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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 18141/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10127-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o STEFANIA MUGNAIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la SENTENZA N. 3696 /20 1 9 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La Corte d’appello di Milano , pronunciando quale giudice delrinvio, ha , con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettato i l reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza Ric. 2020n. 10127 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 del Tribunale di Milano che , nel 2017, aveva dichiarato il fallimento della società.

La corte del merito ha ritenuto che il ricorrente non ave sse assolto alla prova, su lui gravante, del mancato superamentoda parte di [OSCURATO:PERSONA] delle “ soglie di fallibilità ” nei tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento; ha, in particolare, ritenuto fondata l’eccezione del curatore (non oggetto di esame ne lla decisione cassata) di difetto di rilevanza probatoria, a tal fine , del bilancio di verifica dell’esercizio 2016, perché mai depositato presso il registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimat o al pari d ella creditrice istante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l’unico motivo articola to , che denuncia violazione e falsa applicazione de gli art t . 1 15 e 1 16 c.p.c., il ricorrente lamenta che la c orte d ’ a ppello abbia ritenuto non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità, omettendo, tuttavia, di considerare che erano stati prodott i in giudizio i bilancidi [OSCURATO:PERSONA] relativ i alle annualità 2014 e 2015, regolarmente depositati al R.I., oltre ad un prospetto, denominato “bilancio di liquidazione”, contenente la situazione patrimoniale della società, nonché il libro giornale relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che tali documenti confermavano i dati riportati nel “bilancio di verifica relativo all’anno2016 ”, il quale, pur se non depositato presso il registro delle imprese, dimostrava l’in sussi s tenza delle condizioni di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2°, l.fall..

2.2. Il motivo è fondato.

Non v’è dubbio, in effetti,che: -ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità Ric. 2020n. 10127 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 di cui all’art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019); - i bilanci degli ultimi tre esercizi , che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall., sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell’art. 2435 c.c. sicché , ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può “ motivatamente ” non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018).

2.3. È altrettanto indubbio, tuttavia, che, anche in mancanza di bilanci r itualmente depositati (e ancor più in un caso, quale quello di specie, in cui non risulti depositato solo l’ultimo bilancio) il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138 del 2019), avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stess o , suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 31188 del 2020; Cass. n. 6991 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 16067 del 2018).

2.4. La corte d’appello non si è a ttenuta ai principi esposti, perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esercizio2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione deidati patrimoniali in esso esposti,onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla Ric. 2020n. 10127 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 luce dei bilanci anteriori della società e dell’ulteriore documentazione prodotta dall’allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall.

3. Il ricorso dev’essere, quindi , accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi a a lla C orte d’appello di Milano in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10127-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o STEFANIA MUGNAIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la SENTENZA N. 3696 /20 1 9 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Milano , pronunciando quale giudice delrinvio, ha , con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettato i l reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza Ric. 2020n. 10127 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 del Tribunale di Milano che , nel 2017, aveva dichiarato il fallimento della società. La corte del merito ha ritenuto che il ricorrente non ave sse assolto alla prova, su lui gravante, del mancato superamentoda parte di [OSCURATO:PERSONA] delle “ soglie di fallibilità ” nei tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento; ha, in particolare, ritenuto fondata l’eccezione del curatore (non oggetto di esame ne lla decisione cassata) di difetto di rilevanza probatoria, a tal fine , del bilancio di verifica dell’esercizio 2016, perché mai depositato presso il registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimat o al pari d ella creditrice istante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l’unico motivo articola to , che denuncia violazione e falsa applicazione de gli art t . 1 15 e 1 16 c.p.c., il ricorrente lamenta che la c orte d ’ a ppello abbia ritenuto non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità, omettendo, tuttavia, di considerare che erano stati prodott i in giudizio i bilancidi [OSCURATO:PERSONA] relativ i alle annualità 2014 e 2015, regolarmente depositati al R.I., oltre ad un prospetto, denominato “bilancio di liquidazione”, contenente la situazione patrimoniale della società, nonché il libro giornale relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che tali documenti confermavano i dati riportati nel “bilancio di verifica relativo all’anno2016 ”, il quale, pur se non depositato presso il registro delle imprese, dimostrava l’in sussi s tenza delle condizioni di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2°, l.fall.. 2.2. Il motivo è fondato. Non v’è dubbio, in effetti,che: -ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità Ric. 2020n. 10127 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 di cui all’art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019); - i bilanci degli ultimi tre esercizi , che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall., sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell’art. 2435 c.c. sicché , ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può “ motivatamente ” non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018). 2.3. È altrettanto indubbio, tuttavia, che, anche in mancanza di bilanci r itualmente depositati (e ancor più in un caso, quale quello di specie, in cui non risulti depositato solo l’ultimo bilancio) il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138 del 2019), avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stess o , suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 31188 del 2020; Cass. n. 6991 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 16067 del 2018). 2.4. La corte d’appello non si è a ttenuta ai principi esposti, perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esercizio2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione deidati patrimoniali in esso esposti,onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla Ric. 2020n. 10127 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 luce dei bilanci anteriori della società e dell’ulteriore documentazione prodotta dall’allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall. 3. Il ricorso dev’essere, quindi , accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi a a lla C orte d’appello di Milano in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così decis