CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15240-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 222, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] per impugnare R.G.N. 15240/2021 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2790/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2020 R.G.N. 4467/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile sia l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 3566/2017, che, nella dichiarata contumacia della convenuta Ceccacci, e in parziale accoglimento delle domande del Lombardi, pur rilevando come non fosse emersa prova della natura subordinata dell’attività lavorativa svolta da quest’ultimo, aveva condannato la Ceccacci al pagamento, in favore del Lombardi, della somma indicata derivante dalla differenza tra la retribuzione tabellarmente spettante a un lavoratore inquadrato al II livello del CCNL terziario e quanto percepito dal Lombardi durante i contratti a progetto dal 18 luglio 2007 al 14 marzo 2013. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale disattendeva il primo motivo dell’appello principale della Ceccacci, con il quale ella sosteneva di essere venuta a conoscenza dell’esistenza del procedimento solo il 4.12.2017, data in cui le era stata notificata la sentenza di primo grado impugnata, contestando l’illegittimità della dichiarazione di contumacia nei suoi confronti nel corso del primo grado, e chiedendo conseguentemente di essere rimessa in termini per la presentazione dell’appello. Considerava la Corte che il complessivo contenuto della documentazione esaminata non potesse ritenersi idoneo a giustificare, ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., la tardività di quella impugnazione (effettuata con ricorso depositatoin data 27.12.2017, rispetto ad una sentenza di primo grado depositata il 12 aprile dello stesso anno, con violazione quindi del termine di decadenza previsto dall’articolo 327, comma 1, c.p.c.). Osservava in tal senso che - anche a voler considerare non idoneamente comprovata (nonostante la dichiarazione specificamente effettuata in tal senso dal Tribunale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della produzione documentale effettuata dal Lombardi) la ritualità del rinnovo della notifica effettuata dal Lombardi ex art. 140 c.p.c. per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in ragione della presenza in atti della sola cartolina a.r. di avviso di deposito: mancanza che , comunque , sarebbe suscettibile di determinare, al più, la nullità della notifica e non la sua inesistenza), in ogni caso, dal complessivo contenuto di detta documentazione si poteva desumere con chiarezza come l’appellante Ceccacci fosse venuta a conoscenza della pendenza del processo. Secondo la Corte, infatti, la conoscenza in capo a detta appellante della pendenza del giudizio risultava essersi già realizzata con la prima notifica del ricorso introduttivo per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comunque avvenuta, sia pure tardivamente, a mani proprie della stessa, mentre gli atti prodotti dal Lombardi relativamente al successivo rinnovo della notifica, di cui il Tribunale aveva attestato la rituale effettuazione dichiarando la contumacia della parte convenuta, erano dimostrativi comunque dell’effettuazione della stessa presso il suo indirizzo di residenza pro tempore. Tanto veniva reputato assorbente rispetto all’esame degli ulteriori motivi dell’appellante principale Ceccacci, relativi al merito della controversia, e portava la Corte a dichiarare l’inammissibilità anche dell’appello incidentale del Lombardi ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. 3. Avverso tale decisioneFiorella Ceccacci ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. L’intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la Ceccacci denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 415, c. 5 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. In tal senso, torna arilevare che la dichiarazione della sua contumacia era illegittima, in quanto non le era mai stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio. Ribadisce che -in difetto, riguardo a quel ricorso notificato in termini ex art. 140 c.p.c., sia dell’originale che della copia della pertinente relata, dell’attestazione di spedizione dell’avviso di deposito del ricorso stesso presso la casa comunale del comune di residenza della ricorrente, come dell’avviso di ricevimento della raccomandata stessa e del certificato di residenza dell’attuale ricorrente per cassazione - la notifica del ricorso introduttivo doveva dirsi inesistente e la sentenza (di primo grado) nulla. Sottolinea, in particolare, che la c.d. C.A.D., ossia, la cartolina di “comunicazione di avvenuto deposito”, che sola documenta il deposito della copia dell’atto notificata ex art. 140 c.p.c. presso l’ufficio postale competente, non è stata prodotta in giudizio né in primo né in secondo grado. Richiamati taluni precedenti di legittimità, tra i quali Cass., Sez. un. n. 10012/2021, assume essere evidente che ella non avesse avuto contezza della seconda notifica del ricorso, ossia di quella effettuata sulla base della rimessione in termini per il mancato rispetto dell’intervallo minimo tra la notifica e la prima udienza con riferimento alla prima notifica, per cui la prova di tale mancata conoscenza dell’esistenza della causa doveva ritenersi raggiunta. 2. Tale motivo è infondato. 3. Secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato e in passato già espresso a Sezioni Unite, il contumace, per evitare la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine ex art.327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (così, ex multis, Cass. civ., sez. III, 15.1.2020, n. 532; e in termini esatti o analoghi id., sez. trib., 8.11.2022, n. 32777; id., sez. II, 3.1.2019, n. 8, secondo cui l’onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione; id., sez. VI, 6.4.2018, n. 8593, che eccettua il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l’onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio; id., sez. lav., 25.5.2004,n. 10038, la quale aveva posto in luce che, in tema di decadenza del convenuto contumace dal diritto di impugnazione, per decorrenza del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., qualora in esito all’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è suscettibile di esame in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, venga accertato in base alle circostanze del caso concreto (anche d’ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza medesima) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, il convenuto abbia avuto comunque conoscenza del processo, l’inutile decorso del termine annuale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; id., sez. III, 29.5.2003, n. 8622; id., sez. trib., 20.7.2002, n. 9897; id., sez. I, 12.7.2000, n. 9255, che aveva specificato che la dimostrazione della mancata conoscenza può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l’art. 2729 c.c. conferisce la speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria, che siano, cioè, gravi, precise e concordanti; id., sez. III, 1.3.2000, n. 2305; id., sez. un., 22.12.1999, n. 925; id., sez. un., 15.5.1990, n. 4196).3.1. E, nell’ambito di tale indirizzo, si colloca la distinzione tra due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario della notificazione si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data (così, tra le altre, Cass., n. 1308/2018; n. 14232/2014; n. 24763/2013; n. 20520/2011). 3.2. La Corte distrettuale nella propria motivazione ha fatto riferimento appunto a tali principi di diritto circa l’interpretazione del disposto di cui all’art. 327 cpv. c.p.c. (cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza), e, segnatamente, all’ora visto distinguo tra nullità ed inesistenza della notificazione ai fini del diverso riparto dell’onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio (v. anche Cass. n. 1893/2019). E la stessa Corte, come accennato in narrativa, all’esito della sua disamina della fattispecie concreta, ha escluso anzitutto che ricorresse un’ipotesi d’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come invece sostenuto dall’allora appellante Ceccacci. 3.3. Mette conto aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato, con precipuo riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, ma in base ad affermazioni di ordine generale, che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente,sì da dover reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (così Cass., sez. un., 20.7.2016, n. 14917). 4. La ricorrente, nel riproporre la sua tesi dell’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado, mette in discussione, peraltro senza censurarli direttamente in modo ammissibile in questa sede di legittimità, altrettanti accertamenti in punto di fatto compiuti dalla Corte distrettuale, e alla stessa, come si è visto, riservati anche nell’indagine che viene qui in considerazione circa la conoscenza di fatto del processo o meno in capo al contumace asseritamente involontario che impugni tardivamente la sentenza del grado precedente.5. Più nello specifico, la Corte di merito anzitutto ha giudicato che dalla documentazione prodotta in atti (richiamando a riguardo gli “atti del fascicolo telematico del giudizio di primo grado”) risulta che il Tribunale, dopo aver rilevato, alla prima udienza del 8/1/2015 la tardività del ricorso introduttivo del giudizio (dando atto dell’avvenuto deposito dei relativi atti da parte del ricorrente) e concesso conseguentemente termine perentorio per il rinnovo della notifica dello stesso aveva, alla successiva udienza del 14/4/2015, dato atto del deposito da parte del Lombardi del “ricorso e verbale di udienza notificato a controparte ex art.140 c.p.c. (e, perfezionata, per il destinatario il 5.2.2015)” . La stessa Corte, inoltre, aveva rilevato che, a seguito di apposito provvedimento reso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal primo giudice circa la ricostruzione del fascicolo d’ufficio smarrito, anche con la collaborazione del procuratore del ricorrente, quest’ultimo, dopo l’esito negativo delle ricerche di cancelleria attestato il 15.10.2016, aveva in data 7.2.2017 “depositato, unitamente alla documentazione del proprio fascicolo di parte, gli atti relativi alla originaria prima notifica, ritenuta tardiva dal giudice di prime cure, e del suo rinnovo (cfr. atti relativi alle notifiche effettuate prodotte telematicamente in data 7/2/2017 in sede di ricostruzione del fascicolo nel corso del giudizio di primo grado)”. Infine, la Corte d’appello a riguardo ha considerato che: “Da tale documentazione risulta in particolare che il primo tentativo di notifica, effettuato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si fosse comunque perfezionato, sia pure tardivamente, rispetto all’udienza fissata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 18/12/2014 a mani della stessa [OSCURATO:PERSONA] a seguito del ritiro presso l’ufficio postale da parte di quest’ultima (cfr. in particolare, copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione ex art. 140 c.p.c. recante firma leggibile della odierna appellante)” (v. in extensopag. 4 dell’impugnata sentenza). 6. Orbene, la Corte territoriale, soprattutto in base al verbale telematico dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha constatato che il primo giudice aveva ritenuto la ritualità della seconda notificazione alla convenuta del ricorso introduttivo del giudizio e del verbale della precedente udienza; e va sottolineato che tale verbale attesta effettivamente la regolarità del rinnovo della notificazione (in base alla quale fu dichiarata la contumacia della convenuta), perché(anche) nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere (cfr. Cass., sez. lav., 25.11.2021, n. 36727). 7. Pertanto, ferme le constatazioni fattuali compiute dai giudici di secondo grado in base all’esame diretto degli atti processuali, rispetto a quella circa la tardività del perfezionamento della prima notificazione del ricorso introduttivo rispetto alla destinataria, non sussiste comunque la violazione dell’art. 415, comma 5, c.p.c. nei termini dedotti dalla ricorrente per cassazione, vale a dire, produttivi dell’inesistenza della notificazione in questione. Questa Corte, infatti, ha affermato anche a Sezioni Unite che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d’appello che rilevi la nullità dell’introduzione del giudizio, determinata dall’inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall’art. 415, comma 5, c.p.c., non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi né la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli art. 353 e 354, comma 1, c.p.c.), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell’appellante ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito (così Cass., sez. un., 21.3.2001, n. 122; id., sez. lav., 24.8.2004, n. 16680). Del resto, nel caso di specie il giudice di primo grado, non essendosi la convenuta costituita, trattandosi di vizio determinato dall’inosservanza di detto termine dilatorio (non afferente alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio come tale e neppure al ricorso introduttivo in sé considerato, bensì limitato all’atto di evocazione in giudizio del convenuto), correttamente aveva rinviato la causa ad altra udienza, assegnando all’attore termine per provvedere ad una nuova notifica alla convenuta del ricorso, dell’originario decreto di fissazione di udienza e del verbale dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. in proposito Cass., sez. un., 23.12.1991, n. 13862). E, per quello che qui soprattutto interessa, la Corte da tale prima parte della vicenda processuale ha tratto la conclusione che la convenuta avesse avuto conoscenza di fatto della pendenza del processo, a mezzo del ritiro di persona del plico a seguito della raccomandata c.d. informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. Peraltro, tale raccomandata informativa è adempimento distinto dalla C.A.D. cui invece si riferisce la ricorrente per sostenere che essa non sarebbe stata mai prodotta in giudizio: la comunicazione di avviso di deposito (in sigla C.A.D.) è infatti modalità propria della procedura notificatoria curata esclusivamente dall’agente postale ex lege n. 890/1982, diversa, anche se simile, a quella della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., che afferisce a notificazione attuata dall’ufficiale giudiziario, sia pure con il concorso dell’agente postale (come chiarito appunto in Sez. un. n. 10012/2021, cit. dalla stessa ricorrente). 8. Confermata, perciò, la corretta esclusione, da parte della Corte di merito, di un’inesistenza della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di primo grado (ricorso dell’attore e pedissequo decreto di fissazione di udienza, cui poi si è aggiunto il verbale della prima udienza in occasione del rinnovo di notifica), restava a carico dell’appellante contumace l’onere di dimostrare, non solo la nullità di tale notificazione, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo a motivo di tale nullità, in base al costante indirizzo di legittimità in precedenza illustrato. 8.1. E in questa prospettiva la decisione gravata pure risulta incensurabile. La Corte distrettuale, invero, ha fatto leva in tal senso su un dato conoscitivo in positivo tratto, come si è visto, dal sicuro ritiro in prima persona da parte della Ceccacci, presso l’ufficio postale in cui era stato depositato, del plico a seguito della raccomandata informativa indirizzata alla convenuta, inerente la prima notificazione ex art. 140 c.p.c. 9. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 de