CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 8/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE il 15/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO in relazione ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen e agli artt. 56 e 629, comma 1 cod. pen. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640. Comma 2 cod. pen.; - vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I motivi di sono generici. Gli stessi, infatti, non si confrontano con la sentenza impugnata e, al di là dell'affermazione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle censure dell'atto di appello, non contengono in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. I motivi di ricorso, quindi, sono privi dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in essi contenute non evidenziano il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c:.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]/ Estensore [OSCURATO:PERSONA]3/ • O — DEPOSITATA, Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ri rr:M