CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 08494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta, del tutto genericamente, una motivazione apparente in risposta alle censure formulate nell'atto di appello - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia, in relazione al rilievo difensivo sulla mancanza del requisito della messa in vendita, che l'uso - come la detenzione - dei fuochi pirotecnici integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. per la quale correttamente è intervenuta condanna in primo grado. E di una motivazione della sentenza di primo grado, in cui, dopo avere evidenziato che i fuochi rinvenuti presso la bancarella di cui era titolare l'imputato (e, quindi, senza dubbio esposti per la vendita) appartenevano alla categoria di artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg.150, si rileva che sussistono sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato contestato, integrato, quest'ultimo, anche da culpa levis, ove non ricorra una causa di giustificazione scriminante la condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026