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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12683/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 18/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18/10/2021, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inefficace il decreto di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione datato 10/06/2015 e di ripristino dell'ordine medesimo emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 29/10/2015 (n. 1243/15 SIEP) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla pena di 6 mesi e 26 giorni di reclusione e di 290,00 euro di multa.

Secondo il Collegio, infatti, il decreto di irreperibilità emesso nei confronti dello stesso Petrica non era stato «correttamente emesso», dal momento che le ricerche svolte per il rintraccio del soggetto non avevano «riguardato, come invece indicato nello stesso decreto, né il luogo di nascita, né quello dell'ultima dimora».

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 159 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, b) , cod. proc. pen., che diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il condannato sia stato cercato presso l'abitazione della fidanzata [OSCURATO:PERSONA] nella via Emilia di [OSCURATO:PERSONA], ove il medesimo aveva eletto domicilio in occasione dell'interrogatorio reso nel giudizio di convalida dell'arresto; e che tuttavia, in tale luogo, le ricerche sarebbero risultate assolutamente impossibili, atteso che, da accertamenti presso l'anagrafe del comune di [OSCURATO:PERSONA], Petrica e la fidanzata non risulterebbero avervi mai risieduto e che, in ogni caso, il luogo di ultima dimora del soggetto non sarebbe stato verificabile per inesistenza del numero civico.

Ciò che, pertanto, porrebbe il provvedimento impugnato in contrasto con l'interpretazione costante della Corte di cassazione, secondo cui l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati nell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'effettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale.

3. In data 28/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. 2.

Va premesso che nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., l'ordine di carcerazione e il contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione devono essere notificati sia all'interessato, sia al suo difensore (da identificarsi in quello nominato per la fase dell'esecuzione o, in mancanza, a quello che lo ha assistito nella fase del giudizio di cognizione), in modo da consentire loro di presentare, nel termine dei successivi 30 giorni, la richiesta di una delle misure alternative contemplate dalla menzionata disposizione.Secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può disporre, assunte le opportune informazioni, la rinnovazione della notificazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, tale disposizione non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso, per i quali è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità (Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411 - 01; Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, RRgall, Rv. 276307 - 01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054-01).

Dunque, se per un verso la emissione del decreto di irreperibilità non è sempre necessaria, per altro verso, ove la stessa sia stata comunque eseguita, devono osservarsi le forme stabilite dall'art. 159 cod. proc. pen.

E a questo proposito, va ribadito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976 - 01; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112 - 01; Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234 - 01).

Nondimeno, non appare superfluo evidenziare che le ricerche devono essere svolte, come ricordato dallo stesso ricorrente, con il limite della concreta praticabilità degli accertamenti, che costituisce il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 - 01) e che, soprattutto, le ricerche nel Paese di origine, nel caso di imputato o condannato straniero, non possono ritenersi obbligatorie nel caso in cui non siano emerse notizie circa l'effettivo rientro in patria del soggetto o qualora si ignori l'esatto recapito all'estero del soggetto (v.

Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, in motivazione; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304 - 01).

3. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che non erano state svolte le necessarie ricerche sia nel luogo di nascita (nel presupposto, evidentemente ritenuto concreto dal Giudice di merito, che vi fossero elementi per ritenere che il rientro di [OSCURATO:PERSONA] nel Paese di origine fosse possibile), sia nel luogo di ultima dimora del soggetto e ha, pertanto, annullato il decreto di irreperibilità.

Orbene, con riferimento al luogo di ultima dimora, risultato, nel caso di specie, non verificabile per inesistenza del numero civico, il Pubblico ministero ricorrente ha dedotto l'applicazione del principio secondo il quale le ricerche presuppongono la possibilità di individuare con certezza i luoghi indicati dallo stesso art. 159 cod. proc. pen.

Tuttavia, nel frangente lo stesso ricorrente nulla ha osservato con riferimento alle omesse ricerche nel luogo di nascita, che come detto sono state del pari richiamate, nel provvedimento impugnato, per giustificare la illegittima emissione del decreto di irreperibilità.

Ne consegue, dunque, che il ricorso è, sul punto, insuperabilmente aspecifico, non confrontandosi con un punto essenziale dell'ordinanza oggetto di ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 18/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/10/2021, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inefficace il decreto di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione datato 10/06/2015 e di ripristino dell'ordine medesimo emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 29/10/2015 (n. 1243/15 SIEP) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla pena di 6 mesi e 26 giorni di reclusione e di 290,00 euro di multa. Secondo il Collegio, infatti, il decreto di irreperibilità emesso nei confronti dello stesso Petrica non era stato «correttamente emesso», dal momento che le ricerche svolte per il rintraccio del soggetto non avevano «riguardato, come invece indicato nello stesso decreto, né il luogo di nascita, né quello dell'ultima dimora». 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 159 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, b) , cod. proc. pen., che diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il condannato sia stato cercato presso l'abitazione della fidanzata [OSCURATO:PERSONA] nella via Emilia di [OSCURATO:PERSONA], ove il medesimo aveva eletto domicilio in occasione dell'interrogatorio reso nel giudizio di convalida dell'arresto; e che tuttavia, in tale luogo, le ricerche sarebbero risultate assolutamente impossibili, atteso che, da accertamenti presso l'anagrafe del comune di [OSCURATO:PERSONA], Petrica e la fidanzata non risulterebbero avervi mai risieduto e che, in ogni caso, il luogo di ultima dimora del soggetto non sarebbe stato verificabile per inesistenza del numero civico. Ciò che, pertanto, porrebbe il provvedimento impugnato in contrasto con l'interpretazione costante della Corte di cassazione, secondo cui l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati nell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'effettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. 3. In data 28/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. 2. Va premesso che nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., l'ordine di carcerazione e il contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione devono essere notificati sia all'interessato, sia al suo difensore (da identificarsi in quello nominato per la fase dell'esecuzione o, in mancanza, a quello che lo ha assistito nella fase del giudizio di cognizione), in modo da consentire loro di presentare, nel termine dei successivi 30 giorni, la richiesta di una delle misure alternative contemplate dalla menzionata disposizione.Secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può disporre, assunte le opportune informazioni, la rinnovazione della notificazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, tale disposizione non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso, per i quali è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità (Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411 - 01; Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, RRgall, Rv. 276307 - 01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054-01). Dunque, se per un verso la emissione del decreto di irreperibilità non è sempre necessaria, per altro verso, ove la stessa sia stata comunque eseguita, devono osservarsi le forme stabilite dall'art. 159 cod. proc. pen. E a questo proposito, va ribadito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976 - 01; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112 - 01; Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234 - 01). Nondimeno, non appare superfluo evidenziare che le ricerche devono essere svolte, come ricordato dallo stesso ricorrente, con il limite della concreta praticabilità degli accertamenti, che costituisce il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 - 01) e che, soprattutto, le ricerche nel Paese di origine, nel caso di imputato o condannato straniero, non possono ritenersi obbligatorie nel caso in cui non siano emerse notizie circa l'effettivo rientro in patria del soggetto o qualora si ignori l'esatto recapito all'estero del soggetto (v. Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, in motivazione; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304 - 01). 3. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che non erano state svolte le necessarie ricerche sia nel luogo di nascita (nel presupposto, evidentemente ritenuto concreto dal Giudice di merito, che vi fossero elementi per ritenere che il rientro di [OSCURATO:PERSONA] nel Paese di origine fosse possibile), sia nel luogo di ultima dimora del soggetto e ha, pertanto, annullato il decreto di irreperibilità. Orbene, con riferimento al luogo di ultima dimora, risultato, nel caso di specie, non verificabile per inesistenza del numero civico, il Pubblico ministero ricorrente ha dedotto l'applicazione del principio secondo il quale le ricerche presuppongono la possibilità di individuare con certezza i luoghi indicati dallo stesso art. 159 cod. proc. pen. Tuttavia, nel frangente lo stesso ricorrente nulla ha osservato con riferimento alle omesse ricerche nel luogo di nascita, che come detto sono state del pari richiamate, nel provvedimento impugnato, per giustificare la illegittima emissione del decreto di irreperibilità. Ne consegue, dunque, che il ricorso è, sul punto, insuperabilmente aspecifico, non confrontandosi con un punto essenziale dell'ordinanza oggetto di ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Dichi
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