CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4204-2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato– avverso la sentenza n. 1358/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel PIEMONTE , depositata il 18/11/2014 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]- tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 123/3/ 2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Novara in rigetto del ricorso propost o a vverso avvis o di liquidazione per omesso versamento delle imposte ipotecarie e catastali relative ad attodi compravendita, a rogito di [OSCURATO:PERSONA], stipulato tra 3G [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il contribuente è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo l’Agenziaricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l’insussistenza dei presupposti per il versamento delle imposte in oggetto essendo, la fattispecie in esame,«riconducibile all’art. 32 del DPR n. 601/73 che esenta dall’imposta ipotecaria e catastale gli atti di trasferimento dellaproprietà», atteso che,avendo il Comune di Briga trasferito alla società 3GImmobiliare S.r.L. la proprietà dell’area sulla quale doveva essere effettuato l’intervento di edilizia economica e popolare, già oggetto di convenzione ex art. 35 Legge n. 865/1971 con [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (successivamente oggetto di fallimento), la società 3G aveva dunque realizzato, quale «società subentrante ... nei diritti e obblighi della precedente convenzione», tale intervento con la costruzione di un complesso di villette a schiera, tra le quali vi era l’immobile oggetto dell’atto impugnato; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n . 17010 del 16/06/2021) l 'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - il quale prevede agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento della proprietà o di concessione del diritto di superficie sulle aree espropriate ed utilizzate dai Comuni per la realizzazione di impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali e turistici - è disposizione di stretta interpretazione non suscettibile di interpretazione analogica, cosicché i benefici da essa previsti spettano soltanto ai Comuni e non ad enti diversi, come le societàdi capitali di diritto privato, pur se di proprietà pubblica; 1.4. ne consegue che il beneficio de quopuò essere riconosciuto solo in favore dei Comuni e non di enti diversi, come la 3G [OSCURATO:SOCIETA]., la quale è una società di capitali di diritto privato; 1.5. la Commissione tributaria regionale ha, dunque, errato nel riconoscereil beneficio de quo nel caso in esame , atteso che venivano in rilievo, diversamente da quanto previsto dagli articoli 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 e 27 della legge n. 865 del 1971, degli atti di compravendita conclusi da privati ([OSCURATO:PERSONA]) con società di diritto privato(3G [OSCURATO:SOCIETA].); 2. il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Piemonte in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemontein diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da rem