CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in particolare: i) il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., e che, in particolare, censura l'accertamento effettuato dalla Corte d'appello, per avere questa ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, la prova della fittizietà dell'intestazione della società e della consapevolezza dell'intestatario apparente, non essendo necessario - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - un apporto finanziario diretto del dominus reale, né una formale partecipazione alla costituzione dell'ente; il) il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione apparente, in ordine all'elemento soggettivo del reato e alla mancata prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, concorrente interposto, della finalità elusiva della fittizia intestazione della società, sono entrambi manifestamente infondati e non consentiti, in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi logici in ordine alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello rileva l'esistenza di una condotta concordata tra il ricorrente e il Calvaruso, titolare reale della società, diretta alla realizzazione di una comune volontà elusiva, basata sulla consapevolezza di entrambi della fittizietà dell'intestazione dell'attività); che, anzi, tali argomentazioni risultano conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 512-bis cod. pen., non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M