CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elementosoggettivo del delitto di truffa, è inammissibile per genericità, risolvendosi in unacensura meramente assertiva e priva della necessaria specificità critica rispettoalla motivazione della sentenza impugnata; la carenza di specificità del motivova, invero, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra leargomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazionidel giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena diinammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazionedi legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché si limita a riproporre questionigià devolute al giudice di appello e da questi esaminate e disattese conmotivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, senza confrontarsi con leragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fattoespressamente indicate nella sentenza impugnata (pag. 8), risolvendosi,pertanto, in una censura meramente reiterativa e, come tale, priva dellanecessaria specificità cui l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega lasanzione dell'inammissibilità;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è parimentiinammissibile;[OSCURATO:PERSONA] in particolare che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, lacensura investe un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabilein sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamenteillogica; che, in ogni caso,la censura è manifestamente infondata avendo la Corteterritoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del diniegodelle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamentetutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenutidecisivi, anche uno soltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero lamera assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02), correttamente attribuendo rilievo alla personalitàdell’imputato, desunta dai numerosi precedenti penali specifici per il reato ditruffa, i quali evidenziano una significativa capacità a delinquere e la mancataefficacia deterrente delle pregresse condanne;[OSCURATO:PERSONA] che, quanto al trattamento sanzionatorio, la graduazione dellapena, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni derivanti dalriconoscimento di circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita nel rispetto dei criteri di cuiagli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censuravolta a sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamentosanzionatorio, salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o sorrettada motivazione manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142-01); evenienza che, nel caso in esame, non ricorre,avendo la Corte di appello congruamente motivato il diniego della riduzione dellapena, evidenziando che il discostamento dal minimo edittale trova giustificazionenella personalità dell’imputato, gravato da molteplici precedenti condanne perreati contro il patrimonio;[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]