CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 25 ottobre 2021, parzialmente riformando in punto pena la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 8 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n. 1, 416 bis. 1 cod. pen., revocando l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a temporanea. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) c:.p.p., nonché carenza di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la determinazione della pena applicabile. La difesa ha presentato memoria illustrativa datata 23/03/2022. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata così determinata: p.b., anni sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, aumentata ex art. 416 bis. 1 cod. pen. ad anni otto di reclusione ed euro 2.500 di multa, diminuita ex art.62 bis cod. pen. ad anni sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, ulteriormente ridotta per il rito abbreviato ad anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa. Sostanzialmente il ricorrente lamenta che la diminuzione di pena effettuabile ex art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione, avrebbe dovuto far ridurre la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione (e non ad anni sei di reclusione) e ad euro 1.667 di multa (e non ad euro 1.800 di multa): in pratica, si censura l'omessa riduzione di pena nella misurai di ulteriori mesi otto di reclusione ed euro 133 di multa. Il limitato scostamento dai limiti edittali di pena irrogabili nel minimo, consente di ritenere del tutto giustificata e sufficientemente motivata la statuizione sanzionai:oria avuto riguardo alla rilevata gravità del fatto (arg. da Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore [OSCURATO:PERSONA]