CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 247777/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di avente causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Sabotino, n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministra- zione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta avente causa dalla Commercio e Finanza – Lea- sing e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24777/2020 Numero sezionale 1318/2022 Numero di raccolta generale 5427/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2075/20, depositata il 10 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di avente causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 10 giugno 2020, con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 7 novembre 2014 dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di leasing stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la Com- mercio e Finanza – [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte riguardante la mi- sura degl'interessi, per contrasto con la legge 7 marzo 1996, n. 108; che ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta, a se- guito di fusione per incorporazione con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] dell'8 no- vembre 2017, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta succeduta alla Commercio e Finanza, a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 26 luglio 2016. Considerato che l'impugnazione risulta proposta da una società (la Fran- cesco [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) diversa da quella che ha proposto l'appello (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), la quale ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione alla società che ha proposto la domanda in primo grado (la [OSCURATO:SOCIETA].), omettendo peraltro di fornire qualsiasi indicazione sia in ordine all'atto di fusione, che non risulta neppure allegato in copia al ricorso per cassazione, sia in ordine ai suoi rapporti con la società appellante; che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di succes- sore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel prece- dente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costi- 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24777/2020 Numero sezionale 1318/2022 Numero di raccolta generale 5427/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 tuzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'uf- ficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24050; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15414; Cass., Sez. lav., 27/01/2011, n. 1943); che nella specie, d'altronde, la società ricorrente ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione non già a quella che ha proposto l'appello, ma a quella che ha agito in primo grado, la quale non ha assunto la qualità di parte del giudizio di appello, promosso da un soggetto apparentemente privo di qualsiasi rapporto con essa, sicché, anche nel caso in cui fosse dimostrata la sua qualità di avente causa dalla società attrice, dovrebbe comunque esclu- dersi la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado; che la legittimazione al ricorso per cassazione, ed all'impugnazione in ge- nere, spetta infatti, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, soltanto a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o con- tumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere ricono- sciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/2017, n. 7467; Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17974; Cass., Sez. III, 23/05/2014, n. 11525); che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che nella memoria di replica depositata in sede di gravame la difesa dell'appellante abbia precisato che l'indicazione della [OSCURATO:PERSONA] in luogo della [OSCURATO:SOCIETA] costituiva il frutto di un mero lapsus calami; che, indipendentemente dall'osservazione, contenuta anch'essa nella sentenza impugnata (ma non configurabile come ratio della dichiarazione d'i- nammissibilità dell'appello, fondata esclusivamente sulla tardività dell'impu- gnazione), che la [OSCURATO:PERSONA] condivideva con la [OSCURATO:SOCIETA] soltanto l'indirizzo della sede legale, differenziandosene invece per tutti gli altri elementi distin- tivi (ragione sociale, partita IVA, persona del rappresentante legale), non è stato infatti allegato in questa sede alcun elemento idoneo a confortare la tesi dell'errore materiale, del quale non risulta dedotta neppure la riconoscibilità 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24777/2020 Numero sezionale 1318/2022 Numero di raccolta generale 5427/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 da parte dell'appellata, sulla base di un'interpretazione complessiva dell'atto di appello o degli altri atti processuali ad esso collegati (cfr. Cass., Sez. I, 16/ 05/2016, n. 9986; 1/12/2015, n. 24441; Cass., Sez. II, 28/05/2009, n. 12655); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 3/02/2022 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m