CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 46897/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CYQ60) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Imperia, con la sentenza indicata in epigrafe emessa a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio italiano, senza la speciale autorizzazione, prima del decorso del termine di anni cinque dalla data di effettivo allontanamento, a seguito di espulsione disposta dal Prefetto di Frosinone il 21 gennaio 2019 e di ordine del Questore di Potenza ex art. 14 dello stesso decreto legislativo, notificato il 28 gennaio 2019. 2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Come chiaramente risulta dall'esposizione delle doglianze, esse si rivolgono agli apprezzamenti che hanno condotto il giudice di merito a individuare le concrete caratteristiche del fatto e a ritenerle non riconducibili ai presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. L'impugnazione, invero, contesta la concludenza delle affermazioni al riguardo in sentenza, che fanno riferimento all'esistenza di un precedente analogo e alla prova dell'effettivo allontanamento dal territorio italiano desumibile solo dalla richiesta di asilo in Francia del gennaio 2021. In tal modo non si denuncia l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia la sua inosservanza), o l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e dunque l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta). Ciò che si rileva è invece la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della lettura della fattispecie concreta denunciabili solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. 4. Per tali ragioni il ricorso diretto per cassazione, risultando proposto per far valere il vizio di cui al comma 1 lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Genova. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente P RctSberto Bi enti 1..) E Mo