CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la valutazione di inammissibilità del gravame originariamente proposto, è esso stesso inammissibile, non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata. Invero, la Corte territoriale, nell'esplicitare le ragioni della sua valutazione, ha dato atto che l'appellante non aveva evidenziato gli elementi di fatto valorizzabili ai fini del riconoscimento della scriminante (non allegati neanche in questa sede), anche alla luce dei requisiti stringenti richiesti ex art. 54 cod. pen., allegando genericamente la necessità di proteggere la propria famiglia dalle precarie condizioni abitative, circostanze irrilevanti ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] erestnsore [OSCURATO:PERSONA]