CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Chieti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art 483 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il quarto motivo - che censurano l'omessa acquisizione di una prova testimoniale richiesta dalla difesa - sono aspecifici, in quanto affidati a doglianze che non si confrontano con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) e, in particolare, con quanto argomentato in merito alla corretta applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 507 cod. proc. pen. e all'irrilevanza, ai fini della decisione, della testimonianza richiesta; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi sottesi alla censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo - con cui si lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art 53 L. 689 del 1981 - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e che sono aspecifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica. La corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito ai giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M