CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 07951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6511-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1159/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del ()6/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] espongono di aver proposto, con atto di citazione notificato in data 30.8.2004, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2004 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato loro ingiunto il pagamento di euro 310.583,23 quale corrispettivo della vendita effettuata da Greco in favore di [OSCURATO:PERSONA], obbligata solidalmente con il padre [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto della quota di partecipazione pari al 50% della "OFIN [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.". I ricorrenti, con l'atto di opposizione, hanno dedotto di aver corrisposto gran parte della somma dovuta al Greco, e che, rispetto al prezzo complessivo, residuava un soltanto un debito di 44.000,00 euro. Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale, riconoscendo di aver ricevuto parte dei pagamenti, ha sostenuto che il credito residuo da pagare era invece di 231.153,29 euro oltre interessi. 2.- Con la sentenza n. 760/2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], espletata CTU sui pagamenti effettuati, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato Gaspare e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma residua di euro 225.342,15 oltre interessi. Avverso suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], ed ha proposto appello incidentale. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1159/2020, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ha condannato Gaspare e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 173.716,48, oltre interessi nella misura del 10% dalla data del 20 luglio 2004, detratta, alla data del relativo pagamento, la somma di euro 44.000,00 ed ha compensato le spese di lite. 3.- Ricorrono per Cassazione Gaspare e [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Nelle more del giudizio di cassazione è deceduto il difensore dei ricorrenti. Il nuovo difensore ha chiesto dichiararsi l'interruzione del processo, ed ha depositato memoria difensiva. Considerato che 4.- Va innanzitutto disattesa la richiesta di dichiarare interrotto il procedimento di cassazione che è, di suo, insuscettibile di un simile esito. Invero, "in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina." (Cass. 7751/ 2020).Risulta, invece, che la parte ha provveduto alla nomina del nuovo difensore, che, per l'appunto, chiede l'interruzione, e dunque non è neanche il caso di un rinvio. Nel merito. 5. - Con il primo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello, in considerazione dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla somma residua risultante dai pagamenti indicati nel foglio allegato agli atti di causa e portante l'intestazione "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe dovuto detrarre l'ulteriore somma di euro 106.398,46 per un residuo di euro 67.318,02. Ossia: il creditore aveva ottenuto ordinanza di assegnazione di somme pignorate verso il terzo debitore, una società che era conduttrice del Voce e che a costui doveva i canoni di locazione. Sostengono dunque i ricorrenti che la somma cosi ottenuta, vale a dire con l'ordinanza di assegnazione, doveva considerarsi come incassata dal creditore e doveva dunque detrarsi dalla somma a costui dovuta. La Corte di Appello avrebbe inopinatamente considerato inammissibile la produzione di tale ordinanza in secondo grado, e comunque non avrebbe tenuto conto del suo tenore. Con il secondo motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 552 - 553 cod. proc. civ. e dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Secondo i ricorrenti, per effetto del principio di stabilità dell'ordinanza di assegnazione delle somme nella procedura esecutiva presso terzi, la Corte avrebbe dovuto computare la somma a decremento del complessivo debito ed avrebbe dovuto consentire al debitore la prova dell'avvenuta estinzione, in parte o in toto, del debito portato dall'assegno o comunque dell'avvenuta cessione del debito per scelta del creditore. I motivi sono entrambi inammissibili. Risulta (p. 11 e 12) che la Corte di Appello ha comunque tenuto conto della ordinanza di assegnazione e dell'assegno relativo, ma ha accertato, e tale accertamento qui non è sindacabile, se non per difetto assoluto di motivazione, che, pur essendo stata assegnata la somma, essa non è stata effettivamente corrisposta, nel senso che il terzo pignorato ha riconosciuto di dovere solo 44 mila euro, avendo corrisposto in anticipo parte dei canoni di locazione al Voce, locatore dell'immobile. Inoltre, che l'ordinanza di assegnazione sia definitiva non comporta che la somma in essa indicata è stata di certo corrisposta, ben potendo non esserlo nei fatti. Ed è ciò che la corte di merito ha accertato, con giudizio qui non sindacabile. Oltre a ciò, l'accertamento che ha portato a ritenere come corrisposta una certa somma anziché un'altra- e quindi come rimanente una certa somma anziché un'altra- è un accertamento in fatto che i giudici di merito hanno condotto sia sulla base dell'interrogatorio del Greco, basato sul documento riepilogativo dei pagamenti indicato come "Situazione", sia in base alle altre risultanze documentali. E questo accertamento è un accertamento in fatto, qui non sindacabile, se non per difetto di motivazione: è ciò che, in un certo senso, tentano di fare i ricorrenti con la successiva memoria, ma la decisione è di certo motivata adeguatamente: il difetto di motivazione presuppone che manchino del tutto le ragioni che hanno giustificato la decisione o che siano incomprensibili o contraddittorie. Né infine può dirsi che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile la produzione dell'ordinanza di assegnazione, in quanto, pur dopo avere ipotizzato la sua tardività, ha tuttavia tenuto conto, come si è visto in precedenza, del suo contenuto. 11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 5000,00 euro di spese, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del