, secondo la lettera stessa di detta disposizione, un’opportuna valutazione delle incidenze su un sito protetto di un piano o di un progetto deve precedere l’approvazione di questo e tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla combinazione di tale piano o progetto con altri piani o progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punti 52 e 53 ). 44 In secondo luogo, dalla formulazione della stessa disposizione risulta altresì che l’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito deve essere effettuata «tenendo conto» degli obiettivi di conservazione «del medesimo [sito]». 45 Da un lato, i termini «tenendo conto» devono essere intesi, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, nel senso che impongono che l’opportuna valutazione sia condotta in considerazione degli obiettivi di conservazione del sito interessato. 46 La Corte ha infatti precisato che è alla luce degli obiettivi di conservazione di un sito protetto che occorre determinare la portata dell’obbligo di procedere a un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su tale sito. Inoltre, la direttiva «habitat» impone all’autorità nazionale competente di individuare e valutare tutti gli aspetti di tale piano o di tale progetto che possano incidere sugli obiettivi di conservazione di detto sito prima del rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi (sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 51 ). 47 È parimenti in tal senso che la Corte ha dichiarato che i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della direttiva «habitat», che si applicano anche alle ZPS conformemente all’articolo 7 di tale direttiva, e in base ai quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad effettuare una valutazione ex ante e a sottoporre ad autorizzazione preventiva i piani o i progetti che possano avere incidenze significative sui siti interessati, specificano che gli obiettivi di conservazione del sito protetto costituiscono un «punto di riferimento obbligatorio» per le opportune valutazioni richieste (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 42 ). 48 Dall’altro lato, il rinvio, contenuto nell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», agli obiettivi di conservazione «del medesimo [sito]» indica che tali obiettivi di conservazione devono essere specifici per ciascun sito protetto. 49 A tal proposito, la Corte ha rilevato che detti obiettivi di conservazione non possono essere generici ed imprecisi, ma devono, al contrario, essere specifici e precisi, nonché prendere in considerazione gli interessi particolari delle zone interessate, il che presuppone che essi siano relativi ai principali tipi di habitat naturali e di specie presenti all’interno della ZSC interessata e presentino un interesse per l’Unione europea [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punti 58 e 59 , nonché del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punto 107 e giurisprudenza citata]. 50 Pertanto, dai termini chiari e inequivocabili dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che l’opportuna valutazione deve essere effettuata a sostegno degli obiettivi di conservazione specifici per il sito di cui trattasi. Infatti, in assenza di una definizione di tali obiettivi, una siffatta valutazione non può essere validamente condotta, con la conseguenza che gli obiettivi di conservazione non possono essere considerati facoltativi, né come elementi da prendere in considerazione solo qualora esistano. 51 Tale interpretazione è corroborata dal contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». 52 In primo luogo, ai sensi dell’ottavo considerando della direttiva «habitat», in ciascuna zona designata occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti. Il decimo considerando di tale direttiva enuncia che occorre procedere a una valutazione appropriata di qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato. Come dichiarato dalla Corte, dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» e di tale decimo considerando, risulta che la significatività dell’incidenza su un sito di un piano o di un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è valutata in relazione con gli obiettivi di conservazione di quest’ultimo. Inoltre, quando un piano o un progetto rischia di compromettere tali obiettivi, esso deve essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente detto sito (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02 , EU:C:2004:482 , punti 46 e 49 ). 53 Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, si ritiene che un siffatto rischio sussista in quanto non si può escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il piano o il progetto in questione possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito protetto. La valutazione di tale rischio va effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche per tale sito (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 37 e giurisprudenza citata). 54 Ne deriva che l’esigenza di effettuare l’opportuna valutazione richiesta alla luce degli obiettivi di conservazione del sito protetto non è puramente formale. Tale esigenza è, infatti, inerente alla natura stessa di una tale valutazione, poiché quest’ultima ha precisamente lo scopo di stabilire se il piano o il progetto in questione possa compromettere l’integrità di tale sito, il che può essere valutato solo in relazione agli obiettivi di conservazione propri a detto sito. 55 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori che sono previsti sul sito protetto in questione (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punto 39 e giurisprudenza citata). Pertanto, in assenza di obiettivi di conservazione specifici fissati prima di effettuare l’opportuna valutazione richiesta, non si può ritenere che una tale opportuna valutazione soddisfi siffatti requisiti di completezza, precisione e definitività. 56 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che gli obblighi relativi alla gestione delle ZPS, previsti all’articolo 4 della direttiva «uccelli», letto alla luce dell’articolo 6 della direttiva «habitat», implicano che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano fissare obiettivi di conservazione per tali zone. La Corte ha precisato che lo status giuridico di una ZPS deve includere tali obiettivi di conservazione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 46 ). 57 La Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli» nonché l’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva «habitat» devono essere interpretati nel senso che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di definire, per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione riguardanti tutte le specie protette nonché il loro habitat. Spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ciò facendo, definire priorità in funzione della rilevanza di tali misure per il conseguimento degli obiettivi di conservazione di tutte tali specie (sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 59 ). 58 Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» esige che le autorità competenti dello Stato membro interessato, al momento della designazione della ZSC, stabiliscano le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di uno o più tipi di habitat naturali o di una o più specie, nonché per la coerenza della rete Natura 2000, e a seconda dei rischi di degrado o di distruzione che incombono su tali siti. Ebbene, la definizione di tali priorità implica necessariamente che gli obiettivi di conservazione di detti siti siano stati previamente fissati (sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑849/19 , EU:C:2020:1047 , punto 46 ). 59 Pertanto, la fissazione di tali obiettivi di conservazione costituisce un presupposto necessario nell’ambito della definizione di dette priorità e delle misure di conservazione [sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 156 e giurisprudenza citata]. 60 Da quanto sopra esposto discende che gli obiettivi di conservazione precedentemente stabiliti e specifici per ciascun sito protetto determinano sia la definizione delle misure di conservazione applicabili a un sito protetto, sia quella delle priorità per quanto riguarda la protezione delle specie e di tale sito, nonché lo svolgimento dell’opportuna valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti su un sito del genere. 61 Pertanto, si deve ritenere che la fissazione di tali obiettivi di conservazione costituisca una fase preliminare e indispensabile all’attuazione della procedura di valutazione prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». 62 Tale interpretazione non è messa in discussione dalla circostanza, invocata dall’Irlanda, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri beneficiano, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, di un termine di sei anni per procedere alla designazione delle ZSC. 63 Invero, il processo di designazione di queste ultime si svolge in tre fasi previste all’articolo 4 della direttiva «habitat», vale a dire la proposta da parte di ciascuno Stato membro di un elenco di siti, l’elaborazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un elenco dei siti di importanza comunitaria e, successivamente, la designazione formale di tali siti come ZSC entro il termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità e le misure di conservazione necessarie (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C‑43/18 , EU:C:2019:483 , punto 37 ). 64 Tuttavia, la direttiva «uccelli», applicabile alla ZPS di cui trattasi nel procedimento principale, non contiene alcuna disposizione equivalente che fissi un termine del genere per le ZPS. Occorre infatti rilevare che le rispettive modalità di designazione delle ZSC e delle ZPS sono strutturalmente distinte, anche se le loro finalità convergono all’interno della rete Natura 2000. Pertanto, per effetto del rinvio operato all’articolo 7 della direttiva «habitat», gli obblighi derivanti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 di tale direttiva sostituiscono gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» e si applicano alle ZPS sin dalla loro classificazione come tali da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 65 In ogni caso, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stata designata come ZPS, ai sensi della direttiva «uccelli», nel 2010. Ebbene, è pacifico che, alla data di adozione delle decisioni di cui al procedimento principale, rispettivamente nel 2022 e nel 2023, l’Irlanda non avesse adottato obiettivi di conservazione specifici per tale zona. 66 Occorre ricordare, al riguardo, che la mancata adozione, da parte di uno Stato membro, di obiettivi di conservazione specifici e precisi per i siti rientranti nella rete Natura 2000 costituisce un inadempimento agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat» [sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑444/21 , EU:C:2023:524 , punto 158 e giurisprudenza citata]. Orbene, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, tali obblighi si applicano anche alle ZPS sin dalla loro classificazione come tali da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 67 L’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», di cui ai punti 60 e 61 della presente sentenza, è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva. 68 Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», la struttura stessa della rete Natura 2000 implica che ciascun sito vi svolga una funzione specifica, affinché esso contribuisca alla coerenza complessiva di tale rete e, pertanto, alla realizzazione dell’obiettivo generale volto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per tutte le specie e i tipi di habitat di cui agli allegati I e II della direttiva «habitat». 69 Tale obiettivo generale si concretizza, per quanto riguarda i siti protetti, attraverso la definizione di obiettivi di conservazione che stabiliscano lo stato da raggiungere per tali specie e tipi di habitat all’interno dei siti interessati. Infatti, la Corte ha sottolineato l’importanza di preservare i siti in questione in uno stato di conservazione soddisfacente, il che implica il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive del sito in questione, connesse alla presenza di un tipo di habitat naturale o di una specie il cui obiettivo di preservazione ha giustificato la designazione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, in conformità a tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Deterioramento dell’area naturale della Doñana), C‑559/19 , EU:C:2021:512 , punto 166 e giurisprudenza citata]. 70 Pertanto, la definizione delle misure di conservazione applicabili a un sito protetto e quella delle priorità in materia di protezione delle specie e dei siti protetti, nonché lo svolgimento dell’opportuna valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti su un tale sito, costituiscono le azioni e i meccanismi concreti da attuare al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione fissati per il sito in questione. 71 La specificità e la precisione degli obiettivi di conservazione fissati dallo Stato membro interessato consentono quindi di verificare se le misure di conservazione basate su di essi siano idonee a raggiungere lo stato di conservazione auspicato del sito in questione [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Protezione delle zone speciali di conservazione), C‑116/22 , EU:C:2023:687 , punti 115 e 116 ]. Lo stesso vale per quanto riguarda lo svolgimento dell’opportuna valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti su un sito protetto. 72 Ebbene, in assenza di obiettivi di conservazione prestabiliti e specifici per il sito interessato, l’opportuna valutazione che le autorità nazionali sono tenute a effettuare si fonderebbe necessariamente su una base insufficientemente precisa e completa, come rilevato al punto 55 della presente sentenza, il che comporterebbe un aumento del rischio che piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di tale sito, ma che ne compromettono l’integrità, siano autorizzati da tali autorità nazionali, così provocando danni ecologici significativi, se non addirittura irreparabili, a detto sito. 73 Una tale assenza priverebbe, inoltre, il procedimento di opportuna valutazione della prevedibilità e della certezza del diritto indispensabili alla sua attuazione in condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle direttive «habitat» e «uccelli». A tal riguardo, occorre ricordare che gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’articolo 6 della direttiva «habitat» devono essere attuati in modo effettivo e mediante misure complete, chiare e precise (sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑66/23 , EU:C:2024:733 , punto 56 nonché giurisprudenza citata). 74 Pertanto, un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto condotta senza che siano stati previamente adottati gli obiettivi di conservazione specifici per tale sito rischia di compromettere gli obiettivi perseguiti dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e, in definitiva, quelli di tale direttiva stessa. 75 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la previa adozione, da parte delle autorità nazionali competenti, di obiettivi di conservazione specifici per il sito interessato costituisce un requisito di legittimità dell’opportuna valutazione richiesta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». 76 Per quanto riguarda la fase di preesame dell’incidenza ambientale del piano o del progetto in questione sul sito protetto, oggetto della questione pregiudiziale nella causa C‑356/25, occorre ricordare che questa costituisce una fase preliminare volta a determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze di tale piano o progetto sul sito in questione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑323/17 , EU:C:2018:244 , punto 40 ). 77 A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» indica chiaramente che l’obbligo di procedere a una siffatta valutazione dipende dai due presupposti cumulativi, vale a dire il piano o il progetto in questione dev’essere non connesso o necessario alla gestione del sito interessato, e deve poter avere incidenze significative su quest’ultimo (sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑323/17 , EU:C:2018:244 , punto 32 ). 78 La fase di preesame, in quanto fase preliminare volta a determinare se sia necessario procedere a un’opportuna valutazione, ha precisamente lo scopo di determinare se tali presupposti siano soddisfatti. 79 Tale fase di preesame non implica un’analisi altrettanto completa e precisa quanto quella che occorre effettuare nell’ambito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sul sito interessato. Infatti, la Corte ha dichiarato che l’analisi delle misure intese a evitare o a ridurre eventuali effetti significativi sul sito interessato dev’essere effettuata non allo stadio di detta fase di preesame, ma a quello di tale opportuna valutazione. Secondo la Corte, la presa in considerazione di simili misure fin dalla stessa fase di preesame potrebbe compromettere l’effetto utile della direttiva «habitat», in generale, nonché detta opportuna valutazione, in particolare, in quanto quest’ultima fase perderebbe il suo oggetto e sussisterebbe un rischio di aggiramento della stessa, che costituisce tuttavia una garanzia essenziale prevista da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑721/21 , EU:C:2023:477 , punti 46 e 47 nonché giurisprudenza citata). 80 Per quanto riguarda il primo dei presupposti menzionati al punto 77 della presente sentenza, è giocoforza constatare che la questione se il piano o il progetto in questione sia direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato riguarda le caratteristiche di tale piano o progetto considerato di per sé. Ne consegue che l’adozione di obiettivi di conservazione specifici per il sito protetto non può essere considerata indispensabile a tal fine. 81 Per quanto riguarda il secondo di tali presupposti, esso implica in particolare l’individuazione dei siti protetti che potrebbero essere pregiudicati dal piano o dal progetto in questione, tenendo conto dei potenziali effetti di questi ultimi. Ebbene, non si può escludere la possibilità di effettuare una simile individuazione senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti. Ciò può verificarsi quando la delimitazione dell’area geografica potenzialmente pregiudicata dal piano o dal progetto consente di escludere, con la certezza richiesta dal principio di precauzione, sulla base di criteri oggettivi, quali la distanza tra lo stesso piano o progetto e i siti protetti nonché l’esistenza o meno di forme verosimili di incidenza, qualsiasi rischio di pregiudizio per determinati siti protetti, indipendentemente dagli obiettivi di conservazione specifici per questi ultimi. 82 Per contro, per quanto riguarda i siti protetti situati nell’area geografica che potrebbe essere interessata da tale piano o progetto, la valutazione della probabilità o del rischio che detto piano o progetto abbia incidenze significative su tali siti non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per detti siti. Occorre precisare al riguardo che, come risulta dai punti da 76 a 79 della presente sentenza, tale valutazione non implica di effettuare un’analisi tanto completa e precisa dell’incidenza del piano o del progetto in questione sul sito protetto quanto l’opportuna valutazione stessa, bensì di valutare se, tenuto conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito, la probabilità o il rischio che tale piano o progetto abbia incidenze significative su quest’ultimo possa o meno essere escluso. 83 Tenuto conto dei suddetti elementi, occorre ritenere che, nell’ambito della fase di preesame, non possa essere esclusa la possibilità di delimitare l’area geografica su cui potrebbe incidere un piano o un progetto, senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti. Per contro, la valutazione della probabilità o del rischio che un tale piano o progetto abbia incidenze significative su un sito protetto situato in tale area geografica non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito. 84 Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale non può, in assenza di una previa adozione di obiettivi di conservazione specifici stabiliti per la ZPS interessata, procedere validamente a un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sull’integrità di tale zona, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di autorizzazione relativa a tale piano o progetto. Nell’ambito della fase di preesame, non può essere esclusa la possibilità di delimitare l’area geografica su cui un piano o un progetto potrebbe incidere, senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti. Per contro, la valutazione della probabilità o del rischio che un tale piano o progetto abbia incidenze significative su un sito protetto situato in tale area geografica non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito. Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza 85 In udienza l’Irlanda ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza. 86 Al riguardo, occorre ricordare che l’interpretazione che la Corte fornisce delle norme del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata delle norme stesse, nel senso in cui devono o avrebbero dovuto essere intese e applicate sin dal momento della loro entrata in vigore. Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde mettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire la buona fede delle parti interessate e il rischio di gravi inconvenienti e tali criteri sono cumulativi (sentenza del 19 marzo 2026, DB InfraGO e DB RegioNetz Infrastruktur, C‑770/24 , EU:C:2026:218 , punto 61 nonché giurisprudenza citata). 87 Pertanto, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione (sentenza del 19 marzo 2026, DB InfraGO e DB RegioNetz Infrastruktur, C‑770/24 , EU:C:2026:218 , punto 62 nonché giurisprudenza citata). 88 Nel caso di specie, non risulta che l’Irlanda abbia dimostrato l’esistenza di un rischio di gravi perturbazioni. Al contrario, dato che tale Stato membro ha infine adottato, nel 2024, obiettivi di conservazione specifici per tutte le ZPS situate nel suo territorio e che, conformemente al principio della certezza del diritto, il diritto dell’Unione non esige che un’autorità amministrativa sia, in linea di principio, obbligata a ritornare su una decisione amministrativa divenuta definitiva alla scadenza di termini di ricorso ragionevoli o mediante l’esaurimento dei mezzi di ricorso (sentenza del 19 marzo 2026, DB InfraGO e DB RegioNetz Infrastruktur, C‑770/24 , EU:C:2026:218 , punto 65 nonché giurisprudenza citata), un tale rischio sembra escluso. 89 Dal momento che il secondo criterio di cui al punto 86 della presente sentenza non è soddisfatto, non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede degli ambienti interessati. 90 Dalle considerazioni che precedono risulta che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza. Sulle spese 91 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte diverse da quelle delle dette parti non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che: un’autorità nazionale non può, in assenza di una previa adozione di obiettivi di conservazione specifici stabiliti per la zona di protezione speciale interessata, procedere validamente a un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto sull’integrità di tale zona, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di autorizzazione relativa a tale piano o progetto. Nell’ambito della fase di preesame, non può essere esclusa la possibilità di delimitare l’area geografica su cui un piano o un progetto potrebbe incidere, senza che sia necessario tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per ciascuno dei siti protetti. Per contro, la valutazione della probabilità o del rischio che un tale piano o progetto abbia incidenze significative su un sito protetto situato in tale area geografica non può essere effettuata senza tenere conto degli obiettivi di conservazione specifici per tale sito. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris