CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO Roman. 2263/2019 depositata il 11/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato in data 17 gennaio 2014 allasocietà T.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già cessata il 12 marzo 2013 eNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026operante quale concessionaria di un distributore di carburanti sito in [OSCURATO:SOCIETA],avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011,fondati sull’assunto dell’esistenza di locali tassabili per una superficie di circa150 mq.2. Il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, che, con sentenza n. 5713/2/15, pronunciataall’udienza del 6 marzo 2015, ha accolto il ricorso, annullando integralmentegli avvisi di accertamento e condannando l’ente impositore alla rifusione dellespese di lite; detta sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.3. Successivamente, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proceduto a una nuovanotifica degli avvisi di accertamento, in data 26 novembre 2015, connumerazione n. 2650/2015, n. 3502/2015 e n. 2482/2015, relativi allemedesime annualità di quelli già annullati.4. Il contribuente ha nuovamente impugnato tali atti dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, che, con sentenza n.19984/12/2017, depositata il 21 settembre 2017, li ha ritenuti legittimi,essendo stati tra l’altro nel frattempo rettificati dal Comune con ulterioreserie di atti notificati il 3 marzo 2016 (i quali avevano riclassificato lasuperficie contestata nella categoria dei distributori di carburante e ridottol’importo complessivamente richiesto).5. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello,deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo perproduzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti in proprio, il difetto dimotivazione degli avvisi, la tassazione di locali inesistenti, l’utilizzo dipresunzioni semplici, la prescrizione di parte delle annualità, l’erroneairrogazione delle sanzioni e l’ingiustizia della condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.2263/10/2019, depositata l’11 aprile 2019, ha respinto l’appello, ritenendoammissibile l’impugnazione proposta dal socio accomandatario della societàestinta ma infondate tutte le censure. In particolare, la CommissioneNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026regionale ha affermato che il contribuente non ha assolto l’onere di provarei presupposti dell’esenzione per rifiuti speciali, ha valorizzato l’omessapresentazione della denuncia TARSU, ha ritenuto legittimo l’accertamentoinduttivo delle superfici e ha escluso sia la prescrizione della pretesaimpositiva sia l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni, confermandoaltresì la condanna alle spese in favore del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha propostoricorso per cassazione affidato a nove motivi. L’intimato non ha depositatocontroricorso.7. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 62, c. 3, del d.lgs. 507/93, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto assoggettabili aTARSU superfici nelle quali si formerebbero esclusivamente rifiuti speciali,non assimilabili agli urbani, dei quali il produttore provvede allo smaltimentoin proprio. Sostiene che, trattandosi di attività di distribuzione carburanti,l’impresa aderiva obbligatoriamente al Consorzio per lo smaltimento degli oliusati e che ciò determinava, per legge, l’esclusione dall’imposizione. La CTRavrebbe disatteso il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità,fondando il rigetto su argomenti inconferenti quali l’omessa denuncia, che,avendo valore solo dichiarativo, non potrebbe incidere su un’ipotesi di nontassazione.1.1. Il motivo è infondato.L’adesione al Consorzio per lo smaltimento degli oli usati nondetermina, di per sè, l’esclusione dall’imposizione. Invero, lo smaltimento dirifiuti speciali è foriero di esenzione solo limitatamente alle partidell’immobile interessate, rispetto alle quali è mancata, nella specie, laobbligatoria denuncia, per come accertato dal giudice del gravame, conNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026conseguente preclusione del beneficio: in tema di TARSU, le esclusionidall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto diuna regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili inmaniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione deirelativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in basead elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, nonessendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva dellasussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiutoprodotto (cfr., tra le tante, Cass. del 01/04/2025, n. 8595).2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, c. 162, L. 296/2006, 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990e 24 Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si lamenta il difetto assoluto di motivazione degli avvisi diaccertamento, che avrebbero assoggettato a tassazione inesistenti “locali” dimq 150, senza indicazione degli identificativi catastali e senza allegare leplanimetrie richiamate in premessa. Secondo il ricorrente, l’omessaallegazione degli atti presupposti e l’omessa, univoca, individuazionedell’immobile accertato avrebbero compromesso il diritto di difesa,determinando la nullità degli atti impositivi, in contrasto con i principiconsolidati della giurisprudenza di legittimità.2.1. La censura non merita accoglimento.L’atto in questione premette testualmente – per come pure riportato inricorso – che “dalle planimetrie dei Fabbricati fornite dall'Agenzia delTerritorio di Roma la superficie soggetta risulta pari a quella accertata eriportata nel prospetto allegato”, con evidente rinvio per relationem alleplanimetrie facilmente conoscibili dal contribuente.Inoltre, le censure sono, in parte (per quanto concerne cioè l’erratacategoria, gli errori dell’avviso e dell’indirizzo) attinenti a dedotti errori, nonad un suo difetto di motivazione; per contro, quanto alla mancata indicazioneNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026dei dati catastali, ciò non ha comunque impedito all’avviso di individuarel’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] civico 19,100.Nel ricorso si afferma poi che le planimetrie sarebbero state riportatenell’avviso, ma non allegate: tale dato attiene però all’aspetto istruttorio enon al dato motivatorio, sicchè la censura, per come formulata, non puòritenersi fondata.Infine, va rimarcato che questa Corte ha, da tempo, chiarito che ilcontribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto vienerichiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere ilcontenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e solperché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente(e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppurese, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevanteai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta cheil contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivofaccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte delcontenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria adintegrarne la motivazione" (cfr. Cass. del 10/05/2022 n. 14744, Cass. del10/02/2016 n. 2614; Cass. del 18/12/2009 n. 26683; v. anche Cass. del05/10/2018 n. 24417).Va, infatti, ribadita la distinzione tra la questione dell'esistenza dellamotivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validità, e quellaconcernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementidimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è prescrittaquale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo ma è disciplinatadalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nellosvolgimento del giudizio (cfr. Cass. del 10/05/2022 n. 14744,n. Cass. del05/04/2013 n. 8399; Cass. del 09/03/2020 n. 6524; Cass. del 28/09/2020n. 20428; v., inoltre, Cass. del 14/05/2024 n. 13305).Numero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/20262.2. Il motivo va quindi rigettato.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2729 c.c. e 73 del d.lgs. 507/93, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata viene censurata per avere ritenuto legittimiaccertamenti (con riferimento alla quantificazione della superficie) fondatiesclusivamente su presunzioni semplici, tratte dall’ente riscossore in base al“catasto elettrico”, senza che l’ente impositore avesse previamente esperitoalcuna attività istruttoria diretta. Il ricorrente evidenzia che l’uso dellepresunzioni sarebbe consentito solo in caso di mancata collaborazione delcontribuente, circostanza insussistente nel caso di specie, e che comunquedifetterebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.3.1. Il motivo è fondato.Dall’esame del ricorso emerge che l’agente accertatore ebbe a riferireal contribuente che “gli accertamenti sono stati emessi in seguito a controllodel catasto elettrico dove risultava una utenza non domestica e la superficeè stata definita in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 C.C.”.La giurisprudenza di questa Corte (Cass. del 29/07/2025, n. 21879) hachiarito che nell'attività di controllo e accertamento volta a determinarel'assoggettabilità alla tassa sui rifiuti e la corretta individuazione dellesuperfici imponibili, i Comuni, in caso di mancata collaborazione delcontribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, possono fare usodi presunzioni (legali o semplici), spettando al contribuente l'onere dellaprova contraria.Nella specie, la CTR ha ritenuto corretta la misurazione in base allemappe catastale sulla scorta della mancata, originaria, denuncia, ma taleviolazione ha solo consentito di innescare la procedura dell’art. 73 del d.lgs.n.- 507/1993, che prevede l’invito a fornire i dati o l’accesso nei casi didenuncia ritenuta infedele, per cui deve ritenersi che, a maggior ragione, taleonere è esigibile nei casi di omessa denuncia, prima di procedere conNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026l’accertamento presuntivo, anche sotto il profilo della leale collaborazione dicui all’art. 3 l. 212/2000.3.2. Ne deriva che sussiste la violazione di legge invocata ed il motivova conseguentemente accolto.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, c. 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e 70, c. 1,d.lgs. 507/93, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si denuncia l’erroneo rigetto dell’eccezione di decadenza, assumendoche gli accertamenti relativi alle annualità 2009 e 2010 fossero tardivi. LaCTR avrebbe applicato un’interpretazione non conforme al dato normativocirca il dies a quo del termine decadenziale, trascurando l’orientamento dellaCorte di cassazione in materia di decorrenza del termine anche in ipotesi diomessa denuncia.4.1. Anche la presente censura è fondata.Va premesso che si tratta di decadenza, e non di prescrizione, e, indi,si applica l’art. 2964 c.c., il quale dispone che “Quando un diritto deveesercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicanole norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicanole norme che si riferiscono allasospensione salvo che sia disposto altrimenti”.L'art. 1, c. 161, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 296 prevede che "gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti,nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuila dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati".Numero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di Tarsu, iltenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art.70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali edaree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzioneo occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di impostae, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaverificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cuiall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nelsecondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (Cass. del 17/06/2022, n.19531 e poi, da ultimo, Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23097).Nel caso di specie non è in discussione che la occupazione fosse incorso. Gli avvisi sono del 26 novembre 2015, che quindi sono successivi allascadenza del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo che cadeva,rispettivamente, per l’anno 2009 il 31 dicembre 2013, e per l’anno 2010 il31 dicembre 2014.Infatti, era stato notificato un primo avviso in data 17.1.2014 (poiannullato) ed un secondo in data 26.11.2015, di cui non è noto l’esito.L’annullamento del primo avviso consente invero di ritenere che la decadenzanon sia stata impedita dall’esercizio del potere, considerato anche che sullasorte del secondo avviso nulla è dato sapere, ma che è da presumere che lasuccessiva notifica degli avvisi impugnati abbia superato quelli precedenti,se non altro perché ne ha ridotto del 50% la relativa pretesa.4.2. Il motivo è quindi fondato, e trova applicazione limitatamente aglianni di imposta 2009 e 2010.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 472/97, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del cumulo giuridicodelle sanzioni, irrogate in misura piena per ciascuna annualità. Deduce cheNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026si tratterebbe di violazioni della stessa indole reiterate nel tempo, per le qualila disciplina della continuazione imporrebbe l’applicazione di una sanzionecomplessiva, e che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la censurainammissibile o infondata.5.1. La censura è assorbita in conseguenza dell’accoglimento delleprecedenti doglianze: l’annullamento degli avvisi in oggetto determina, amonte, il venir meno delle stesse sanzioni.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 15, c. 1, d.lgs. 546/1992, 91 e 92 c.p.c. e 24 Cost.,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si censura la regolamentazione delle spese processuali, poiché, afronte di una significativa riduzione della pretesa impositiva, il contribuente,pur risultato sostanzialmente vittorioso, è stato condannato al pagamentodelle spese in favore dell’ente impositore. La decisione sarebbe in contrastocon il principio di causalità e con la giurisprudenza di legittimità sullasoccombenza.6.1. Anche la presente censura è assorbita, in conseguenzadell’accoglimento dalle precedenti censure.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 546/1992, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Il ricorrente lamenta che la CTR abbia utilizzato difese e documentidepositati tardivamente dal Comune, nonostante la loro irritualità, e abbiaomesso di applicare il principio di non contestazione tempestivamenteeccepito, così comprimendo il diritto di difesa.7.1. Per quanto è dato comprendere, la censura si riferisce allapresunta tardiva costituzione in primo grado, con conseguenteinammissibilità della produzione documentale. Tuttavia, per come formulato,il motivo è viziato da difetto di autosufficienza, in quanto non indica quandosi sia costituito il Comune e se abbia depositato documenti.Numero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026Inoltre, la censura non merita accoglimento, atteso che pergiurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessala produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistential giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quellitardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restanoinseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato dellasentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazionenegli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudiziodi impugnazione (Cass. del 18/09/2025, n. 25577).8. Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 546/92 e dell’art. 118, primo comma,disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si denuncia l’omessa considerazione, senza adeguata motivazione, deiconsolidati orientamenti della Corte di cassazione sottoposti all’attenzione delgiudice di appello, in violazione dell’obbligo di confrontarsi con i precedentigiurisprudenziali rilevanti.8.1. La censura è palesemente infondata.Il giudice di appello, negli ordinamenti di civil law, non è vincolato alledecisioni della Corte Suprema, se non nella ipotesi, che non ricorre nellafattispecie, di cassazione con rinvio.9. Con il nono motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.Infine, il ricorrente deduce un vizio di motivazione meramenteapparente, sostenendo che la sentenza impugnata non espliciti il percorsologico-giuridico seguito, si limiti a richiami generici e non consenta diNumero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026comprendere le ragioni della decisione, con conseguente nullità dellapronuncia.9.1. Anche questa censura è palesemente infondata.La decisione raggiunge il c.d. minimo costituzionale, essendopienamente comprensibile il percorso logico ivi seguito: la motivazione delprovvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve, infatti, ritenersiapparente solo quando pur se graficamente esistente non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non6 Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ipotesi questa che non ricorre nellaspecie.10. In conclusione, il ricorso merita accoglimento con riferimento aimotivi nn. 3 e 4, con assorbimento dei motivi nn. 5 e 6 e con il rigetto deirestanti.Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito,deve ritenersi fondato il ricorso del contribuente con riferimenti alle annualità2009 e 2010, sotto il profilo della intervenuta decadenza, con conseguenteannullamento dei relativi avvisi di accertamento.In relazione al terzo motivo, invece il mancato rispetto della proceduradi cui all’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 determina l’invalidità dell’atto diaccertamento anche per l’anno 2011.11. Le spese vanno compensate in ragione dell’orientamentogiurisprudenziale di cui alla menzionata pronuncia n. 23097/2025, che si èconsolidato solo in corso di causa (dando atto del superamento della diversatesi pure in precedenza applicata dalla Corte). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al motivo n. 3 e n. 4, con assorbimentodei motivi nn. 5 e 6 e rigetto dei restanti, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente annullandogli atti impugnati.Numero registro generale 32884/2019Numero sezionale 5713/2026Numero di raccolta generale 25561/2026Data pubblicazione 18/09/2026Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteUgo Candia