CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8968/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8968/2016 Numero sezionale 1838/2022 Numero di raccolta generale 17733/2022 [OSCURATO:PERSONA], Curatela del Fallimento N. 226/15 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 649/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 01/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, in due motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Gli intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. – Il ricorso è affidato a due motivi. Col primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge fall. e l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, per avere la corte territoriale travisato le emergenze disponibili e non considerato che il “carteggio prodotto” in sede di reclamo era chiaramente teso a dimostrare la mancata conoscenza della comunicazione, eseguita via PEC, del decreto di convocazione dinanzi al giudice delegato. Tale mancata conoscenza aveva impedito, secondo la ricorrente, di spiegare tempestivamente le difese in sede prefallimentare. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 1 legge fall., e la contraddittorietà o l’illogicità della decisione, in quanto delle tematiche in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8968/2016 Numero sezionale 1838/2022 Numero di raccolta generale 17733/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ordine all’incompetenza territoriale del tribunale a pronunciarsi sull’istanza di fallimento la corte d’appello avrebbe potuto trattare solo in caso di accoglimento della questione preliminare in ordine al difetto di notifica dell’atto introduttivo della fase prefallimentare. II. - Il primo motivo è manifestamente infondato. È errata la premessa secondo cui, nell’art. 15 legge fall., “ciò che conta (..) è che vi sia la certezza che il destinatario (..) abbia avuto contezza della procedura concorsuale pendente a proprio carico (..)”. In termini generali qualunque notifica, in quanto eseguita nel rispetto della modalità di legge, rende la certezza legale della conoscenza dell’atto. Tale certezza legale è sufficiente a ritenere prodotto l’effetto conseguente. Questo perché la funzione propria di ogni notificazione è quella di dirigere l’oggetto da notificare verso il destinatario dell’atto, così da metterlo a sua disposizione onde provocarne – legalmente - la presa di conoscenza. I procedimenti notificatori, come da tempo si insegna anche in dottrina, si chiudono prima della effettiva presa di conoscenza materiale da parte del destinatario, in quanto l’effetto giuridico è associato alla semplice messa a disposizione dell’atto, idoneamente realizzata col rispetto delle regole notificatorie. Ove ciò sia, non occorre aggiungere anche la prova della effettiva “contezza” (per ripetere il verbo impiegato in ricorso), da parte del destinatario, del risultato della procedura instaurata. E tanto questa Corte ha più volte affermato per il processo ordinario, a proposito, per esempio, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8968/2016 Numero sezionale 1838/2022 Numero di raccolta generale 17733/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 degli effetti interruttivi della prescrizione (v. Cass. n. 24031- 17, Cass. n. 6423-01). III. - Nella concreta fattispecie non è minimamente avversata l’affermazione della corte d’appello secondo cui la notifica era stata eseguita nel rispetto dell’art. 15 legge fall. È quindi irrilevante la circostanza dedotta dalla ricorrente, per cui essa sarebbe stata impossibilitata a visionare la posta elettronica per ragioni contingenti – quali quelle relative alla asserita consegna di attrezzature e beni strumentali al terzo cessionario dell’azienda. Questa Corte, in tema di notifiche telematiche, ha già sottolineato che quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria; sicché la notifica non può essere ritenuta incisa dal fatto che l’indirizzo di posta elettronica, pur riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, non sia, di fatto, utilizzato da parte sua, o non sia per qualche ragione abilitato all'uso (v. Cass. n. 16365-18, in ordine all’eventualità – ritenuta parimenti irrilevante - della messa a disposizione del medesimo indirizzo a vantaggio di altra società). Invero la norma speciale ex art. 15 legge fall. si propone di coniugare la finalità di tutela del diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole e adeguato il peculiare diverso meccanismo di garanzia di quel diritto: un meccanismo che tiene conto degli obblighi, previsti per legge, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8968/2016 Numero sezionale 1838/2022 Numero di raccolta generale 17733/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 di munirsi di un indirizzo PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa (v. Cass. n. 26333-16, Cass. n. 7083-22). IV. - Il secondo motivo è da disattendere perché deficitario nel presupposto. La corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione di incompetenza in quanto sollevata per la prima volta in sede di reclamo. La ricorrente assume che ben avrebbe potuto sollevare l’eccezione tempestivamente, ove fosse stata in grado di prendere effettiva contezza della pendenza del procedimento. L’affermazione, oltre che solo ipotetica, è in ogni caso sterilizzata dal rigetto del primo motivo di ricorso. In definitiva la ragione di censura è inconducente a fronte dell’avvenuto perfezionamento della notificazione eseguita via PEC. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E