CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6510-2020 proposto da: I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 659/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., concessionaria del Comune di Teramo, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso d'accertamento con il quale si contestava allo "[OSCURATO:PERSONA] e Guercione" l'omesso pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente, relativamente all'apposizione di frecce direzionali, dislocate sul territorio del Comune di Teramo, che pubblicizzavano lo studio in questione". [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente concessionaria deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, e/o dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 del Ric. 2020 n. 06510 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- 1993; e dell'art. 17, comma 1-bis e/o dell'art. 17, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 507 del 1993. Assume infatti la ricorrente, nella sostanza, che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che al caso di specie potesse applicarsi, indifferentemente, sia l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio; sia quella dettata dall' art. 17, comma 1, lett. i), per le targhe la cui esposizione è obbligatoria per legge, essendo incontestato che la misura di ciascuno dei mezzi pubblicitari in questione era inferiore al mezzo metro quadrato di superficie e non superava, pertanto, le soglie massime dimensionali prevista da ciascuna delle predette disposizioni. Rileva infatti la ricorrente che, in ogni caso, accertata l'idoneità pubblicitaria delle frecce direzionali di cui si discute, la loro sussunzione nell' esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sarebbe preclusa dalla circostanza che esse non contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, trattandosi piuttosto di "preinsegne", non collocate presso tale sede, ma lungo le strade cittadine, al fine di facilitare il reperimento di quest'ultima, con funzione quindi di pubblicità direzionale. Tanto meno, secondo la ricorrente, ai sensi dell' art. 17, comma 1, lett. i) del d.lgs. , n. 507de1 1993, si tratterebbe di targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge, non sussistendo uno specifico obbligo legale relativo agli studi professionali di ragionieri commercialisti, quale lo studio commerciale de quo. 1.1. Infine la ricorrente ripropone, nel contesto del medesimo motivo, la censura relativa al vizio dal quale, secondo la CTP, sarebbe stato affetto l'atto impositivo Ric. 2020 n. 06510 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- controverso, che avrebbe erroneamente identificato il soggetto passivo sostanziale dell'imposizione nello "[OSCURATO:PERSONA] e Guercione", sebbene i due professionisti, titolari dell'attività, non fossero costituiti in associazione, operando autonomamente. La CTR ha valutato che non sussistesse l'interesse dell'Ufficio ad una pronuncia sul relativo motivo d'appello, ritenendo che nella sentenza di primo grado tale ratio decidendi fosse distinta ed autonoma rispetto a quella, ulteriore, dell'insussistenza nel merito del presupposto dell'imposizione, confermata in appello. Nella sostanza, quindi, secondo la CTR, una volta escluso che i mezzi pubblicitari ( per effetto dell'applicazione dell'una o dell'altra delle citate esenzioni) non erano imponibili, era irrilevante valutare l'esatta indicazione dei legittimati passivi nell'avviso d'accertamento. Deduce tuttavia la ricorrente che, in ogni caso, l'indicazione, nell'accertamento, dello "[OSCURATO:PERSONA] e Guercione", peraltro conforme alla denominazione apposta sugli stessi mezzi pubblicitari controversi, non ha creato alcuna incertezza nei due professionisti, i quali, ricevuta la notifica dell'atto impositivo, lo hanno infatti tempestivamente impugnato, difendendosi ampiamente nel merito, senza quindi palesare alcuna sostanziale violazione del loro diritto di difesa a causa dell'assunto errore. 1.2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Infatti la CTR ha ritenuto che la circostanza che, ai fini dell'imposizione, la sussunzione dek, mezzi pubblicitari in questione nelle fattispecie di cui all'art. 17, comma 1-bis, primo periodo o dell' art. 17, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 507 del 1993, fosse irrilevante, atteso che , in fatto, le dimensioni delle frecce in questione erano inferiori alle soglie minime Ric. 2020 n. 06510 sez. MT - ud. 16-11-2021 -4- previste tanto dall'una, quanto dall'altra di tali disposizioni, cosicché sarebbero state in ogni caso esenti. Tuttavia le esenzioni di cui a tali disposizioni non derivano meramente dalle dimensioni dei mezzi pubblicitari, ma dalla ricorrenza di altri elementi. In particolare, per quanto riguarda l'art. 17, comma 1-bis, primo periodo, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. E' vero che in tema di imposta sulla pubblicità l'esenzione prevista per le insegne relative all'esercizio di attività commerciali che contraddistinguono la sede dell'impresa e non superino la superficie complessiva di cinque metri quadrati, nonché l'identica fattispecie di esenzione prevista per il canone d'installazione dei mezzi pubblicitari, deve essere applicata non solo alle attività esercitate dall'imprenditore ma anche a quelle svolte dal libero professionista come riconosciuto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2002, n. 3, atteso che secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'esclusione dall'ambito applicativo della norma delle targhe degli studi professionali risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, secondo l'ampia nozione d'impresa desumibile dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia distinguendolo da quelli concorrenti. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16722 del 16/07/2010, in tema di studio di avvocato). Tuttavia, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. 15 Ric. 2020 n. 06510 sez. MT - ud. 16-11-2021 -5- novembre 1993, n. 507, si applica comunque alle insegne che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono (tant'è che, per orientamento consolidato, non trova applicazione per i pannelli esposti su distributori automatici, raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio, perché tali distributori non possono considerarsi "sede" di svolgimento dell'attività commerciale: cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27497 del 30/12/2014, ex plurimis), cosicché le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggette all'imposta (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7348 del 11/05/2012, ex plurimis). Ed invero anche l'art. 47 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella versione vigente ratione temporis, statuisce che " Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.»...]», richiedendo pertanto una relazione topografica tra l' insegna e la sede, sulla cui effettiva ricorrenza, ai fini dell'esenzione, la sentenza impugnata non si è specificamente pronunciata. Allo stesso modo la CTR non si è pronunciata specificamente sulla sussistenza ( e quindi anche sulla fonte e sul contenuto), nel caso di specie ed in considerazione della natura dell'attività esercitata nello studio in questione, dell' obbligo, per disposizione di legge o di regolamento, di esposizione di insegne, targhe e simili, come prevede la norma in parola. Nella sostanza, quindi, la sussunzione della fattispecie concreta in quella legale astratta è stata operata solo parzialmente, ed in via peraltro alternativa. Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice d'appello per i necessari accertamenti in fatto, oltre che per le questioni rimaste Ric. 2020 n. 06510 sez. MT - ud. 16-11-2021 -6- assorbite. Tra le quali è compresa quella - specificamente riproposta dalla ricorrente nel medesimo motivo- relativa all'individuazione, ritenuta errata dalla CTP, nell'avviso accertamento, del soggetto sottoposto all'imposizione, ed alle eventuali conseguenze della supposta carenza sulla validità dell'atto impositivo. Su tale questione, infatti, la CTR ha ritenuto che fosse venuto meno l'interesse dell'appellante concessionaria (che ne aveva fatto l'oggetto di uno specifico motivo, come risulta dalla sentenza impugnata), in conseguenza dell'accertamento che comunque non sussistevano i presupposti oggettivi dell'imposizione. La rimessione al giudice d'appello dell'accertamento sulla sussistenza del presupposto impositivo è infatti idonea ad evidenziare la potenziale persistenza dell'interesse della ricorrente ad una pronuncia sul punto. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz