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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 31691/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12710/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- [OSCURATO:PERSONA] D'EZZELINO, rappresentato e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1433/2021 depositata il 25/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA],con sette motivi di ricorso (concernente avvisi Ici 2010 e 2011 su aree edificabili);

2. si è costituito con controricorso il Comune di Romano d’Ezzellino che ha proposto anche ricorso incidentale con un unico motivo;

3. la ricorrente, con controricorso al ricorso incidentale , ha chiesto il rigetto di quest’ultimo.

4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parre ricorrente e dal controricorrente con ricorso incidentale); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12710/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- [OSCURATO:PERSONA] D'EZZELINO, rappresentato e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1433/2021 depositata il 25/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA],con sette motivi di ricorso (concernente avvisi Ici 2010 e 2011 su aree edificabili); 2. si è costituito con controricorso il Comune di Romano d’Ezzellino che ha proposto anche ricorso incidentale con un unico motivo; 3. la ricorrente, con controricorso al ricorso incidentale , ha chiesto il rigetto di quest’ultimo. 4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parre ricorrente e dal controricorrente con ricorso incidentale); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti
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