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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17303/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il citato imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta consumazione del reato, in luogo della prospettata integrazione di un mero tentativo per la presenza delle forze dell'ordine immediatamente intervenute, e in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4. La sentenza impugnata, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto supportata da apparato argomentativo esente dai prospettati vizi, ha argomentato la consumazione del reato dall'intervenuto impossessamento del sacco di nocciole da parte del prevenuto, in concorso con altro soggetto non identificato, all'esito della sottrazione dello stesso dal cassone di una macchina agricola in movimento, non escluso, nella specie, dall'intervento della forze dell'ordine che, casualmente presenti in loco e non in ragione di un mirato servizio di osservazione controllo e pedinamento, sono intervenute bloccando (solo) il prevenuto già in fuga con la refurtiva

4.1. Sul punto, quindi, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio, con il quale il ricorrente non si confronta e che in questa sede invece si ribadisce, per cui l'impossessamento previa sottrazione del bene al detentore, se integrato, qualifica la fattispecie in termini di furto consumato e non tentato ancorché intervenuto per un breve lasso di tempo a causa dell'intervento del soggetto passivo o, come nella specie, delle forze dell'ordine (ex plurimis, Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Faino, non massimata; Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992, Zizzo, Rv. 193489-01).

4.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di merito correttamente applicato i consolidati principi governanti la materia escludendo elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti in esame e, invero, finanche individuando diversi elementi negativi in tal senso.

Il riferimento è, in particolare, alla capacità a delinquere del prevenuto, desunta non solo dalle modalità della condotta (realizzata in pieno giorno e con altro soggetto ( vista l'occasione della presenza del mezzo agricolo) ma anche dalla condotta di vita anteatta, argomentata dai reiterati e specifici precedenti, oltre che dall'assenza di un particolare comportamento processuale.

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, difatti, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, _Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di Wicia-Lpresuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 ebbraio 2023 Il 'àtp,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il citato imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta consumazione del reato, in luogo della prospettata integrazione di un mero tentativo per la presenza delle forze dell'ordine immediatamente intervenute, e in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4. La sentenza impugnata, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto supportata da apparato argomentativo esente dai prospettati vizi, ha argomentato la consumazione del reato dall'intervenuto impossessamento del sacco di nocciole da parte del prevenuto, in concorso con altro soggetto non identificato, all'esito della sottrazione dello stesso dal cassone di una macchina agricola in movimento, non escluso, nella specie, dall'intervento della forze dell'ordine che, casualmente presenti in loco e non in ragione di un mirato servizio di osservazione controllo e pedinamento, sono intervenute bloccando (solo) il prevenuto già in fuga con la refurtiva 4.1. Sul punto, quindi, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio, con il quale il ricorrente non si confronta e che in questa sede invece si ribadisce, per cui l'impossessamento previa sottrazione del bene al detentore, se integrato, qualifica la fattispecie in termini di furto consumato e non tentato ancorché intervenuto per un breve lasso di tempo a causa dell'intervento del soggetto passivo o, come nella specie, delle forze dell'ordine (ex plurimis, Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Faino, non massimata; Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992, Zizzo, Rv. 193489-01). 4.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di merito correttamente applicato i consolidati principi governanti la materia escludendo elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti in esame e, invero, finanche individuando diversi elementi negativi in tal senso. Il riferimento è, in particolare, alla capacità a delinquere del prevenuto, desunta non solo dalle modalità della condotta (realizzata in pieno giorno e con altro soggetto ( vista l'occasione della presenza del mezzo agricolo) ma anche dalla condotta di vita anteatta, argomentata dai reiterati e specifici precedenti, oltre che dall'assenza di un particolare comportamento processuale. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, difatti, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, _Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di Wicia-Lpresuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 ebbraio 2023 Il 'àtp,
Sentenza Cassazione n. 17303/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris