Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22172/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4264/2023depositata il 13 giugno 2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Con sentenza del 13 giugno 2023 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza del Tribunale di Roma cheaveva respinta l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] (unitamente ad altri due soggetti)Numero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; tale società,dopo aver concesso in uso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un macchinario,aveva richiesto giudizialmente il pagamento dei canoni non corrispostinonché il prezzo concordato per l’eventuale acquisto finale del beneeccepito il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA],l’insussistenza del credito per mancata sottoscrizione del contratto eperché essa non era mai stata proprietaria del bene concesso in locazionefinanziaria né lo aveva ricevuto in consegna dopo la conclusione delrapporto; aveva altresì sostenuto che il patto di riacquisto convenuto trale parti prevedeva la corresponsione di somme sproporzionate rispetto alvalore del bene.In particolare, la corte territoriale riteneva che le clausole del contratto dilocazione finanziaria evidenziassero che il patto di riacquisto era statostipulato a scopo di garanzia delle obbligazioni di pagamento dei canoni daparte della locataria per assicurare il corretto relativo adempimento,garanzia da qualificarsi autonoma; di qui il rigetto dell’appello.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, con un solo motivo.

MB [OSCURATO:PERSONA].p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta solo intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo censura la sentenza impugnata per «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1418 e 1937 c.c. ai sensi dell’art.360 co.1. n.3c.p.c.».Si assume che il patto di riacquisto del macchinario concesso in locazionenon doveva intendersi quale patto di garanzia, ma quale patto di nuovavendita poiché riguardante parti diverse dal concedente e dall’utilizzatoree che pertanto, in mancanza di originaria proprietà del bene e disuccessiva riconsegna, esso doveva ritenersi nullo.Numero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/20262.

Il motivo merita accoglimento.2.1.

La vicenda è la seguente.Rimac – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. unmacchinario ad uso industriale, che Locat aveva concesso in locazionefinanziaria, con contratto in data 10.5.2007, ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per il corrispettivo di 88.016,40 euro oltre iva; [OSCURATO:PERSONA] avevaprestato fideiussione per l’adempimento delle obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. fino all’importo di euro 106.545,68 e [OSCURATO:SOCIETA]. avevapattuito l’acquisto del bene locato in ipotesi di risoluzione anticipata delcontratto di leasing.

In seguito, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevacorrisposto i canoni di leasing dovuti per un importo di euro 29.695,58 négli interessi di mora; pertanto Locat, divenuta nelle more UnicreditLeasing, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo verso tutti tali soggetti,esclusa Rimac, in relazione ai canoni scaduti ed a scadere alla data dirisoluzione, detratto il prezzo di eventuale acquisto finale del bene.2.2.

Sostiene la ricorrente la nullità del negozio da essa stipulato qualepatto di riacquisto in assenza in concreto del bene originariamenteconsegnato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erroneamente qualificato dallacorte territoriale quale contratto di garanzia.Il contenuto del contratto stipulato tra le parti si evince con chiarezza dallamotivazione della sentenza impugnata.

In particolare nella motivazione silegge che nel contratto citato [OSCURATO:SOCIETA]. si è impegnata, «perl’ipotesi in cui il contratto venisse anticipatamente risolto in conseguenzadell’inadempimento del cliente o per qualsivoglia altra ragione prevista dalcontratto medesimo, nonché in ogni ipotesi in cui il contratto non avessedecorrenza, a provvedere al riacquisto del bene per un corrispettivo chesarà determinato sommando: a. l’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati dal cliente fino alla data di risoluzione del contratto; b. qualsiasialtre ragioni di credito di Locat […] già scaduta alla medesima data; c. ilNumero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026residuo valore in linea capitale (debito residuo) corrispondente all’ultimocanone scaduto prima della data di risoluzione del contratto e quindirilevabile sulla riga di tale canone sul piano di ammortamento che si allegaalla garanzia per costituirne parte integrale e sostanziale; d. il prezzoprevisto dal contratto per l’eventuale acquisto finale del bene da parte delcliente, sempre che il contratto preveda tale facoltà del cliente, ovvero,nel caso in cui il contratto non preveda tale facoltà in capo al cliente, unimporto pari percentuale del 1,000% […] del prezzo pagato da Locat perl’acquisto del bene, prezzo quale sopra indicato; e. gli interessiconvenzionali di mora dovuti dal cliente […]; f. l’IVA da calcolarsi secondol’aliquota vigente su tutti gli importi di cui ai precedenti punti […]».

Icontraenti hanno, inoltre, stabilito: - al punto

1. della citata scrittura, che«il corrispettivo per il riacquisto […] dovrà essere pagato a Locat entro enon oltre 15 giorni dalla data della sua prima richiesta scritta […]»; - alsuccessivo punto 4., che «l’obbligo di pagamento del corrispettivo per ilriacquisto sarà conseguente al semplice ricevimento della prima richiestascritta di Locat, senza che da parte dei garanti possa essere invocato unqualsiasi precedente adempimento da parte della stessa Locat, quale laconsegna materiale del bene o la formalizzazione della vendita»; - alpunto 5, che «considerato che è preciso interesse dei garanti che siperfezioni l’operazione cui la garanzia si riferisce e che gli impegni quiformalizzati hanno principalmente carattere di garanzia: a) l’obbligo dipagamento sarà indipendente dell’esistenza del bene presso il cliente opresso terzi e, quindi, dalla sua effettiva reperibilità; b) L’obbligo dipagamento sarà indipendente dallo stato di fatto e di conservazione delbene, stato per il quale Locat rimane fin d’ora esonerata da ogniresponsabilità, e dall’effettivo valore commerciale dello stesso, restandopertanto esclusa qualsiasi garanzia per i vizi palesi od occulti» .2.3.

Così conformato, il contratto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Locat nonpuò certamente qualificarsi, come correttamente rilevato anche dalla corteNumero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026territoriale, quale patto di vendita, considerata l’assenza della causa diesso, avendo le parti espressamente previsto che [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbestata tenuta a versare l’importo convenuto a prescindere dalla consegnadel bene da parte di Locat.

Quindi non può trarsi dal negozio stipulatoalcuna volontà di trasferire, contro un corrispettivo, il bene da [OSCURATO:SOCIETA]ad [OSCURATO:SOCIETA]., bene la cui esistenza o reperibilità non è affatto previstacome necessaria al momento della vendita, circostanza che rende ilnegozio come tale privo di causa.Premesso ciò, il contratto sottoscritto non può neppure qualificarsi qualefideiussione o contratto autonomo di garanzia poiché, pur avendo le partidichiarato di voler garantire il corretto e puntuale adempimento delleobbligazioni assunte dall’utilizzatrice, hanno collocato tale accordonell’ambito del tipo di contratto di compravendita, cui le rispettive volontàerano orientate, e non quale inequivoco negozio di fideiussione.

In talmodo, dunque, non può dirsi sussistente un’espressa volontà di prestarefideiussione, come prescritto dall’invocato art.1937 c.c., poiché la volontàdelle parti era dichiarata come diretta alla stipula di un contratto dicompravendita - benché nullo per quanto sopra -.3.

Il ricorso, in conclusione, va accolto e la sentenza cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per lespese alla Corte d’Appello di Roma.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4264/2023depositata il 13 giugno 2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Con sentenza del 13 giugno 2023 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza del Tribunale di Roma cheaveva respinta l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] (unitamente ad altri due soggetti)Numero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; tale società,dopo aver concesso in uso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un macchinario,aveva richiesto giudizialmente il pagamento dei canoni non corrispostinonché il prezzo concordato per l’eventuale acquisto finale del beneeccepito il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA],l’insussistenza del credito per mancata sottoscrizione del contratto eperché essa non era mai stata proprietaria del bene concesso in locazionefinanziaria né lo aveva ricevuto in consegna dopo la conclusione delrapporto; aveva altresì sostenuto che il patto di riacquisto convenuto trale parti prevedeva la corresponsione di somme sproporzionate rispetto alvalore del bene.In particolare, la corte territoriale riteneva che le clausole del contratto dilocazione finanziaria evidenziassero che il patto di riacquisto era statostipulato a scopo di garanzia delle obbligazioni di pagamento dei canoni daparte della locataria per assicurare il corretto relativo adempimento,garanzia da qualificarsi autonoma; di qui il rigetto dell’appello.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, con un solo motivo. MB [OSCURATO:PERSONA].p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta solo intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo censura la sentenza impugnata per «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1418 e 1937 c.c. ai sensi dell’art.360 co.1. n.3c.p.c.».Si assume che il patto di riacquisto del macchinario concesso in locazionenon doveva intendersi quale patto di garanzia, ma quale patto di nuovavendita poiché riguardante parti diverse dal concedente e dall’utilizzatoree che pertanto, in mancanza di originaria proprietà del bene e disuccessiva riconsegna, esso doveva ritenersi nullo.Numero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/20262. Il motivo merita accoglimento.2.1. La vicenda è la seguente.Rimac – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. unmacchinario ad uso industriale, che Locat aveva concesso in locazionefinanziaria, con contratto in data 10.5.2007, ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per il corrispettivo di 88.016,40 euro oltre iva; [OSCURATO:PERSONA] avevaprestato fideiussione per l’adempimento delle obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. fino all’importo di euro 106.545,68 e [OSCURATO:SOCIETA]. avevapattuito l’acquisto del bene locato in ipotesi di risoluzione anticipata delcontratto di leasing. In seguito, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevacorrisposto i canoni di leasing dovuti per un importo di euro 29.695,58 négli interessi di mora; pertanto Locat, divenuta nelle more UnicreditLeasing, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo verso tutti tali soggetti,esclusa Rimac, in relazione ai canoni scaduti ed a scadere alla data dirisoluzione, detratto il prezzo di eventuale acquisto finale del bene.2.2. Sostiene la ricorrente la nullità del negozio da essa stipulato qualepatto di riacquisto in assenza in concreto del bene originariamenteconsegnato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erroneamente qualificato dallacorte territoriale quale contratto di garanzia.Il contenuto del contratto stipulato tra le parti si evince con chiarezza dallamotivazione della sentenza impugnata. In particolare nella motivazione silegge che nel contratto citato [OSCURATO:SOCIETA]. si è impegnata, «perl’ipotesi in cui il contratto venisse anticipatamente risolto in conseguenzadell’inadempimento del cliente o per qualsivoglia altra ragione prevista dalcontratto medesimo, nonché in ogni ipotesi in cui il contratto non avessedecorrenza, a provvedere al riacquisto del bene per un corrispettivo chesarà determinato sommando: a. l’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati dal cliente fino alla data di risoluzione del contratto; b. qualsiasialtre ragioni di credito di Locat […] già scaduta alla medesima data; c. ilNumero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026residuo valore in linea capitale (debito residuo) corrispondente all’ultimocanone scaduto prima della data di risoluzione del contratto e quindirilevabile sulla riga di tale canone sul piano di ammortamento che si allegaalla garanzia per costituirne parte integrale e sostanziale; d. il prezzoprevisto dal contratto per l’eventuale acquisto finale del bene da parte delcliente, sempre che il contratto preveda tale facoltà del cliente, ovvero,nel caso in cui il contratto non preveda tale facoltà in capo al cliente, unimporto pari percentuale del 1,000% […] del prezzo pagato da Locat perl’acquisto del bene, prezzo quale sopra indicato; e. gli interessiconvenzionali di mora dovuti dal cliente […]; f. l’IVA da calcolarsi secondol’aliquota vigente su tutti gli importi di cui ai precedenti punti […]». Icontraenti hanno, inoltre, stabilito: - al punto 1. della citata scrittura, che«il corrispettivo per il riacquisto […] dovrà essere pagato a Locat entro enon oltre 15 giorni dalla data della sua prima richiesta scritta […]»; - alsuccessivo punto 4., che «l’obbligo di pagamento del corrispettivo per ilriacquisto sarà conseguente al semplice ricevimento della prima richiestascritta di Locat, senza che da parte dei garanti possa essere invocato unqualsiasi precedente adempimento da parte della stessa Locat, quale laconsegna materiale del bene o la formalizzazione della vendita»; - alpunto 5, che «considerato che è preciso interesse dei garanti che siperfezioni l’operazione cui la garanzia si riferisce e che gli impegni quiformalizzati hanno principalmente carattere di garanzia: a) l’obbligo dipagamento sarà indipendente dell’esistenza del bene presso il cliente opresso terzi e, quindi, dalla sua effettiva reperibilità; b) L’obbligo dipagamento sarà indipendente dallo stato di fatto e di conservazione delbene, stato per il quale Locat rimane fin d’ora esonerata da ogniresponsabilità, e dall’effettivo valore commerciale dello stesso, restandopertanto esclusa qualsiasi garanzia per i vizi palesi od occulti» .2.3. Così conformato, il contratto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Locat nonpuò certamente qualificarsi, come correttamente rilevato anche dalla corteNumero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026territoriale, quale patto di vendita, considerata l’assenza della causa diesso, avendo le parti espressamente previsto che [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbestata tenuta a versare l’importo convenuto a prescindere dalla consegnadel bene da parte di Locat. Quindi non può trarsi dal negozio stipulatoalcuna volontà di trasferire, contro un corrispettivo, il bene da [OSCURATO:SOCIETA]ad [OSCURATO:SOCIETA]., bene la cui esistenza o reperibilità non è affatto previstacome necessaria al momento della vendita, circostanza che rende ilnegozio come tale privo di causa.Premesso ciò, il contratto sottoscritto non può neppure qualificarsi qualefideiussione o contratto autonomo di garanzia poiché, pur avendo le partidichiarato di voler garantire il corretto e puntuale adempimento delleobbligazioni assunte dall’utilizzatrice, hanno collocato tale accordonell’ambito del tipo di contratto di compravendita, cui le rispettive volontàerano orientate, e non quale inequivoco negozio di fideiussione. In talmodo, dunque, non può dirsi sussistente un’espressa volontà di prestarefideiussione, come prescritto dall’invocato art.1937 c.c., poiché la volontàdelle parti era dichiarata come diretta alla stipula di un contratto dicompravendita - benché nullo per quanto sopra -.3. Il ricorso, in conclusione, va accolto e la sentenza cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per lespese alla Corte d’Appello di Roma.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 2814/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 22172/2026Data pubblicazione 28/06/2026
Decreto Cassazione n. 22172/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris