CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 33899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5966/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (dettoEnrico), rappresentat o e difes o , giusta procur a speciale allegata in calce a l ric orso , da ll’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia Pistoia n. 6 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E [OSCURATO:PERSONA], con sede in Caserta, al [OSCURATO:PERSONA] n. 31, in persona del Presidente pro temporearch. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso il domicilio digitale di quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - e nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI; C [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la “Decisione”, n. 23/2021,del C [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORIdepositata il giorno 15 /0 7 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] de Cristofaro (detto Enrico) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della “Decisione” del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (d’ora in avanti, breviter, CNAPPC) n. 23/2021, pubblicata il 22 luglio 2021 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Direzione Generale degli [OSCURATO:PERSONA], notificatagli in pari data. Ha resistito, con controricorso, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta (per il prosieguo, semplicemente, Ordine). Il Ministero della Giustizia non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c od. proc. civ.. Sono rimasti solo intimati il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonché gli architetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Carluccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella “Decisione”, resa sul reclamo promosso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 2021-2025, ha osservato che: «Nel reclamo viene contestato: 1) che l'indizione delle elezioni sarebbe avvenuta tardivamente, senza rispettare il termine di 50 giorni a ritroso dalla scadenza. Ai di là della valutazione di tale termine quale ordinatorio o perentorio (la norma prevede che l'indizione ricordato avvenga "almeno 50 giorni prima...”), deve in via assolutamente assorbente essere ricordato che, nel caso di specie, il termine cadeva nel periodo di piena emergenza pandemica, con la Regione Campania dichiarata “zona rossa”, inaccessibile, cause certamente di forza maggiore e imprevedibili, che impedivano il regolare svolgimento di elezioni in presenza. A tal fine, invero, il legislatore nazionale aveva previsto la necessità di introdurre strumenti per consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi degli Ordini territoriali e Nazionali delle professioni garantendo la sicurezza sanitaria, e perciò da remoto. Per pervenire a simile risultato era stato assegnato un termine per la adozione di un regolamento elettorale mediante il quale disciplinare la votazione in modalità telematica. Per quel che qui interessa, il CNAPPC deliberava nei termini assegnati il proprio regolamento, che rimaneva in attesa cella necessaria approvazione ministeriale. Il Ministero, quindi, procedeva alla approvazione e veniva istituita la piattaforma telematica del CNAPPC. Solo al termine di queste attività, certamente non dipendenti dalla volontà dell'Ordine di Caserta, che consentivano una fase dilatoria delle tornate elettorali cadenti in questo straordinario, sconvolgente e, auspichiamo, irripetibile periodo, quell'Ordine poteva procedere a indire elezioni, utilizzando detta piattaforma. e ciò accadeva tempestivamente. Il mancato rispetto del termine dei cinquanta giorni per l'indizione delle elezioni, quindi, deve essere ricollegato alla speciale, e tristemente nota a livello globale, situazione generale, e non può valere, quindi, quale termine perentorio ed insuperabile. 2) La convocazione delle votazioni, che secondo i reclamanti sarebbe datata 15 marzo, non rispetterebbe il termine di 15 giorni rispetto alla votazione in assemblea. In realtà, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince con certezza che la data del 15 marzo riguarderebbe solo una rettifica dell'avviso di convocazione, che invece è sicuramente del 9 marzo, e quindi rispettoso del detto termine. La rettifica del 15 marzo riguarderebbe solo la sostituzione del Presidente del Seggio e quindi non influirebbe sulle votazioni e sulla loro indizione, e laddove si legge 15 marzo quale data di indizione va interpretato come mero errore materiale. […]. 6) Successivamente al deposito del reclamo, i reclamanti hanno depositato ulteriori memorie, contenenti altri motivi di contestazione e impugnazioni di nuovi atti. Seppure le memorie sono state depositate tempestivamente, le stesse contengono anche nuovi motivi di contestazione all'evidenza inammissibili, perché si tratta di motivi proposti ben oltre il termine decadenziale di dieci giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti.Inoltre, con tali memorie e nuovi motivi vengono censurati atti non impugnabili con il reclamo elettorale, proponibile solo avverso l'atto di proclamazione degli eletti». [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso formulata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] invocando le pronunce rese da questa Corte nn. 4153 del 1999 e 7342 del 1999. Entrambe tali statuizioni, invero, sono state rese incontroversie aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, come tali assolutamente non pertinenti rispetto all’oggetto della odierna lite. 2. Il medesimo Ordine rappresenta, poi, che il predetto ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile «in quanto non è stato notificato agli originari ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti necessarie nel presente giudizio». 2.1. Benché dagli atti effettivamente non risulti l’avvenuta notificazione di questa impugnazione anche ai soggetti da ultimo indicati, è qui sufficiente ricordare, in via assolutamente dirimente, che, come ripetutamente affermato dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, il rispetto del diritto fondamentale aduna ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.Cass. n. 8980 del 2020, in motivazione. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche, ex aliis, Cass. n. 11116 del 2020; Cass. n. 5874 del 2020; Cass. n. 12515 del 2018; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013; Cass. SU, n. 6826 del 2010).3. Fermo quanto precede, i formulati motivi del ricorso denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Error in iudicando -Violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e per mancata valutazione dei documenti decisivi per la controversia, ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360. Nullità della decisione per omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si censura la impugnata Decisione del CNAPPC nella parte in cui ha ritenuto, con certezza, che: i) la data del 15 marzo 2021, di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caserta, aveva riguardato solo una rettifica dell'avviso di convocazione, che, invece, era sicuramente del 9 marzo, e quindi rispettoso del termine di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 169 del 2005; ii) la rettifica suddetta aveva avuto ad oggetto la mera sostituzione del Presidente del seggio, sicché non aveva influito sulle votazioni e sulla loro indizione, e, laddove si leggeva “15 marzo”quale data di quest’ultima, era stato erroneamente interpretato come mero errore materiale, omettendosi, però, di valutare che la data delle elezioni comunicata al Ministero con documento ufficiale era il 15 marzo 2021 e non il 9 marzo 2021; II) «Error in iudicando -Violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. (che dispone in tema di valutazione della prova) per travisamento e/o erronea percezione della prova in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»., sostanzialmente pere le medesime argomentazioni esposte a corredo del primo motivo III) «Error in iudicando -Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 8 lugli 2005, n. 169, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.»., ascrivendosi al CNAPPC di non aver tenuto conto del mancato rispetto dei termini di convocazione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021/2025 e non aver avocato a sé il potere di indire nuove elezioni; IV) «Error in iudicando -Omesso esame, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., di fatto decisivo e discusso tra le parti», laddove il CNAPPC non ha indicato specificamente quali fossero i nuovi motivi proposti dalla parte ivi reclamante, oltre il termine decadenziale, con la propria memoria. 4. I primi tre motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili per le dirimenti ragioni di cui appresso.4.1. E’ utile ricordare che, «In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito -e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare -non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte» (cfr.Cass. n. 7187 del 2022). Peraltro, secondo la successiva Cass. n. 12971 del 2022, «In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art.115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità -che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza». 4.2. Si è già dato esaustivamente conto, poi, nel § 1.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi, per brevità, qui interamente riprodotto) delle argomentazioni con cui il CNAPPC ha disatteso le doglianze prospettate in quella sede (anche) da [OSCURATO:PERSONA] de Cristofaro (detto Enrico) circa:i) la pretesa tardiva indizioni delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta, per il quadriennio 2021/2025, perché avvenuta senza rispettare il termine di 50 giorni a ritroso di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 169 del 2005; ii) l’asserita tardiva convocazione delle votazioni, secondo i reclamanti datata 15 marzo 2021 (e non 9 marzo 2021 come affermato dall’Ordine), perché inosservante del termine di 15 giorni rispetto alla votazione in assemblea di cui al comma 1, secondo periodo, della medesima disposizione normativa. 4.2.1. Orbene, i primi due motivi del ricorso, laddove investono tale seconda statuizione, lungi dal poter configurare un’erronea percezione o un travisamento di fatti nei sensi di cui agli indirizzi ermeneutici precedentemente riportati, si risolvono, sostanzialmente, nella mera contrapposizione di una differente valutazione (strumentalmente utilizzandosi il protocollo del 15/03/2021 relativo alla rettifica dell’avviso di convocazione delle elezioni de quibus e non quello, esatto , del 09/03/2021 relativo alla delibera di loro indizione) agli stessi elementi fattuali già accertati e valutati dalla Decisione oggi impugnata. Essi, dunque, mostrano di non tenere in alcun conto che un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate(cfr. Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass.n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). Alteris verbis, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr.Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). 4.2.2. Tali doglianze si rivelano, allora, un’inammissibile critica al complessivo governo del materiale istruttorio dalla Decisione impugnata: ciò, però, non è consentito nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass.n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022;Cass. n. 21424 del 2022; Cass.n. 30435 del 2022). 4.3. Le stesse, inoltre, si rivelano parimenti inammissibili pure laddove, unitamente al terzo motivo, censurano le argomentazioni con cui il CNAPPC ha disatteso le doglianze prospettate in quella sede (anche) da [OSCURATO:PERSONA] de Cristofaro (detto Enrico) circa la pretesa tardiva indizioni delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta, per il quadriennio 2021/2025, perché avvenuta senza rispettare il termine di 50 giorni a ritroso di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 169 del 2005. 4.3.1. Gli assunti delle corrispondenti critiche, infatti, non si confrontano minimamente con la complessiva ratio decidendi, in parte qua , della statuizione impugnata, secondo cui il presunto ritardo non era addebitabile all’Ordine (né al CNAPPC, che, per la medesima ragione non aveva avocato a sé il potere di indire le elezioni in questione) in ragione degli eventi tutti (ivi compiutamente descritti) ricollegabili «alla specialee tristemente nota, a livello globale, situazione generale» determinatasi per effetto della pandemia da Covid-19. 5. Il quarto motivo, infine, è inammissibile perché dimentica completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato) -nel testo, qui applicabile ratione temporis(risultando impugnato un provvedimento decisorio reso il 22 luglio 2021), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass.n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati, proprio in relazione al fatto, in senso storico naturalistico, del cui asserito omesso esame ci si duole, i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto. 5.1. Infine, laddove pure volesse ritenersi lo stesso - magari previa sua riqualificazione come vizio exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., - come volto a censurare il mancato esame di altri motivi di reclamo, rispetto a quelli originariamente formulati, esso si rivelerebbe comunque inammissibile per evidente carenza di autosufficienza, non riportando minimamente il contenuta della memoria in cui tali motivi ulteriori sarebbero stati formulati. 6. In definitiva, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti ritualmente costituite, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, a carico di [OSCURATO:PERSONA] de Cristofaro (detto Enrico), con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di fattone anticipo, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] de Cristofaro (detto Enrico) e lo condanna al pagamento delle spese di questogiudizio di legittimità sostenute dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore i